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Sentenza

Sentenza n. 15651/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento del silenzio rigetto delle istanze di accesso presentate dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202607288

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto sulle istanze di accesso agli atti relative al ritiro cautelare delle armi e, subordinatamente, verbale di ritiro delle armi del 13 marzo 2026

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, destinatario il 13 marzo 2026 del ritiro delle armi da parte della Questura di Palermo, presentava il 16 marzo 2026 un’istanza di accesso agli atti, parzialmente accolta dalla Questura l’1 aprile 2026, e la reiterava il 2 aprile. Dopo la trasmissione dell’istanza alla Prefettura di Roma il 23 aprile, diffidava le amministrazioni l’11 giugno a riscontrare integralmente le istanze. Con ricorso notificato il 19 giugno 2026 chiedeva, in via principale, l’annullamento del silenzio-diniego o del diniego formatosi sull’accesso; inoltre agiva contro il silenzio-inadempimento sull’obbligo di concludere il procedimento relativo al ritiro, impugnava in via subordinata il verbale di ritiro e gli atti presupposti e chiedeva l’esibizione documentale e tutela cautelare. Il TAR rileva la tardività dell’impugnazione del diniego parziale formatosi sull’istanza e, separatamente, l’irritualità e tardività dell’impugnazione del verbale di ritiro; ritiene inoltre inammissibile la domanda sul silenzio-inadempimento perché incompatibile con il rito speciale applicabile al silenzio-rigetto in materia di accesso.

La decisione

Il ricorso è dichiarato irricevibile per tardività. Il provvedimento di accoglimento parziale dell’istanza dell’1 aprile 2026 doveva essere impugnato entro 30 giorni dalla formazione del silenzio-rigetto, verificatasi l’1 maggio 2026 dopo il decorso dei 30 giorni previsti dall’art. 25 della l. 241/1990; il termine per notificare il ricorso scadeva quindi il 31 maggio 2026, mentre la notifica è avvenuta il 19 giugno. La reiterazione dell’istanza non riapre il termine quando il successivo diniego ha carattere meramente confermativo del primo diniego non tempestivamente impugnato. L’impugnazione del verbale di ritiro del 13 marzo 2026 è comunque tardiva ed è stata proposta irritualmente insieme al ricorso contro il silenzio-rigetto; la domanda di accertamento del silenzio-inadempimento sull’istanza di accesso è inammissibile perché incompatibile con il rito previsto per il silenzio-rigetto. Il ricorrente è condannato alle spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    il ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il provvedimento di accoglimento parziale dell’01.04.2026, entro i 30 giorni previsti dall’art. 116 cpa, decorrenti da quando, dopo 30 giorni dalla sua notifica, e quindi l’01.05.2026, si era formato, ex art. 25 L. 241/90, il silenzio rigetto.

    L’impugnazione del silenzio-rigetto in materia di accesso è soggetta al termine decadenziale di 30 giorni, decorrente dalla formazione del silenzio.

  • art. 25 l. 241/1990

    il ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il provvedimento di accoglimento parziale dell’01.04.2026, entro i 30 giorni previsti dall’art. 116 cpa, decorrenti da quando, dopo 30 giorni dalla sua notifica, e quindi l’01.05.2026, si era formato, ex art. 25 L. 241/90, il silenzio rigetto.

    Decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza senza un riscontro satisfattivo, si forma il silenzio-rigetto, che deve essere impugnato nei termini previsti dal rito dell’accesso.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    la richiesta di accertamento della illegittimità del silenzio inadempimento sull’istanza di accesso è inammissibile, perché incompatibile con il rito previsto per il silenzio rigetto delle istanze di accesso agli atti.

    L’azione contro il silenzio-inadempimento non è ammissibile per ottenere un riscontro su un’istanza di accesso quando opera il rito speciale previsto per il silenzio-rigetto.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    per principio consolidato dal quale non vi è motivo per discostarsi, la mancata impugnazione del diniego di accesso agli atti nel termine di decadenza non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, laddove a questo debba riconoscersi carattere meramente confermativo del primo

    La reiterazione di un’istanza di accesso non consente di aggirare la decadenza maturata contro il primo diniego quando il successivo diniego è meramente confermativo.

Massime di principio

  • Il silenzio-rigetto formatosi su un’istanza di accesso deve essere impugnato entro il termine decadenziale di 30 giorni previsto dall’art. 116 c.p.a., decorrente dalla sua formazione secondo l’art. 25 della l. 241/1990.
  • La mancata impugnazione tempestiva di un diniego di accesso impedisce di reiterare l’istanza al fine di ottenere un nuovo termine di impugnazione, quando il successivo diniego sia meramente confermativo del precedente.
  • La domanda diretta a far accertare il silenzio-inadempimento sull’istanza di accesso è incompatibile con il rito speciale previsto per il silenzio-rigetto in materia di accesso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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