Cassazione Penale, Sentenza n. 24156/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse la richiesta di controllo giudiziario rispetto a precedenti procedimenti e, quanto alle interdittive del 2021, aveva rigettato l'istanza di ammissione al controllo giudiziario. Essi sostenevano la violazione dell'art. 34-bis (e art.34) d.lgs. 159/2011 per omessa o insufficiente valutazione del decreto n.35/2019 del Tribunale di Torino e per mancata considerazione di plurimi elementi a discarico: assenza di prove di infiltrazione mafiosa e di condotte di "agevolazione", efficacia delle misure di self-cleaning e possibilità di "bonificabilità" delle società. Denunciavano dunque carenze motivazionali e difetto di valutazione delle prove a loro favore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili poiché proposti per motivi non consentiti. Ha ritenuto che la statuizione di inammissibilità relativa ai procedimenti originari fosse ormai coperta da giudicato interno e che, con riguardo alle interdittive 2021, le censure proposte attaccassero in realtà valutazioni di merito (adeguatezza e congruenza della motivazione e valutazione della "bonificabilità"), non deducibili in Cassazione nei procedimenti di prevenzione salvo violazioni di legge. La Corte ha inoltre ritenuto la motivazione del decreto impugnato completa e congrua, avendo la Corte territoriale risposto alle doglianze difensive anche dopo l'istruttoria integrativa. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Norme richiamate
d.lgs. n.159/2011 (Codice delle leggi antimafia), art.34-bis, comma 6
Norma che disciplina l'ammissione al controllo giudiziario per i soggetti destinatari di misure interdittive antimafia. La Corte ricorda che, nei procedimenti di prevenzione, il ricorso per cassazione contro il provvedimento della corte d'appello relativo all'ammissione al controllo giudiziario è ammesso solo per violazione di legge e soggetto ai limiti di deducibilità previsti dal decreto
d.lgs. n.159/2011, artt.10, comma 3 e 27
Richiamati come limiti procedurali: indicano i paletti sulla deducibilità dei motivi in Cassazione nei procedimenti di prevenzione (cioè che non tutte le censure di merito sono proponibili in sede di legittimità)
art.606, lett. e) c.p.p.
Richiamato dalla giurisprudenza: l'"illogicità manifesta" non è sempre deducibile in Cassazione nei procedimenti di prevenzione; ammessa è la censura per motivazione inesistente o meramente apparente, e la Cassazione verifica in particolare se il provvedimento abbia omesso di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione antimafia l'accesso alla Corte di Cassazione è ristretto: possono essere dedotte principalmente violazioni di legge e non semplici rivalutazioni del merito o della congruità motivazionale.
- Se si censura la motivazione di un provvedimento di prevenzione in Cassazione occorre dimostrare che la motivazione sia inesistente o meramente apparente o che il giudice abbia omesso di confrontarsi con un elemento singolarmente decisivo che avrebbe potuto determinare l'esito opposto.
- Le questioni già decise e non impugnate nelle sedi precedenti possono essere coperte da giudicato interno e quindi non sono più sindacabili in Cassazione.
- Per ottenere l'ammissione al controllo giudiziario è strategico compendiare in modo documentato e puntuale elementi concreti che dimostrino l'assenza di condizionamento mafioso o l'efficacia di misure di "self-cleaning"; semplici affermazioni generiche sul rischio di permeabilità sono deboli.
- Se si ritiene che un provvedimento abbia ignorato documenti o deduzioni difensive, bisogna indicare specificamente quale elemento sia stato omesso e perché singolarmente decisivo, così da rientrare nelle censure ammissibili in Cassazione.
- Quando nel corso del processo intervengono nuovi provvedimenti (es. nuove interdittive) che rendono sopravvenuta la carenza di interesse su atti anteriori, quella parte del procedimento può diventare inimpugnabile per effetto del giudicato interno.
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