Cassazione Penale, Sentenza n. 15233/2022 del 20/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Ancona (05/06/2021) che confermava le condanne irrogate con il rito abbreviato per detenzione ai fini di spaccio di 825 g di eroina (Ali: 6 anni e 40.000 euro; Ahmadzai: 5 anni e 30.000 euro). Le censure principali: travisamento delle risultanze probatorie e vizio di motivazione; errata esclusione o utilizzabilita delle dichiarazioni rese dal coimputato Ahmadzai; mancata prova che Ali partecipasse allo disseppellimento e occultamento (presunta presenza di una terza persona); errata qualificazione giuridica della condotta (si sarebbe trattato di favoreggiamento e non di detenzione ai fini di spaccio); difformita nella valutazione e misura delle circostanze attenuanti e nel trattamento della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la valutazione di merito fosse sorretta da motivazione adeguata e non manifestamente illogica: gli operanti, anche con visori notturni, osservarono senza soluzione di continuita i movimenti di due uomini poi identificati nei ricorrenti, il dissotterramento, il frazionamento e il successivo occultamento di parte dello stupefacente, nonche lidentificazione durante il tragitto in auto. Sulla base di tali riscontri è stata confermata la qualificazione del reato come detenzione ai fini di spaccio e la responsabilita in concorso di Ali. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale del giudice di merito e la misura della riduzione della pena, non essendo manifestamente illogica. Conseguentemente le condanne di primo e secondo grado restano efficaci; i ricorrenti sono altresi condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Usato per qualificare la responsabilita in concorso; la Corte ha ritenuto che la condotta combinata dei due imputati integrasse il concorso di persone nel reato di detenzione di stupefacenti.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma che punisce la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La Corte ha ritenuto che le condotte di dissotterramento, frazionamento e occultamento costituissero disponibilita e gestione della sostanza coerenti con la fattispecie di cui all'articolo.
art. 350 cod. proc. pen.
Riguarda il verbale di arresto e la sottoscrizione. I difensori hanno contestato l'inutilizzabilita di dichiarazioni contenute in un verbale non sottoscritto; la Corte di merito aveva ritenuto talune dichiarazioni inutilizzabili, ma la Cassazione ha ritenuto comunque che la sentenza di merito si fosse basata su elementi probatori alternativi e coerenti.
art. 350, comma 7, cod. proc. pen.
Previsione utilizzata dalla difesa per sostenere l'utilizzabilita di dichiarazioni rese; la Corte ha comunque considerato la valutazione di merito non manifestamente illogica anche prescindendo da tali dichiarazioni.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.
Criteri di ammissibilita dei motivi di cassazione (vizio di motivazione, violazione di legge). La Corte ha ritenuto le censure inammissibili perche riconducibili a valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione o prive di interesse processuale.
art. 378 cod. pen.
Delitto di favoreggiamento personale. La Corte ha escluso che la condotta degli imputati rientrasse in tale fattispecie, osservando che l'attivita contestata si e svolta anteriormente o in corso di perfezionamento del reato di detenzione ai fini di spaccio e dunque configurava direttamente la detenzione.
art. 62-bis cod. pen.
Riguarda le circostanze attenuanti. Il ricorrente contestava la misura dellapplicazione; la Corte ha richiamato la discrezionalita del giudice di merito nella determinazione della riduzione, compatibilmente con lart. 133.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la valutazione delle attenuanti generiche. La Corte ha confermato che la determinazione della misura della riduzione e di competenza del giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo se priva di motivazione o manifestamente illogica.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede conseguenze in caso di inammissibilita del ricorso; la Corte ha applicato la condanna alle spese e ha disposto la sanzione pecuniaria a carico dei ricorrenti.
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma citata in relazione alla requisitoria scritta del Pubblico Ministero; attiene a modalita di svolgimento della requisitoria ai sensi del decreto di emergenza citato.
Giurisprudenza di legittimita (Sez. Un., Jakani, n.12 del 31/05/2000)
Richiamata per i limiti del sindacato di legittimita: la Corte di Cassazione non puo sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito né imporre altri modelli argomentativi se la motivazione e congrua.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente le prove: i rilievi sulle valutazioni di fatto dei giudici di merito sono ammissibili solo se sussiste palese illogicita, contraddizione o violazione di legge.
- Le dichiarazioni del coimputato possono essere dismesse dai giudici di merito per vizi formali (es. mancata sottoscrizione), ma anche se escluse la sentenza puo reggere se esistono elementi probatori alternativi solidi.
- Per configurare il concorso nel reato di detenzione ai fini di spaccio e richiesta la disponibilita della sostanza; attivita come dissotterrare, frazionare e occultare sono indici concreti di disponibilita e finalita di spaccio.
- La fattispecie del favoreggiamento personale (art. 378) e distinta e non applicabile quando l'attivita contestata costituisce in realta atti idonei e diretti alla detenzione/traffico: il favoreggiamento presuppone che il reato sia gia stato commesso.
- La determinazione della misura delle attenuanti generiche e potere discrezionale del giudice di merito: la Cassazione interviene solo se manca motivazione o esiste un palese vizio logico.
- La presenza di recidiva incide sul trattamento sanzionatorio e puo giustificare una maggiore severita rispetto a un coimputato che abbia uguali condotte ma diversa posizione personale.
- Se il ricorso in Cassazione e dichiarato inammissibile, possono essere imposte spese e una sanzione pecuniaria ai ricorrenti ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; difese strategiche fondate su rinnovate valutazioni di merito sono a rischio di inammissibilita.
- In casi di contestazioni basate su versioni alternative (es. presenza di un terzo), e determinante che i giudici di merito abbiano chiaramente motivato perche tali versioni non risultano compatibili con gli elementi investigativi (es. osservazioni continue, identificazioni, strumenti tecnici).
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