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Sentenza

Sentenza n. 2235/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della proposta di aggiudicazione originariamente disposta in favore della ricorrente, esclusione dalla gara e successiva proposta di aggiudicazione in favore di altra concorrente per lavori di manutenzione straordinaria di un distaccamento dei Vigili del fuoco

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la stazione appaltante, sulla base della certificazione dell'Agenzia delle entrate, ha revocato la proposta di aggiudicazione, riaperto le operazioni di gara, escluso l'impresa e proposto l'aggiudicazione in favore della controinteressata. L'esclusione è stata fondata sull'esistenza di violazioni gravi e definitivamente accertate degli obblighi tributari, ai sensi dell'art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023. La ricorrente ha dedotto che il debito fiscale, originato da una comunicazione dell'Agenzia delle entrate del 2022 e confluito in una cartella notificata il 17 novembre 2025, fosse oggetto di rateizzazione e che la successiva decadenza dal beneficio fosse derivata da un erroneo computo dei pagamenti. Ha sostenuto inoltre che la cartella fosse stata successivamente sgravata integralmente dall'Agenzia delle entrate il 10 aprile 2026, prima della definizione del giudizio. Il motivo unico denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 48, commi 2 e 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973, travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del contraddittorio, dei principi di buon andamento e imparzialità e sviamento. La ricorrente ha anche contestato la mancata comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo che avrebbe potuto fornire chiarimenti sulla propria posizione fiscale, e ha chiesto l'annullamento degli atti, la dichiarazione di inefficacia del contratto, il subentro o il risarcimento per equivalente.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso ritenendo infondate sia le censure sostanziali sia quelle procedimentali. La cartella di pagamento, dell'importo di 42.076,88 euro, era stata notificata il 17 novembre 2025, non era stata impugnata né in sede tributaria né incidentalmente nel giudizio amministrativo ed era divenuta definitiva decorso il termine di sessanta giorni. Al momento dell'esclusione, il 27 marzo 2026, la ricorrente risultava decaduta dalla rateizzazione per il tardivo pagamento della nona rata; l'istanza di autotutela presentata il 22 gennaio 2026 non aveva ancora determinato il venir meno della posizione debitoria. La definizione favorevole della posizione fiscale, intervenuta con lo sgravio del 10 aprile 2026, era successiva sia al provvedimento di esclusione sia al verbale del 15 aprile 2026 e non era stata comunicata alla stazione appaltante prima dell'adozione degli atti impugnati. Il giudice ha quindi ritenuto che, al momento dell'esercizio del potere, sussistessero i presupposti della violazione grave e definitivamente accertata e che la successiva regolarizzazione non potesse incidere retroattivamente sulla legittimità degli atti. Ha inoltre rilevato che le certificazioni dell'autorità fiscale fanno fede fino a querela di falso e vincolano la stazione appaltante, alla quale non spetta un autonomo apprezzamento della regolarità tributaria. La ricorrente, pur conoscendo la cartella e la decadenza dalla rateizzazione, aveva dichiarato nel DGUE di non avere pendenze fiscali, senza rappresentare la situazione controversa o produrre documentazione esplicativa. Quanto alle censure procedimentali, l'esclusione è stata qualificata come atto vincolato: in assenza di querela di falso e poiché la partecipazione non avrebbe potuto modificare l'esito fondato sulla certificazione fiscale, è stato applicato l'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990. Le domande di inefficacia del contratto, subentro e risarcimento sono state respinte in quanto dipendenti dall'accoglimento della domanda di annullamento. Spese compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023

    E’ inoltre escluso l’operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali [...] Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare [...] purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

    L'esclusione richiede una violazione grave e definitivamente accertata; il pagamento, l'impegno vincolante o l'estinzione del debito neutralizzano la causa di esclusione solo se perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. La decadenza dalla rateizzazione fa riemergere la situazione di irregolarità.

  • art. 1, comma 1, allegato II.10 al d.lgs. n. 36/2023

    costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione.

    La gravità dipende dal superamento della soglia prevista dall'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973, mentre la definitività ricorre quando la violazione risulta da una sentenza o da un atto amministrativo non più impugnabile.

  • art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, d.P.R. n. 602/1973

    La soglia richiamata per la gravità della violazione è stata individuata dal giudice in 5.000 euro; il debito oggetto della cartella era pari a 42.076,88 euro.

  • art. 21, d.lgs. n. 546/1992

    La cartella di pagamento è divenuta atto definitivo non essendo stata impugnata entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'annullamento quando il provvedimento è vincolato e risulta evidente che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso; secondo il TAR, la partecipazione non avrebbe potuto modificare l'esito fondato sulla certificazione fiscale, avente efficacia probatoria fino a querela di falso.

  • art. 86, comma 2, d.lgs. n. 50/2016

    È richiamato, secondo l'Adunanza plenaria citata, quale fondamento della funzione delle certificazioni fiscali e contributive nella verifica della veridicità dei requisiti dichiarati, fermo il loro valore probatorio fino a querela di falso.

  • art. 121 c.p.a.

    La domanda di subentro e le ulteriori conseguenze sulla sorte del contratto sono state ritenute dipendenti dall'accoglimento della domanda di annullamento, che è stato escluso.

Massime di principio

  • Ai fini dell'esclusione prevista dall'art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023, una violazione tributaria è grave quando supera la soglia prevista dall'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 ed è definitivamente accertata quando risulta da una sentenza o da un atto amministrativo non più impugnabile.
  • La decadenza dal beneficio della rateizzazione per il mancato pagamento tempestivo delle rate determina la riemersione della posizione di irregolarità fiscale e della conseguente causa di esclusione; una successiva rateizzazione o regolarizzazione intervenuta dopo la scadenza del termine di presentazione dell'offerta non neutralizza retroattivamente la causa di esclusione.
  • Le certificazioni rilasciate dall'autorità fiscale sulla regolarità tributaria hanno natura di atti di certificazione o attestazione e fanno prova fino a querela di falso; esse vincolano la stazione appaltante, che non può sostituire il proprio autonomo apprezzamento a quello dell'autorità fiscale.
  • La legittimità dell'esclusione per irregolarità fiscale deve essere valutata con riferimento al momento dell'adozione dell'atto, alle risultanze allora disponibili e ai vincoli normativi che ne disciplinano la valutazione; uno sgravio o una regolarizzazione successivi non incidono, di regola, sulla legittimità originaria dell'esclusione.
  • Quando l'esclusione dalla gara costituisce esercizio vincolato del potere sulla base di una certificazione fiscale non superata mediante querela di falso, la mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l'annullamento dell'atto se la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto modificarne il contenuto, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990.
  • L'operatore economico che conosce una cartella tributaria e la decadenza dalla rateizzazione deve rappresentare correttamente la propria posizione nella documentazione di gara; la successiva definizione favorevole della posizione fiscale non sana la dichiarazione non veritiera resa quando la causa di esclusione era ancora sussistente.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativo
SottomaterieRegolarità fiscale e contributivaCause di esclusione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneVizi formali non invalidantiOnere della prova e principio dispositivo

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