Parere n. 1188/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla professoressa Tiffany Geti contro il Ministero dell’istruzione e del merito, l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte e la Commissione giudicatrice e nei confronti del professor Gian Vito Gentile per l’annullamento: -del decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio V – Ambito territoriale di Torino, n. 6798 del 6 maggio 2024, comunicato il giorno 22 maggio 2024, nell’area dedicata della piattaforma ministeriale POLIS – ISTANZE ON LINE, di esclusione dalla procedura concorsuale per titoli ed esami per il personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ex D.M. 205/2023; - dei verbali della Commissione di concorso, di contenuto ignoto, di cui si è prodotta domanda di ostensione documentale; - di ogni atto presupposto, preordinato, connesso, prodromico ovvero successivo ovvero conseguente, anche di contenuto ignoto ed avente natura autoritativa, organizzativa e regolamentare e devoluto alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, potenzialmente lesivo dei suoi interessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsclusione dalla procedura concorsuale per titoli ed esami per il personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, classe di concorso A010, disposta con decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte n. 6798 del 6 maggio 2024
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato, anche con istanza cautelare, il provvedimento con cui è stata esclusa dal concorso per il personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, bandito ai sensi del d.m. 26 ottobre 2023, n. 205 e del decreto direttoriale n. 2575 del 6 dicembre 2023. L’esclusione è stata motivata dal ritenuto mancato possesso del requisito di ammissione per la classe di concorso A010, in ragione del possesso di una laurea in Architettura LS-4. La ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione di legge, violazione del favor partecipationis, lesione dell’affidamento incolpevole, manifesta ingiustizia, illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Nel corso del procedimento l’Avvocatura Generale dello Stato, nell’interesse del Ministero, ha notificato e depositato atto di opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
Il parere
La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione proposta dall’Avvocatura Generale dello Stato. Poiché l’opposizione determina la trasposizione del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale e il ricorso straordinario presuppone la concorde volontà delle parti di utilizzare il rimedio giustiziale, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per trasposizione. L’esame dei motivi relativi alla legittimità dell’esclusione e la domanda cautelare sono rimasti assorbiti.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione del ricorso
L’opposizione dell’amministrazione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, se rituale e tempestiva, impedisce la prosecuzione del procedimento davanti al Consiglio di Stato in sede consultiva e comporta la trasposizione della controversia nella sede giurisdizionale.
Istanza cautelare
La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita in conseguenza della sopravvenuta improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 10 d.P.R. 1199/1971
atto di opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971
L’opposizione rituale e tempestiva dell’amministrazione comporta la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale e rende improcedibile il procedimento consultivo.
art. 3 Cost.
Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
La norma è stata invocata dalla ricorrente tra i parametri di legittimità dell’esclusione, ma il motivo non è stato esaminato per l’improcedibilità del ricorso.
art. 97 Cost.
Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
La norma è stata invocata dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, senza esame nel merito a causa della trasposizione.
d.m. 26 ottobre 2023, n. 205
decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205
Il decreto è indicato quale fonte della procedura concorsuale per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria.
decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione e del merito n. 2575 del 6 dicembre 2023
bandito con decreto D.G. del Ministero dell’istruzione e del merito n. 2575 del 6 dicembre 2023
Il decreto ha bandito la procedura concorsuale cui la ricorrente ha partecipato.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’opposizione rituale e tempestiva di una parte ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 comporta la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e determina l’improcedibilità del procedimento consultivo.
- Il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti di avvalersene; tale presupposto viene meno quando una parte esercita il diritto di opposizione e chiede la trasposizione davanti al giudice competente.
- Quando il ricorso straordinario diviene improcedibile per trasposizione, le questioni di merito dedotte contro il provvedimento impugnato non devono essere esaminate e l’istanza cautelare resta assorbita.
Esclusione da un concorso per personale docente e trasposizione del ricorso straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una docente contro l’esclusione dalla procedura concorsuale per titoli ed esami destinata all’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno. Il ricorso era accompagnato da un’istanza cautelare.
Premesse e provvedimento impugnato
La ricorrente aveva partecipato alla procedura bandita ai sensi del d.m. 26 ottobre 2023, n. 205 e del decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione e del merito n. 2575 del 6 dicembre 2023. Con decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte n. 6798 del 6 maggio 2024, comunicato il 22 maggio 2024 tramite la piattaforma ministeriale POLIS, era stata esclusa dal concorso.
L’esclusione era stata motivata dal ritenuto mancato possesso del requisito di ammissione previsto per la classe di concorso A010, in relazione al titolo di studio posseduto, costituito da una laurea in Architettura LS-4. Erano stati impugnati anche i verbali della commissione giudicatrice, non conosciuti dalla ricorrente, nonché gli ulteriori atti presupposti, connessi o consequenziali.
Motivi dedotti
La ricorrente aveva censurato gli atti per:
- violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
- violazione di legge;
- violazione del principio del favor partecipationis;
- lesione dell’affidamento incolpevole;
- manifesta ingiustizia, illogicità, arbitrarietà e irragionevolezza dell’azione amministrativa;
- contraddittorietà;
- difetto di motivazione;
- difetto di istruttoria.
Opposizione dell’amministrazione
La Sezione aveva chiesto al Ministero la trasmissione della relazione prevista per il procedimento. Prima dell’esame dell’affare, l’Avvocatura Generale dello Stato, nell’interesse del Ministero dell’istruzione e del merito, aveva notificato il 30 ottobre 2024 un atto di opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo che la controversia fosse trasposta in sede giurisdizionale.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha verificato che l’atto di opposizione risultava effettivamente depositato e lo ha ritenuto rituale e tempestivo. Ha quindi richiamato la funzione dell’opposizione quale strumento volto a consentire a ciascuna parte di adire il giudice precostituito per legge.
Il ricorso straordinario è stato qualificato come rimedio alternativo a quello giurisdizionale, il cui utilizzo presuppone la concorde volontà delle parti. In presenza di una valida opposizione, tale presupposto viene meno e il procedimento consultivo non può proseguire davanti al Consiglio di Stato.
La Sezione ha richiamato, sul punto, Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e Cons. Stato, sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per trasposizione. Le censure riguardanti il possesso del titolo di studio, la legittimità dell’esclusione e i vizi di motivazione e istruttoria non sono state esaminate nel merito. Anche l’istanza cautelare è stata dichiarata assorbita.
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