Sentenza del 22/05/2024 n. 506 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Un divario del 61,25% tra ricavi dichiarati da contribuente e quelli risultanti dallo studio di settore si deve considerare come una "grave incongruenza"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per l'anno 2010 basato sull'applicazione dello studio di settore UG68U (attività: trasporto di merci su strada), perché i ricavi dichiarati risultavano inferiori a quelli stimati dallo studio di settore; il contribuente ha dedotto che la differenza fosse giustificata da mono-committenza, ammortamenti e deduzioni fiscali specifiche per autotrasportatori. L'Ufficio ha svolto il contraddittorio, ha escluso dalle voci contabili un addebito per spese commerciali di € 7.625,00 rideterminando la maggiore differenza in € 61.837,00, e ha emesso l'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria delle Marche ha rigettato l'appello. Ha ritenuto che gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici utilizzabili a supporto dell'accertamento, purché sia stato esperito il contraddittorio (cosa avvenuta) e sussista uno "scostamento grave" tra ricavi dichiarati e ricavi derivanti dallo studio. Nel caso concreto lo scostamento era del 64,29% rispetto al ricavo puntuale e del 61,25% rispetto al ricavo minimo risultante dallo studio, qualificato dalla Corte come "grave incongruenza". Le deduzioni e gli ammortamenti richiamati dal contribuente erano già considerati dallo studio (righi D57 e F20) e non sono stati ritenuti idonei a giustificare lo scostamento. Anche la mono-committenza non è stata considerata sufficiente a sovvertire le stime, poiché non è stata dimostrata un'effettiva incidenza sui fattori che determinano la funzione ricavo (es. costi carburante, percentuale lavoro soci). L'avviso di accertamento è stato quindi confermato; le spese del giudizio sono compensate.
Norme richiamate
Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis
Disciplina l'utilizzo degli studi di settore come strumenti per rilevare anomalie nella posizione fiscale del contribuente; lo studio applicato (UG68U) è stato ritenuto applicabile al caso concreto.
Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies
Prevede la rilevanza dei maggiori ricavi determinati con gli studi di settore ai fini degli accertamenti fiscali (redditi, IVA, IRAP), purché sia rispettato il contraddittorio e sussista uno scostamento significativo.
Legge 29 ottobre 1993, n. 427 / Legge n. 146 del 1998
Richiamate nel contesto normativo che autorizza l'uso degli studi di settore per finalità accertative e la necessità di procedere secondo il principio del contraddittorio.
Decreto del Ministero delle Finanze 23.12.2008 (approvazione studio UG68U)
Atto di approvazione dello studio di settore applicato al settore del trasporto merci su strada; lo studio contiene i quadri (D e F) che considerano elementi quali deduzioni per autotrasportatori e ammortamenti.
Sentenza Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 26635/2009
Gli studi di settore sono indici/presunzioni rilevatori di possibili anomalie; lo scostamento deve assumere carattere di "grave incongruenza" e l'amministrazione è tenuta al contraddittorio per adeguare i dati alla realtà del contribuente.
Sentenza Corte di Cassazione n. 23252/2019
Conferma che gli studi di settore sono presunzioni semplici che possono assumere rango di presunzioni legali se il contribuente, regolarmente invitato al contraddittorio, omette di dimostrare l'inattendibilità dei risultati.
Sentenza Corte di Cassazione n. 10778/2011
Richiama la necessità di un 'rilevante scostamento' tra ricavi dichiarati e risultanze degli studi per poter qualificare lo scostamento come grave.
Massime di principio
- Gli studi di settore sono presunzioni semplici: valgono come indici rilevatori di anomalie ma non determinano automaticamente la base imponibile. Occorre sempre il contraddittorio endoprocedimentale se lo studio evidenzia scostamenti.
- Per essere utilizzati a fondamento di un accertamento gli scostamenti devono avere carattere di "grave incongruenza"; percentuali molto elevate (es. oltre il 50% come nel caso esaminato) sono tipicamente ritenute tali, mentre scostamenti limitati (es. intorno al 7%) non lo sono.
- Le deduzioni fiscali e gli ammortamenti indicati in bilancio non sono automaticamente idonei a sovvertire gli esiti dello studio di settore se lo studio stesso già prende in considerazione tali voci; il contribuente deve offrire documentazione idonea e adeguata che dimostri una diversa commisurazione del reddito.
- La mono-committenza non giustifica automaticamente lo scostamento; occorre dimostrare in che modo incide sui fattori determinanti la funzione ricavo (es. costi carburante, percentuale di lavoro prestata dai soci) che lo studio utilizza.
- Il contraddittorio è utile e può ridurre l'ammontare delle rettifiche (come avvenuto quando l'Ufficio ha escluso € 7.625,00), quindi il contribuente deve partecipare attivamente e portare prove concrete e quantificate per ogni circostanza affermata.
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