Risoluzione n. 97 del 25/07/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia esclude l’abusività della scissione parziale proporzionale di una società sanitaria con assegnazione del compendio immobiliare a una newco, seguita dalla cessione delle partecipazioni della scissa ai soci e a terzi. L’operazione è ritenuta legittima sul piano delle imposte dirette perché non comporta un indebito vantaggio fiscale e presenta valide ragioni extrafiscali; per l’imposta di registro la valutazione va svolta secondo l’art. 20 del TUR, non mediante l’art. 10-bis dello Statuto del contribuente.
Scissione parziale proporzionale seguita da cessione di partecipazioni: non abusività ai fini Ires e imposta di registro
Scissione parziale proporzionale e cessione delle partecipazioni
La risoluzione esamina un’operazione di riorganizzazione proposta da X S.p.A., società che svolge attività sanitaria e che possiede anche un compendio immobiliare in parte utilizzato e in parte locato a terzi. L’operazione consiste in una scissione parziale proporzionale a favore di una società a responsabilità limitata di nuova costituzione, alla quale verrebbe attribuito il compendio immobiliare, seguita dalla cessione delle partecipazioni della società scissa ai soci e successivamente alla società Y S.p.A.
L’Agenzia è chiamata a valutare l’eventuale abusività dell’operazione ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000, con riferimento sia alle imposte dirette sia all’imposta di registro. La società istante evidenzia che la scissione servirebbe a separare il ramo operativo sanitario dalla gestione immobiliare, così da consentire la cessione delle sole partecipazioni della società operativa e mantenere escluso il patrimonio immobiliare dall’operazione di vendita.
Quadro fattuale rappresentato nell’istanza
La società istante descrive la propria struttura e il contesto economico dell’operazione:
- svolge attività sanitaria in ambito di medicina fisica, riabilitazione, radiologia e diagnostica per immagini, anche in convenzione con il S.S.N.;
- ha ottenuto l’accreditamento definitivo presso il Servizio Sanitario Regionale per diverse branche medico-specialistiche;
- ha ampliato l’offerta sanitaria con ulteriori prestazioni in regime privatistico;
- possiede un compendio immobiliare in parte strumentale e in parte locato.
La compagine sociale è composta da:
- tre soci persone fisiche, ciascuno titolare del 35% del capitale sociale, con partecipazioni qualificate detenute in regime non imprenditoriale;
- una società per azioni, il cui capitale è sostanzialmente ripartito tra le medesime persone fisiche, titolare del restante 30%.
L’operazione è stata impostata come risposta a un’offerta ricevuta da Y S.p.A., interessata:
- all’acquisizione delle partecipazioni della società istante, con esclusione del compendio immobiliare;
- alla stipula di un contratto di locazione degli immobili in uso alla società, per sei anni prorogabili di altri sei.
È stato inoltre precisato che:
- i soci persone fisiche intendono rivalutare il costo fiscale delle partecipazioni, versando l’imposta sostitutiva dell’8%;
- in tal modo, la successiva cessione non genererebbe plusvalenze imponibili per tali soci.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Secondo l’istante, la scissione seguita dalla cessione delle partecipazioni non sarebbe abusiva perché non violerebbe alcuna norma o principio dell’ordinamento tributario. La società sostiene che:
- la scissa proseguirebbe la propria attività caratteristica;
- la beneficiaria svolgerebbe un’effettiva attività di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare;
- la scissione non produrrebbe una mera suddivisione del patrimonio sociale tra i soci;
- l’art. 176, comma 3, del TUIR, che esclude l’abusività del conferimento d’azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni ricevute, confermerebbe la non abusività anche di operazioni fiscalmente neutrali come la scissione;
- l’operazione sarebbe sostenuta da valide ragioni extrafiscali non marginali, tra cui il miglioramento organizzativo, la valorizzazione del patrimonio immobiliare e la più rapida realizzazione dell’offerta di Y S.p.A.
Dati integrativi forniti dall’istante
A seguito di richiesta dell’Ufficio, la società ha chiarito che:
- né le azioni della scindenda né quelle della socia-società di capitali sono state rivalutate;
- il valore economico della società istante ante scissione è pari a circa euro 9.000.000,00;
- di tale valore, euro 4.000.000,00 si riferiscono al ramo d’azienda che resta alla scindenda ed euro 4.997.000,00 al compendio immobiliare oggetto di scissione;
- il costo fiscale della partecipazione dei soci verrebbe ripartito tra le partecipazioni nella società post scissione per il 44,5% e quelle della beneficiaria per il 55,5%;
- il corrispettivo pattuito per la cessione delle partecipazioni nella società scissa è pari a euro 4.000.000,00;
- la plusvalenza della socia-società di capitali sarebbe pari a euro 440.551,43;
- i soci persone fisiche verserebbero complessivamente euro 252.000,00 a titolo di imposta sostitutiva dell’8% sulla rivalutazione delle partecipazioni;
- nessuno dei soci possiede o intende acquistare partecipazioni in Y S.p.A.
Valutazione generale dell’abuso del diritto
L’Agenzia ricorda che, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000, l’abuso del diritto richiede il concorso di tre presupposti:
- conseguimento di un vantaggio fiscale indebito, cioè in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario;
- assenza di sostanza economica dell’operazione;
- essenzialità del vantaggio fiscale.
