Cassazione Civile, Ordinanza n. 21137/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da rettifiche doganali e irrogazione di sanzioni emesse a seguito di una segnalazione OLAF: l'Amministrazione riteneva che la società avesse importato nel 2011 elementi di viteria dichiarandoli provenienti dalle Filippine, mentre gli accertamenti europei indicavano una provenienza effettiva da Taiwan, con conseguente inapplicabilità del trattamento preferenziale e dei relativi dazi calmierati. La società impugnava gli atti; in primo grado alcuni ricorsi erano stati dichiarati inammissibili e altri accolti, mentre in appello la CTR aveva dichiarato ammissibili tutti i ricorsi e annullato gli atti, ritenendo non provata la frode, non dimostrata la partecipazione o conoscenza della stessa da parte dell'importatrice e sussistente la buona fede/legittimo affidamento. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva tre motivi: 1) omessa dichiarazione di inammissibilità del ricorso contro le sanzioni per intervenuta definizione agevolata ex art. 16 d.lgs. 472/1997; 2) violazione delle norme sul valore probatorio degli atti OLAF e sull'onere della prova, sostenendo che tali accertamenti avevano piena valenza probatoria e che spettava al contribuente fornire prova contraria; 3) violazione dell'art. 220, par. 2, lett. b), del Codice doganale comunitario, censurando il riconoscimento della buona fede dell'importatore senza accertare i presupposti cumulativi richiesti dalla norma e senza provare un errore imputabile alle autorità competenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo ma ha accolto il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando i principi sul valore probatorio degli accertamenti OLAF e sui presupposti dell'esenzione da contabilizzazione a posteriori dei dazi ex art. 220, par. 2, lett. b), C.D.C. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto che il pagamento delle imposte non equivalesse ad acquiescenza e che la definizione agevolata delle sole sanzioni non precludesse, in quel caso, l'impugnazione del relativo atto; tuttavia la motivazione complessiva conferma che la CTR aveva errato nel modo in cui aveva trattato le questioni probatorie e la buona fede dell'importatore.
Norme richiamate
art. 16 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La definizione agevolata delle sanzioni riguarda autonomamente l'atto sanzionatorio e non comporta acquiescenza alla pretesa tributaria; l'atto di contestazione e irrogazione delle sanzioni è autonomo rispetto all'accertamento del tributo.
art. 9 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.
art. 2697 c.c.
Il riparto dell'onere della prova impone al contribuente che contesti gli esiti degli accertamenti doganali fondati su rapporti OLAF di fornire prova contraria.
art. 2699 c.c.
Richiamato insieme all'art. 2700 c.c. nel quadro della valenza probatoria degli atti pubblici e degli accertamenti amministrativi europei.
art. 2700 c.c.
Richiamato per il valore probatorio degli atti pubblici e degli accertamenti compiuti dagli organi competenti.
artt. 12 e 45 del Reg. (CEE) n. 515/1997
Richiamati come norme sul regime probatorio e sulla cooperazione amministrativa in materia doganale.
art. 9 Reg. (CE) n. 1073/1999
Gli accertamenti OLAF hanno piena valenza probatoria; la relazione finale e le relazioni degli ispettori sono equipollenti, e possono essere utilizzati anche altri documenti e informazioni raccolti nel corso delle indagini.
art. 11 Reg. (UE) n. 883/2013
Richiamato in tema di attività istruttoria e probatoria OLAF.
art. 220, par. 2, lett. b), Reg. CEE n. 2913/1992
L'esenzione dalla contabilizzazione a posteriori richiede cumulativamente errore imputabile alle autorità, errore non riconoscibile dal debitore in buona fede e rispetto da parte dell'operatore di tutte le disposizioni doganali.
art. 1176, comma 2, c.c.
L'importatore professionale deve usare la diligenza qualificata propria dell'attività svolta per verificare le condizioni del trattamento preferenziale.
Massime di principio
- In materia doganale, gli accertamenti compiuti dall'OLAF ai sensi della normativa europea hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari, e chi li contesta deve fornire prova contraria specifica.
- L'amministrazione doganale può fondare la rettifica e il recupero dei dazi sugli esiti delle indagini OLAF senza dover necessariamente produrre un rapporto finale, potendo valere anche altri documenti e informazioni acquisiti nel corso delle indagini.
- La buona fede dell'importatore, ai fini dell'esenzione dalla contabilizzazione a posteriori ex art. 220, par. 2, lett. b), del Codice doganale comunitario, non è presunta in re ipsa ma deve essere provata dall'operatore insieme agli altri presupposti cumulativi richiesti dalla norma.
- L'errore idoneo a impedire il recupero dei dazi deve essere imputabile a un comportamento attivo delle autorità competenti e non può consistere nella mera ricezione, da parte dell'amministrazione, di dichiarazioni inesatte dell'esportatore o di certificati irregolari.
- Il legittimo affidamento dell'importatore è tutelato solo se questi ha rispettato la diligenza qualificata esigibile da un operatore professionale del settore, senza potersi limitare a recepire passivamente le indicazioni doganali fornite dal fornitore estero.
- La definizione agevolata delle sole sanzioni tributarie non equivale ad acquiescenza alla pretesa tributaria principale, poiché l'atto sanzionatorio è autonomo rispetto all'accertamento del tributo.
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