Sentenza n. 4667/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 1206/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva annullato l’aggiudicazione della concessione di spazi interni alla Chiesa della Pietà per stagioni concertistiche ed eventi musicali
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario aggiudicatario)
Prevale il privato
La controversia
La procedura, indetta dall’Istituto provinciale per l’infanzia Santa Maria della Pietà di Venezia, riguardava l’acquisizione di proposte progettuali per l’affidamento in concessione degli spazi della Chiesa della Pietà nel biennio 2024-2026. La società aggiudicataria, prima classificata, ha impugnato la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso della seconda classificata, ritenendo non rispettato il requisito di esclusività previsto dall’art. 4 dell’avviso, poiché alcuni concerti, interpreti, direzione artistica e repertori risultavano in parte sovrapponibili a quelli proposti o realizzati presso la Chiesa di San Vidal. L’appellante ha sostenuto che l’esclusività riguardasse lo specifico progetto ideato e realizzato per la Chiesa della Pietà, non l’impossibilità di eseguire musiche di Vivaldi o di operare in altre sedi, e che la valutazione dovesse riferirsi alla complessiva articolazione progettuale, comprendente collaborazioni, attività didattiche, progetti multimediali, audio guide e programmazione. La società seconda classificata ha proposto appello incidentale, censurando il rigetto del motivo con cui aveva dedotto l’illegittimità dell’ammissione dell’aggiudicataria per asserita insufficienza dell’asseverazione del piano economico-finanziario, in quanto l’asseveratore aveva escluso di avere verificato la congruità e veridicità dei singoli dati e delle ipotesi economiche.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello principale e respinto l’appello incidentale, riformando integralmente la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l’art. 4 dell’avviso imponesse l’esclusività dello specifico progetto, ideato e realizzato per la Chiesa della Pietà e diretto a valorizzarne la tradizione musicale, la figura di Antonio Vivaldi e il contesto storico, estendendo tale requisito alla proposta artistica, alla direzione artistica, ai principali interpreti e alla programmazione. Tuttavia, l’esclusività non implica che l’operatore non possa svolgere concerti o utilizzare repertori vivaldiani in altri luoghi; deve essere valutata considerando il complesso degli elementi progettuali. La documentazione prodotta dalla seconda classificata dimostrava soltanto che alcuni concerti presentavano caratteristiche analoghe a quelli programmati per la Chiesa della Pietà, ma non provava la replica dell’intera programmazione, anche perché il progetto comprendeva ulteriori elementi qualificanti. Le circostanze emerse dopo l’aggiudicazione potevano eventualmente rilevare nella fase esecutiva, ma non dimostravano l’illegittimità dell’aggiudicazione. Inoltre, l’Istituto era stato informato già in gara dell’attività dell’aggiudicataria presso altre sedi e avrebbe potuto svolgere ulteriori approfondimenti. Quanto all’appello incidentale, il Collegio ha ritenuto sufficiente l’asseverazione del PEF: essa riguarda la sostenibilità complessiva della struttura economico-finanziaria, la valutazione di costi, ricavi, fonti di finanziamento e flussi di cassa, non la verifica analitica della congruità di ogni singolo dato, salvo evidenti criticità non dimostrate nel caso concreto. Il ricorso principale di primo grado è stato quindi respinto; il ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la reiezione del ricorso principale rendeva inutile verificare ulteriori ragioni di esclusione della concorrente. Le spese del doppio grado sono state compensate per la novità della controversia.
Norme richiamate
art. 4 dell’avviso pubblico
la progettualità dovrà essere ideata e realizzata in via esclusiva per la Chiesa della Pietà
L’esclusività riguarda lo specifico progetto complessivo ideato e realizzato per la sede oggetto della concessione e comprende proposta artistica, direzione artistica, principali interpreti e programmazione; non vieta all’operatore di svolgere attività musicali o eseguire repertori analoghi in altre sedi.
art. 5, lett. c), dell’avviso pubblico
piano di sostenibilità economico finanziaria dell’intera proposta progettuale, contenente l’asseverazione
La proposta deve essere corredata da un PEF asseverato, ma l’asseverazione attiene alla sostenibilità complessiva della struttura economico-finanziaria del progetto.
art. 96, comma 4, d.P.R. 207/2010
valutazione degli elementi economici e finanziari, quali costi e ricavi del progetto e composizione delle fonti di finanziamento, e [...] verifica della capacità del piano di generare flussi di cassa positivi e della congruenza dei dati con la bozza di convenzione
Pur abrogata, la disposizione individua il contenuto dell’asseverazione: verifica della struttura finanziaria complessiva, dei costi e ricavi, delle fonti di finanziamento, dei flussi di cassa e della congruenza con la convenzione, non controllo analitico di ogni singolo dato del PEF.
art. 336, comma 2, c.p.c.
la riforma [...] estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata
La riforma della sentenza produce effetti sugli atti successivi adottati in mera esecuzione della sentenza riformata, quando quest’ultima ne costituisce il fondamento e l’unico presupposto.
Massime di principio
- Quando una lex specialis richiede che una proposta progettuale sia ideata e realizzata in via esclusiva per una determinata sede, l’esclusività va accertata sul progetto complessivo e sui suoi elementi caratterizzanti, non sulla mera circostanza che l’operatore svolga attività analoghe o utilizzi lo stesso repertorio in altre sedi.
- La violazione del requisito di esclusività non può essere desunta dalla sola somiglianza di singoli eventi o concerti: occorre dimostrare, considerando l’intera programmazione e gli ulteriori elementi progettuali, che il progetto presentato per la sede oggetto della concessione sia sostanzialmente replicato altrove.
- Le circostanze attinenti alla fase esecutiva della concessione non dimostrano automaticamente l’illegittimità dell’aggiudicazione; esse possono essere fatte valere mediante gli strumenti propri dell’esecuzione del rapporto concessorio.
- L’asseverazione di un piano economico-finanziario è diretta a verificare la sostenibilità complessiva della struttura economica e finanziaria del progetto, inclusi costi, ricavi, fonti di finanziamento e capacità di generare flussi di cassa positivi, e non impone, salvo evidenti criticità, la verifica analitica della congruità di ogni singolo dato fornito dall’operatore.
- Quando l’amministrazione adotta un nuovo provvedimento in mera esecuzione di una sentenza impugnata, la riforma della sentenza si estende all’atto dipendente e non determina, di per sé, la sopravvenuta carenza di interesse all’appello contro la sentenza stessa.
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