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Ordinanza

Ordinanza n. 1988/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione n. G17793 del 29 dicembre 2025, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 107 del 30.12.2025, avente ad oggetto “Procedura valutativa per la progressione verticale tra Aree ai sensi dell'art. 13, cc. 6, 7 e 8, del C.C.N.L. Funzioni Locali triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16.11.2022, in applicazione dell'articolo 52, comma 1 bis, penultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, riservata al personale a tempo indeterminato non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio per la copertura complessiva di n. 134 unità di personale da inquadrare nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione, ex categoria D, posizione economica D1. Approvazione verbali della Commissione esaminatrice, nomina dei vincitori ed inquadramento nel ruolo del personale non dirigenziale della Giunta regionale”; nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non portato a conoscenza della ricorrente.

Giustizia amministrativa202602416

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione regionale di approvazione dei verbali della commissione esaminatrice, nomina dei vincitori e inquadramento del personale all'esito della procedura di progressione verticale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la determinazione regionale relativa alla procedura valutativa riservata al personale non dirigenziale a tempo indeterminato della Giunta regionale del Lazio, finalizzata alla copertura di 134 posti nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione. Sono stati altresì impugnati gli atti presupposti, connessi e conseguenziali. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i singoli motivi di ricorso, limitandosi a dare atto della domanda cautelare e della contestazione del provvedimento conclusivo della procedura.

La decisione

Il TAR ha ritenuto, impregiudicata ogni questione anche in rito, che nella fase cautelare e sulla base di un esame sommario non emergesse il fumus boni iuris lamentato dalla ricorrente. Il Collegio ha valorizzato le osservazioni puntualmente fornite dall'Amministrazione resistente e, conseguentemente, ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia della determinazione impugnata. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riguardo alla sommaria valutazione del fumus boni iuris; il TAR ha escluso la sussistenza di tale requisito e ha respinto la sospensione.

  • art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001

    È indicato quale base normativa della procedura di progressione verticale oggetto della determinazione impugnata; l'ordinanza non svolge una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 13, commi 6, 7 e 8, CCNL Funzioni Locali 2019-2021

    È richiamato quale fondamento contrattuale della procedura valutativa per la progressione verticale; l'ordinanza non ne offre una specifica interpretazione.

  • d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla l. 6 agosto 2021, n. 113

    È richiamato quale fonte modificativa dell'art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001, applicata nella procedura oggetto di causa; non è svolta un'interpretazione specifica nel provvedimento.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, a seguito di un esame sommario degli atti e delle deduzioni dell'amministrazione, non ravvisi il fumus boni iuris, anche riservando ogni ulteriore questione, compresa quella di rito, alla fase definitiva.
  • Il rigetto della domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris non definisce il merito della controversia sull'illegittimità dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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