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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10353/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare un'associazione mafiosa. Il ricorrente deduceva: 1) insufficiente gravità indiziaria e impropria qualificazione del suo ruolo, sostenendo di essere stato mero intermediario agito per solidarietà verso la persona offesa; 2) carenza di motivazione circa le aggravanti ex art. 416-bis (in particolare omissione di argomentazione sull'agevolazione mafiosa e motivazione sul metodo mafioso riferita soprattutto ad altri soggetti); 3) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari e nella scelta della misura (si censurava la valutazione negativa del legame di parentela con la vittima, rilievi su presunti rapporti col clan e la valorizzazione del silenzio in interrogatorio).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: il ricorso è ritenuto generico e non specifico, consistente in una ricostruzione alternativa dei fatti non idonea a sovvertire la motivazione del giudice di merito. La Corte ha ritenuto congrua e non illogica la valutazione del Tribunale circa la partecipazione di Mallardo alla vicenda estorsiva (presenza, conoscenza della destinazione del denaro, dichiarazioni intercettate) e ha confermato l'applicabilità dell'aggravante del metodo mafioso, sottolineando la natura oggettiva di tale aggravante e la sua applicabilità ai concorrenti. Sull'aggravante dell'agevolazione mafiosa la Corte ha rilevato l'assenza di interesse alla censura in questa sede. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la presunzione relativa di concretezza del pericolo di recidiva in reati commessi col metodo mafioso e ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale secondo cui non sono emersi elementi idonei a superare tale presunzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen. (aggravanti e fattispecie mafiosa)

    L'ordinanza e la Corte valutano l'aggravante del metodo mafioso come circostanza oggettiva applicabile ai concorrenti quando le modalità dell'azione richiamano il comportamento tipico delle organizzazioni mafiose; l'agevolazione mafiosa è stata menzionata ma la sua censura in sede di ricorso de libertate è ritenuta priva di interesse se non incide immediatamente sulla misura.

  • art. 118 cod. pen.

    Richiamato per affermare che l'aggravante per il metodo mafioso si applica anche agli altri concorrenti se conosciuta o ignorata per colpa.

  • art. 275, comma 3 c.p.p. e art. 51, comma 3-bis c.p.p.

    Combinato disposto che stabilisce la presunzione relativa di concretezza e attualità delle esigenze cautelari nel delitto commesso col metodo mafioso, rendendo più agevole la conferma della misura carceraria salvo prova contraria dell'attenuazione delle esigenze.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del c.p.p.

    Norma richiamata per l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • In sede di cassazione avverso provvedimenti cautelari la contestazione deve mirare a violazioni di norme specifiche o a una manifesta illogicità della motivazione; ricostruzioni alternative dei fatti o valutazioni diverse degli indizi sono in genere inammissibili.
  • L'intermediario in una estorsione può essere ritenuto concorrente se il suo apporto è stato reso con coscienza e volontà di agevolare l'illecito; è esclusa responsabilità solo quando l'intervento sia esclusivamente dettato da solidarietà umana e finalizzato a proteggere la vittima.
  • L'aggravante del metodo mafioso è di natura oggettiva e può estendersi a tutti i partecipanti al reato quando le modalità dell'azione richiamano il modus operandi mafioso; non è necessario che ogni concorrente sia esponente del sodalizio.
  • Nei reati commessi con il metodo mafioso opera una presunzione relativa di esigenze cautelari e adeguatezza della custodia in carcere; l'onere di provarne l'affievolimento spetta alla difesa.
  • La mancata motivazione su una specifica aggravante non sempre dà luogo a interesse o vizio impugnatorio in sede de libertate se la censura non incide direttamente sull'an o sul quomodo della misura cautelare.
  • Ricorsi generici o non specifici possono comportare non solo l'inammissibilità ma anche condanne per spese e ammende se sussistono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

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