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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17127/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società che assumeva di avere un credito per lavori appaltati e forniture eseguite. Il Tribunale di Pordenone, decidendo sull’opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha declinato la competenza territoriale in favore del Tribunale di Belluno. La società ingiungente ha proposto regolamento di competenza sostenendo che la competenza dovesse radicarsi a Pordenone per applicazione del foro del creditore, assumendo che il credito fosse liquido o comunque agevolmente liquidabile. A sostegno del ricorso ha dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi, valorizzando un impegno scritto della controparte a restituire firmati contratto e preventivi, il pagamento senza contestazioni di alcune prime fatture e la prova testimoniale dell’invio dei documenti; 2) violazione degli artt. 1182 c.c., 637, 19, 20 e 115 c.p.c., per avere il giudice escluso la liquidità del credito nonostante gli elementi documentali prodotti; 3) violazione degli artt. 38, comma 4, 637, 19, 20 e 1182 c.c., per avere il Tribunale svolto un’istruttoria e non aver deciso la competenza solo sulla base degli atti e della domanda; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in ordine alla liquidazione delle spese, lamentando sia l’illegittimità della condanna sulle spese sia l’eccessività della loro quantificazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento di competenza e ha confermato la competenza territoriale del Tribunale di Belluno. Ha ritenuto infondato il tentativo di radicare il foro del creditore perché il credito azionato non risultava provato come liquido né liquidabile sulla base di criteri certi: mancava una scrittura utile a dimostrare il compenso pattuito per i lavori e l’accordo richiamato mostrava soltanto un impegno della committente a firmare il contratto e i preventivi, impegno non adempiuto. La Corte ha inoltre ritenuto legittimo l’approfondimento istruttorio svolto dal Tribunale, essendo consentito dall’art. 38, ultimo comma, c.p.c. ai fini della decisione sulla competenza. Il motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile perché, pur essendo astrattamente impugnabile col regolamento, in concreto mirava a un riesame del merito e della misura della liquidazione. È stato inoltre dato atto dell’obbligo, se dovuto, di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1182 c.c.

    Il domicilio del creditore rileva solo se l’obbligazione pecuniaria ha ad oggetto un credito liquido, determinato dal titolo oppure agevolmente liquidabile mediante meri calcoli matematici o criteri certi dettati dal titolo.

  • art. 637 c.p.c.

    Richiamato in relazione al procedimento monitorio e alla competenza nel giudizio di opposizione.

  • art. 19 c.p.c.

    Richiamato come criterio di competenza territoriale invocato dalla ricorrente.

  • art. 20 c.p.c.

    Richiamato come criterio di collegamento territoriale, ma ritenuto non utile a fondare la competenza del foro invocato poiché il credito non era liquido.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente, ma non ritenuto violato.

  • art. 38 c.p.c.

    La competenza va decisa in base a quanto risulta dagli atti; il giudice può svolgere un’istruttoria sommaria per accertare i fatti rilevanti ai fini della competenza.

  • art. 10 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la competenza si determina in base alla domanda.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in tema di condanna alle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in tema di compensazione e liquidazione delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Parametro per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Per radicare il foro del creditore nelle obbligazioni pecuniarie, il credito deve essere liquido o quantomeno agevolmente liquidabile sulla base del titolo o di criteri certi; in mancanza, opera il criterio ordinario di competenza territoriale.
  • La liquidità del credito non può essere affermata sulla sola base di documenti unilaterali del creditore o di un generico impegno della controparte a sottoscrivere successivamente documenti contrattuali, se non risulta dimostrato il compenso pattuito.
  • Nel regolamento di competenza il giudice può svolgere un’istruttoria sommaria quando sia necessaria per accertare i fatti rilevanti ai fini della competenza; ciò non integra violazione della regola per cui la competenza si decide sugli atti.
  • La contestazione delle spese in un provvedimento che statuisce solo sulla competenza deve restare nei limiti del rimedio esperibile e non può tradursi in un improprio riesame di merito della liquidazione.
  • La competenza per territorio in materia monitoria può dipendere dalla natura del credito azionato; se il credito non è certo nella sua entità o nei criteri di determinazione, non è applicabile il foro del creditore.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaDecreto ingiuntivoInadempimentoAppalto
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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