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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03622/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'atto di appello si era concentrato sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e sulla determinazione della pena. Nel ricorso, invece, sono stati introdotti profili diversi, attinenti al giudizio di penale responsabilità, che il giudice di legittimità ha ritenuto non consentiti perché non specificamente dedotti in appello e non valorizzabili in modo diverso rispetto alla prospettazione originaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo dedotto introduceva questioni non specificamente proposte con l'atto di appello, il quale era circoscritto alla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e al trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende per i profili di colpa sottesi all'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato come causa di non punibilità oggetto dell'originario atto di appello; la Corte rileva che il ricorso non poteva trasformare tale impostazione in una contestazione diversa sul giudizio di responsabilità.

  • Cassa delle ammende

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende per i profili di colpa.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite doglianze che introducano temi non specificamente dedotti con l'atto di appello.
  • Quando l'appello è limitato alla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e alla pena, non è possibile trasformare il ricorso in una contestazione autonoma del giudizio di responsabilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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