La mancanza di uno solo di tali elementi esclude l’abuso. Inoltre, anche in presenza dei presupposti astratti, non sono abusive le operazioni sorrette da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche organizzative o gestionali.
L’Agenzia richiama anche la Circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, secondo cui l’istanza di interpello deve indicare il settore impositivo interessato e le norme di riferimento potenzialmente applicabili.
Imposte dirette: esclusione dell’indebito vantaggio fiscale
Sul piano delle imposte dirette, la risoluzione osserva che la circolazione di un’azienda o di un ramo d’azienda può avvenire in due modi alternativi:
- mediante cessione diretta da parte della società titolare;
- mediante cessione indiretta delle partecipazioni nella società che detiene l’azienda.
I due percorsi generano effetti fiscali diversi, ma sono considerati dal legislatore alternative entrambe legittime e poste sullo stesso piano. Per questo motivo, il vantaggio fiscale derivante dalla scelta dell’una o dell’altra via non è di per sé indebito.
L’Agenzia esclude quindi che la scissione parziale proporzionale finalizzata a creare una società contenente il ramo immobiliare e a far circolare successivamente il ramo operativo sotto forma di partecipazioni possa integrare abuso del diritto. La scelta di veicolare l’azienda in forma indiretta, anche attraverso una scissione seguita dalla cessione delle quote, non contrasta con norme fiscali o con principi dell’ordinamento tributario.
Viene precisato che non può imporsi al socio persona fisica interessato alla monetizzazione dell’azienda di ricorrere esclusivamente alla cessione diretta da parte della società, che comporterebbe una doppia imposizione economica: una in capo alla società sulla plusvalenza da cessione e una in capo al socio sugli utili distribuiti.
La risoluzione richiama inoltre la possibilità, già prevista dal legislatore e non abusiva, di seguire il percorso alternativo del conferimento del ramo d’azienda in una newco e della successiva cessione delle partecipazioni.
Cessione post-scissione e posizione dei soci
Con specifico riguardo alla cessione delle partecipazioni nella società scissa dopo la scissione, l’Agenzia osserva che:
- per la socia società di capitali, la cessione può generare una plusvalenza esente ai sensi dell’art. 87 del TUIR, se ne ricorrono i presupposti;
- per i soci persone fisiche non imprenditori, la cessione delle partecipazioni qualificate rientra negli artt. 67, comma 1, lettera c), e 68 del TUIR;
- tale capital gain risulta, di fatto, azzerato per effetto della rivalutazione delle partecipazioni che i soci intendono effettuare prima dell’operazione.
Poiché non emerge alcun indebito vantaggio fiscale, l’Agenzia non procede all’esame degli ulteriori elementi dell’abuso, cioè assenza di sostanza economica ed essenzialità del vantaggio.
Condizioni e precisazioni per la neutralità fiscale della scissione
Pur escludendo l’abuso, la risoluzione puntualizza alcune condizioni e regole fiscali rilevanti:
- la scissione deve costituire una vera riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte delle società partecipanti;
- non deve trattarsi di società sostanzialmente costituite solo da liquidità, intangibles o immobili, ma di soggetti che esercitano prevalentemente attività commerciali ai sensi dell’art. 87, comma 1, lettera d), del TUIR;
- la scissione è, in via generale, neutrale anche per i soci, salvo conguagli o l’applicazione, ricorrendone i presupposti, degli artt. 47, comma 7, 58 e 87 del TUIR.
Inoltre, la ripartizione del costo fiscalmente rilevante della partecipazione originaria tra le partecipazioni ricevute nelle società risultanti dalla scissione deve essere effettuata secondo i valori economici esistenti al momento dell’operazione, in coerenza con la Risoluzione n. 52/E del 26 maggio 2015.
La composizione del patrimonio netto assegnato alla beneficiaria deve altresì riflettere, in termini percentuali, la natura di capitale e/o riserve di utili presenti nella società scindenda, tenendo conto della ricostituzione delle eventuali riserve in sospensione d’imposta.
Imposta di registro: applicazione dell’art. 20 del TUR
Per quanto riguarda l’imposta di registro, l’Agenzia non formula osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000, poiché l’abuso del diritto ha natura residuale e può essere configurato solo quando i vantaggi fiscali non sono contestabili sulla base di specifiche norme tributarie.
Nel caso dell’imposta di registro, la corretta tassazione degli atti registrati va valutata alla luce dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, che impone di considerare l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti, indipendentemente dal titolo o dalla forma apparente.
La risoluzione richiama la giurisprudenza di legittimità, in particolare le sentenze:
- Cass. 18 dicembre 2015, n. 25487;
- Cass. 11 maggio 2016, n. 9582;
- Cass. 15 marzo 2017, n. 6758.
Da tali pronunce si ricava che l’art. 20 del TUR è una regola interpretativa, non una norma antielusiva, e che la qualificazione dell’atto deve tener conto della causa concreta e dell’unitarietà dell’operazione economica. Conseguentemente, la possibile riqualificazione dell’operazione prospettata in sede di imposta di registro dovrà avvenire secondo tali principi giurisprudenziali, non sulla base dell’art. 10-bis.
Conclusioni e limiti del parere
La risoluzione conclude che il parere viene reso sulla base dei fatti esposti nell’istanza, assunti come veritieri e concretamente realizzabili. Resta comunque impregiudicato il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria, che potrà verificare se eventuali atti, fatti o negozi ulteriori e non rappresentati conducano a un diverso disegno abusivo.
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