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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15233/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Ancona (05/06/2021) che confermava le condanne irrogate con il rito abbreviato per detenzione ai fini di spaccio di 825 g di eroina (Ali: 6 anni e 40.000 euro; Ahmadzai: 5 anni e 30.000 euro). Le censure principali: travisamento delle risultanze probatorie e vizio di motivazione; errata esclusione o utilizzabilita delle dichiarazioni rese dal coimputato Ahmadzai; mancata prova che Ali partecipasse allo disseppellimento e occultamento (presunta presenza di una terza persona); errata qualificazione giuridica della condotta (si sarebbe trattato di favoreggiamento e non di detenzione ai fini di spaccio); difformita nella valutazione e misura delle circostanze attenuanti e nel trattamento della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la valutazione di merito fosse sorretta da motivazione adeguata e non manifestamente illogica: gli operanti, anche con visori notturni, osservarono senza soluzione di continuita i movimenti di due uomini poi identificati nei ricorrenti, il dissotterramento, il frazionamento e il successivo occultamento di parte dello stupefacente, nonche lidentificazione durante il tragitto in auto. Sulla base di tali riscontri è stata confermata la qualificazione del reato come detenzione ai fini di spaccio e la responsabilita in concorso di Ali. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale del giudice di merito e la misura della riduzione della pena, non essendo manifestamente illogica. Conseguentemente le condanne di primo e secondo grado restano efficaci; i ricorrenti sono altresi condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Usato per qualificare la responsabilita in concorso; la Corte ha ritenuto che la condotta combinata dei due imputati integrasse il concorso di persone nel reato di detenzione di stupefacenti.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Norma che punisce la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La Corte ha ritenuto che le condotte di dissotterramento, frazionamento e occultamento costituissero disponibilita e gestione della sostanza coerenti con la fattispecie di cui all'articolo.

  • art. 350 cod. proc. pen.

    Riguarda il verbale di arresto e la sottoscrizione. I difensori hanno contestato l'inutilizzabilita di dichiarazioni contenute in un verbale non sottoscritto; la Corte di merito aveva ritenuto talune dichiarazioni inutilizzabili, ma la Cassazione ha ritenuto comunque che la sentenza di merito si fosse basata su elementi probatori alternativi e coerenti.

  • art. 350, comma 7, cod. proc. pen.

    Previsione utilizzata dalla difesa per sostenere l'utilizzabilita di dichiarazioni rese; la Corte ha comunque considerato la valutazione di merito non manifestamente illogica anche prescindendo da tali dichiarazioni.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.

    Criteri di ammissibilita dei motivi di cassazione (vizio di motivazione, violazione di legge). La Corte ha ritenuto le censure inammissibili perche riconducibili a valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione o prive di interesse processuale.

  • art. 378 cod. pen.

    Delitto di favoreggiamento personale. La Corte ha escluso che la condotta degli imputati rientrasse in tale fattispecie, osservando che l'attivita contestata si e svolta anteriormente o in corso di perfezionamento del reato di detenzione ai fini di spaccio e dunque configurava direttamente la detenzione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti. Il ricorrente contestava la misura dellapplicazione; la Corte ha richiamato la discrezionalita del giudice di merito nella determinazione della riduzione, compatibilmente con lart. 133.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la valutazione delle attenuanti generiche. La Corte ha confermato che la determinazione della misura della riduzione e di competenza del giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo se priva di motivazione o manifestamente illogica.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede conseguenze in caso di inammissibilita del ricorso; la Corte ha applicato la condanna alle spese e ha disposto la sanzione pecuniaria a carico dei ricorrenti.

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma citata in relazione alla requisitoria scritta del Pubblico Ministero; attiene a modalita di svolgimento della requisitoria ai sensi del decreto di emergenza citato.

  • Giurisprudenza di legittimita (Sez. Un., Jakani, n.12 del 31/05/2000)

    Richiamata per i limiti del sindacato di legittimita: la Corte di Cassazione non puo sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito né imporre altri modelli argomentativi se la motivazione e congrua.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina liberamente le prove: i rilievi sulle valutazioni di fatto dei giudici di merito sono ammissibili solo se sussiste palese illogicita, contraddizione o violazione di legge.
  • Le dichiarazioni del coimputato possono essere dismesse dai giudici di merito per vizi formali (es. mancata sottoscrizione), ma anche se escluse la sentenza puo reggere se esistono elementi probatori alternativi solidi.
  • Per configurare il concorso nel reato di detenzione ai fini di spaccio e richiesta la disponibilita della sostanza; attivita come dissotterrare, frazionare e occultare sono indici concreti di disponibilita e finalita di spaccio.
  • La fattispecie del favoreggiamento personale (art. 378) e distinta e non applicabile quando l'attivita contestata costituisce in realta atti idonei e diretti alla detenzione/traffico: il favoreggiamento presuppone che il reato sia gia stato commesso.
  • La determinazione della misura delle attenuanti generiche e potere discrezionale del giudice di merito: la Cassazione interviene solo se manca motivazione o esiste un palese vizio logico.
  • La presenza di recidiva incide sul trattamento sanzionatorio e puo giustificare una maggiore severita rispetto a un coimputato che abbia uguali condotte ma diversa posizione personale.
  • Se il ricorso in Cassazione e dichiarato inammissibile, possono essere imposte spese e una sanzione pecuniaria ai ricorrenti ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; difese strategiche fondate su rinnovate valutazioni di merito sono a rischio di inammissibilita.
  • In casi di contestazioni basate su versioni alternative (es. presenza di un terzo), e determinante che i giudici di merito abbiano chiaramente motivato perche tali versioni non risultano compatibili con gli elementi investigativi (es. osservazioni continue, identificazioni, strumenti tecnici).

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