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Sentenza

Sentenza n. 2457/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla Sentenza n. 649/2024 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 9778/2022, pubblicata in data 06/02/2024, e notificata il 13/09/2024, non impugnata e costituente giudicato.

Giustizia amministrativa202500282

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'assegnazione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 649/2024 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, divenuta definitiva per mancata impugnazione e notificata al Ministero il 13 settembre 2024 ai fini dell'esecuzione. La pronuncia civile aveva condannato il Ministero ad assegnare al ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, mediante l'emissione di buoni elettronici dell'importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, oltre interessi legali. Il ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell'Amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, e ha chiesto l'esecuzione coattiva del giudicato, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, producesse nei confronti dell'Amministrazione un immediato effetto conformativo-ordinatorio, imponendole di realizzare concretamente l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Ha verificato che la sentenza fosse definitiva, regolarmente notificata presso la sede reale dell'Amministrazione, che fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e che il Ministero non avesse dato esecuzione al giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla sua eventuale notificazione di parte, se anteriore. Ha nominato fin d'ora, per l'ipotesi di ulteriore inerzia, il Direttore della competente Direzione generale del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, prevedendo che il commissario si insedi su istanza del ricorrente e assicuri l'esecuzione nei successivi 60 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza al giudicato; il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione l'esecuzione della pronuncia e nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può conoscere dell'azione di ottemperanza diretta a conseguire l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligo conformativo gravante sull'Amministrazione non sia stato adempiuto.
  • Il giudicato civile che riconosce al privato un'utilità nei confronti della pubblica amministrazione produce un immediato effetto conformativo-ordinatorio: l'Amministrazione deve adottare gli atti e porre in essere le attività necessarie a realizzare concretamente il bene della vita attribuito dalla sentenza.
  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'Amministrazione, sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione e risulti l'inerzia dell'Amministrazione.
  • In caso di persistente inerzia successiva all'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo anche in un dirigente dell'Amministrazione munito della competenza funzionale necessaria e prevedendo la facoltà di delega.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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