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Sentenza

Sentenza n. 309/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento n. 656/2023 che ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad accreditare in favore della parte ricorrente il bonus “carta docente” per gli anni 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per totali euro 1.500;

Giustizia amministrativa202501169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 656/2023, recante condanna all'accredito del bonus "carta del docente" per complessivi 1.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del bonus)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 656/2023, passata in giudicato il 10 febbraio 2025, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare il bonus "carta del docente" per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi 1.500 euro. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il ricorso è stato notificato e depositato l'11 luglio 2025, dopo la notificazione della sentenza all'Amministrazione l'11 settembre 2024 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Accertato l'inadempimento ministeriale, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante il riconoscimento della carta del docente spettante alla ricorrente entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni per compiere gli atti necessari, senza compenso aggiuntivo in applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il giudice ne ha applicato le disposizioni per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Impone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione; il termine è stato ritenuto rispettato.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La disposizione, benché prevista per l'ottemperanza dei decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro per escludere un ulteriore compenso al commissario ad acta.

  • art. 1, comma 777, l. 208/2015

    È la disposizione indicata dal giudice quale fonte di introduzione dell'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione obbligata non vi abbia dato spontanea esecuzione.
  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è proponibile solo dopo il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
  • In presenza dell'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un giudicato recante una condanna al riconoscimento o al pagamento di una somma, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e nominare sin dall'origine un commissario ad acta per l'ulteriore eventuale inadempimento.
  • Il compenso aggiuntivo per il commissario ad acta può essere escluso mediante applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, anche nei giudizi di ottemperanza relativi a condanne diverse da quelle emesse ai sensi della legge n. 89/2001, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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