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Sentenza

Sentenza del 07/08/2019 n. 21066 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'accertamento ai fini IRPEG, IVA e IRAP per il 2003, con cui l'Agenzia aveva rettificato la perdita dichiarata di 21.415 euro determinando un reddito d'impresa di 30.462 euro sulla base dello studio di settore SMO9B. In Cassazione ha dedotto, innanzitutto, la nullità dell'avviso perché sottoscritto da una funzionaria senza che l'Amministrazione avesse prodotto la delega di firma conferita dal Capo dell'Ufficio. Ha inoltre contestato l'applicazione di uno studio di settore non coerente con la propria attività, articolata in più settori, e la valutazione della rottamazione di parte del magazzino.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che, in caso di contestazione, spetti all'Amministrazione finanziaria dimostrare l'esistenza della delega di firma e l'appartenenza del sottoscrittore alla carriera direttiva. Il semplice richiamo agli estremi della delega, senza produzione del relativo atto, non è stato ritenuto sufficiente. La nullità dell'avviso non poteva essere sanata ai sensi dell'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, poiché l'avviso di accertamento non ha natura vincolata. Gli altri due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente, con annullamento dell'avviso di accertamento. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.900 euro, oltre accessori, spese forfettarie ed esborsi.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3

    L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal Capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

    Quando il contribuente contesta la sottoscrizione dell'avviso, l'Amministrazione deve provare sia l'esistenza della delega sia l'appartenenza del funzionario delegato alla carriera direttiva. La mancata prova comporta la nullità dell'atto.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lettera d)

    Norma richiamata dal contribuente in relazione ai presupposti dell'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa; la relativa censura non è stata esaminata perché assorbita dall'accoglimento del motivo sulla delega di firma.

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies

    Norma richiamata in materia di studi di settore e di accertamento fondato su presunzioni; la Corte non ne ha valutato l'applicazione concreta, poiché l'accertamento è stato annullato per il vizio della sottoscrizione.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 21-octies

    La disposizione non consente di sanare il vizio dell'avviso di accertamento, poiché tale atto non è un provvedimento a contenuto rigidamente vincolato: il suo contenuto varia in funzione dei fatti economici accertati.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Se il contribuente contesta specificamente la firma dell'avviso di accertamento, l'Amministrazione deve produrre o comunque dimostrare concretamente la delega conferita al funzionario sottoscrittore; il mero riferimento agli estremi dell'atto non è sufficiente.
  • La delega deve provenire dal soggetto competente e il funzionario delegato deve appartenere alla carriera o area funzionale richiesta dalla legge e dalla disciplina applicabile.
  • La mancata prova della delega può determinare l'annullamento dell'avviso senza necessità di esaminare nel merito la correttezza dello studio di settore o degli altri elementi dell'accertamento.
  • L'eventuale vizio di sottoscrizione dell'accertamento non è normalmente sanabile invocando la natura vincolata del provvedimento ai sensi dell'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990.
  • Le contestazioni relative all'inadeguatezza dello studio di settore, alla pluralità delle attività esercitate o alle rimanenze di magazzino devono essere valutate nel merito solo se l'atto supera i requisiti formali e di sottoscrizione previsti dalla legge.

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