Cassazione Penale, Sentenza n. 31884/2026 del 25/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione del Tribunale, aveva confermato le condanne per plurimi episodi di importazione, detenzione, trasporto e cessione di cocaina proveniente dall'Olanda, relativi ai capi B), D), G) e I), oltre alla pena accessoria del ritiro della patente di guida. Un imputato aveva inoltre censurato la mancata concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena per la continuazione; per un altro imputato la pena era stata rideterminata in continuazione con fatti già giudicati. I ricorrenti hanno dedotto, principalmente, vizi di motivazione, travisamento della prova, erronea applicazione degli artt. 73 e 110 d.P.R. n. 309/1990 e degli artt. 191 e 192 c.p.p., contestando la ricostruzione delle intercettazioni, l'identificazione dei dialoganti, il significato attribuito a viaggi, autovetture con doppio fondo e conversazioni criptiche, nonché l'effettiva prova del contributo concorsuale alle importazioni di stupefacente. Sono state inoltre dedotte l'inutilizzabilità di alcune conversazioni telefoniche, la violazione dei criteri di commisurazione della pena e l'illegittimità o insufficiente motivazione del ritiro della patente. La Corte ha esaminato separatamente i ricorsi e ha ritenuto le censure inammissibili perché generiche, aspecifiche, meramente avversative, dirette a ottenere una nuova valutazione del fatto e, per alcune questioni di inutilizzabilità o travisamento, non previamente devolute al giudice d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per il ricorso di Antonio Polito ha rilevato che i motivi relativi ai capi G) e I) riproducevano le doglianze d'appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e sollecitavano una rivalutazione delle prove, preclusa in sede di legittimità in presenza di doppia conforme. Ha ritenuto generiche e manifestamente infondate anche le censure sulle attenuanti generiche e sul ritiro della patente, osservando che la motivazione di merito era congrua e che tale pena accessoria non richiede necessariamente l'uso di un veicolo per la commissione del reato. Analoghe ragioni hanno condotto all'inammissibilità dei ricorsi di Nicola Polito, Domenico Murdaca, Carmine Murdaca e Giuseppe Morabito. In particolare, le censure sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle intercettazioni chiedevano una diversa lettura del compendio probatorio; le doglianze di inutilizzabilità non erano state dedotte in appello e comunque non indicavano l'incidenza demolitrice dell'elemento contestato sulla complessiva motivazione; il travisamento denunciato non risultava decisivo né idoneo a disarticolare il ragionamento probatorio. Le doglianze sulle attenuanti generiche, sulla continuazione e sul ritiro della patente sono state ritenute generiche o manifestamente infondate. Alla dichiarazione di inammissibilità è seguita la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La posizione dell'imputato deceduto era stata già definita dalla Corte d'appello con dichiarazione di non doversi procedere per estinzione dei reati per morte.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La norma è richiamata quale disposizione incriminatrice delle condotte di importazione, detenzione, trasporto e cessione di sostanze stupefacenti contestate agli imputati.
art. 110 c.p.
È richiamato in relazione al concorso di persone nei reati di traffico di stupefacenti.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
È menzionato in relazione a condanne definitive per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, utilizzate nel ragionamento dei giudici di merito come elemento di contesto e identificazione.
art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
L'aggravante era stata esclusa dal Tribunale per i reati di cui ai capi G) e I).
art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La disposizione disciplina il ritiro della patente; la Corte afferma che la misura non presuppone necessariamente l'impiego di un'autovettura o di un motoveicolo nella commissione del reato ed è diretta a disincentivare la reiterazione delle condotte.
art. 62-bis c.p.
La Corte ribadisce che la concessione o il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando anche un solo elemento tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., purché la motivazione sia non contraddittoria.
art. 133 c.p.
È richiamato quale parametro per la valutazione della gravità del reato, della personalità dell'imputato, della commisurazione della pena e delle attenuanti generiche.
art. 81, comma 2, c.p.
È richiamato in relazione alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione.
art. 191 c.p.p.
È richiamato nelle censure relative all'utilizzabilità delle prove.
art. 192 c.p.p.
È richiamato in relazione ai criteri di valutazione delle intercettazioni e degli elementi indiziari.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
È richiamato per i motivi di ricorso concernenti violazione di legge e vizi della motivazione.
art. 581 c.p.p.
La Corte lo richiama per il requisito di specificità dei motivi di impugnazione.
art. 591 c.p.p.
È richiamato in relazione all'inammissibilità delle impugnazioni prive di motivi specifici.
art. 609 c.p.p.
La Corte afferma che il giudizio di legittimità è delimitato dai motivi devoluti e che non possono essere introdotte questioni non sottoposte al giudice d'appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.
art. 616 c.p.p.
È applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In presenza di una doppia conforme di condanna, le sentenze di primo e secondo grado possono essere lette congiuntamente come un unico corpo argomentativo; il vizio di motivazione è sindacabile in cassazione solo se emergono mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su aspetti decisivi.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga le stesse doglianze già esaminate e respinte in appello senza confrontarsi specificamente con le ragioni della sentenza impugnata.
- Il giudizio di cassazione non consente la rilettura delle prove, la ricostruzione alternativa dei fatti o la diversa valutazione dell'attendibilità e della forza dimostrativa degli elementi probatori, quando la motivazione di merito sia congrua e non manifestamente illogica.
- Il travisamento della prova è deducibile in presenza di doppia conforme solo entro limiti rigorosi: l'errore deve essere specificamente indicato, non precluso dal devolutum e decisivo, cioè idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio.
- La disponibilità a ricevere lo stupefacente e il contributo consapevole all'organizzazione della spedizione possono integrare il concorso nel reato di traffico di stupefacenti anche se non sia provato un contatto diretto dell'imputato con la sostanza.
- Una questione di inutilizzabilità non dedotta in appello, quando avrebbe potuto esserlo e non sia rilevabile d'ufficio, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
- Chi eccepisce l'inutilizzabilità di una prova deve indicare l'atto viziato, la regola procedurale violata e dimostrare, mediante la cosiddetta prova di resistenza, che l'eliminazione dell'elemento sia idonea a disarticolare la motivazione e a incidere sull'esito.
- Nel negare le attenuanti generiche, il giudice non deve esaminare tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente valorizzare anche un solo elemento tra quelli rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p., purché la motivazione sia coerente.
- Il ritiro della patente previsto dall'art. 85 d.P.R. n. 309/1990 non richiede che l'autore abbia necessariamente utilizzato un veicolo per commettere il reato, poiché la misura è funzionale a prevenire o disincentivare la reiterazione delle condotte illecite.
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