Cassazione Civile, Ordinanza n. 22262/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di una lavoratrice pubblica volta ad ottenere dall'azienda sanitaria il pagamento di un'indennità per mansioni di coordinamento dell'attività infermieristica asseritamente svolte per un determinato periodo. Il tribunale rigettava la domanda, ma la corte d'appello riformava la decisione e condannava l'azienda sanitaria al pagamento della somma richiesta, oltre alle spese del grado di appello, poi corrette per mero errore materiale. Avverso la sentenza d'appello, gli avvocati che avevano assistito la parte vittoriosa e che avevano chiesto la distrazione delle spese proponevano ricorso per cassazione in proprio, deducendo: 1) omessa pronuncia sulla domanda di riforma del capo sulle spese di primo grado, perché la corte d'appello, pur accogliendo l'impugnazione nel merito, avrebbe omesso di statuire sulla richiesta di superare la compensazione disposta dal tribunale; 2) violazione dell'art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014, perché la liquidazione delle spese di appello sarebbe stata inferiore ai minimi tariffari e non avrebbe incluso il contributo unificato versato per l'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i difensori distrattari non avevano autonoma legittimazione a impugnare una sentenza che non metteva in discussione la distrazione in sé, ma solo la pretesa sostanziale relativa alla liquidazione e alla quantificazione delle spese di lite. La legittimazione ad impugnare la misura delle spese spetta infatti soltanto alla parte rappresentata, mentre il difensore può agire o resistere in proprio solo quando sia controversa la pronuncia di distrazione oppure quando la stessa sia mancata o sia stata respinta. Non essendosi costituita la ASL, la Corte ha compensato/nulla disposto per le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
la censura è stata prospettata come vizio di omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto assorbente il difetto di legittimazione dei ricorrenti a proporre l'impugnazione sul capo spese
art. 91 c.p.c.
richiamato come parametro per la regolazione delle spese, ma la Corte non entra nel merito della liquidazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione
D.M. n. 55/2014
invocato per contestare la liquidazione delle spese di appello, ma la questione non è esaminata nel merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato solo in collegamento all'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può acquistare autonoma qualità di parte nel giudizio di impugnazione solo se la sentenza non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione, l'abbia respinta oppure quando l'impugnazione investa direttamente la statuizione di distrazione.
- Se il gravame riguarda esclusivamente l'adeguatezza o la misura della liquidazione delle spese, la legittimazione a impugnare spetta unicamente alla parte rappresentata, non al difensore distrattario.
- L'erroneità o insufficienza della liquidazione delle spese non incide sui diritti del difensore distrattario in quanto tale, ma sulla posizione della parte vittoriosa, che è l'unica titolare dell'interesse ad impugnare il relativo capo della sentenza.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto da soggetti privi di autonoma legittimazione all'impugnazione, il ricorso è inammissibile senza esame nel merito delle censure sulle spese.
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