Cassazione Penale, Sentenza n. 7155/2024 del 16/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 26/05/2023 che disponeva la confisca della somma di euro 52.775,95, oggetto di decreto di sequestro preventivo del 21/10/2013. Il ricorrente deduce che il provvedimento non ha considerato che: l'Azienda Ospedaliera Arnas Garibaldi non si era costituita parte civile; il Chisari aveva già risarcito integralmente il danno nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Vittorio Emanuele mediante transazione (euro 56.000) e tale parte aveva revocato la costituzione di parte civile; la Suprema Corte aveva già annullato una precedente decisione nella parte relativa a un risarcimento verso parte civile diversa; e che il sequestro preventivo era di natura direttamente risarcitoria (non sanzionatoria), quindi privo di presupposti una volta esaurita la funzione risarcitoria
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la vicenda alla Corte di appello di Catania per nuovo giudizio. La motivazione principale è che l'ordinanza impugnata non precisava a quale titolo e con quale finalità fosse stata disposta la confisca, omissione che richiede un accertamento di fatto da parte del giudice del rinvio. Inoltre la Corte ha stabilito che, trattandosi di una valutazione che assume natura di "giudizio" (ossia frammento di cognizione inserito nella fase di esecuzione), il nuovo giudizio dovrà essere svolto da una diversa composizione rispetto a quella che ha pronunciato il provvedimento annullato, perché i componenti risultano incompatibili a partecipare al nuovo giudizio
Norme richiamate
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato come limite nella enunciazione del motivo di ricorso, relativo alla esposizione sintetica delle censure ai fini dell'articolazione della motivazione
art. 34 c.p.p.
Regola generale sull'incompatibilità del giudice che ha già pronunciato in un grado a partecipare al giudizio di rinvio; la Corte analizza la portata e i limiti di tale incompatibilità in relazione a ordinanze ed atti dell'esecuzione
art. 623 c.p.p.
Individua le regole sulla competenza del giudice in caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione e distingue tra sentenze e ordinanze (lettera a) per le ordinanze dispone la trasmissione degli atti al medesimo giudice)
art. 666, comma 6 c.p.p.
Richiamato per evidenziare che l'ordinanza è il tipico provvedimento del giudice dell'esecuzione, con caratteri differenziati rispetto al procedimento di cognizione
art. 671 c.p.p.
Menzionato nel contesto della giurisprudenza costituzionale e di legittimità concernente la partecipazione del giudice dell'esecuzione in casi di rideterminazione della pena e continuità del reato
Massime di principio
- La confisca derivante da un sequestro preventivo deve indicare chiaramente il titolo giuridico e la finalità (es. risarcitoria vs. sanzionatoria); l'assenza di tale precisazione può portare all'annullamento del provvedimento
- Se il sequestro/inosservanza ha natura risarcitoria e il danno è stato già integralmente riparato, la misura ablativa può perdere i suoi presupposti e va valutata la revoca o la restituzione
- In fase di esecuzione, quando il giudice è chiamato a compiere valutazioni che travalicano la mera esecuzione del giudicato e comportano un "frammento di cognizione", si configura un vero e proprio giudizio che richiede imparzialità; in tali casi il giudice che ha già deciso sul punto può essere incompatibile per il giudizio di rinvio
- La Corte di cassazione può annullare un'ordinanza per vizi di motivazione o di mancata indicazione del titolo e rinviare per nuovo esame, richiedendo diversa composizione se l'incompatibilità è configurabile
- La posizione delle parti civili (costituzione, revoca, transazione) è rilevante per la valutazione dell'ammissibilità e della fondatezza di misure ablative o restitutive applicate sui beni
- In presenza di pronunce costituzionali o di precedenti di legittimità contrastanti, il giudice dell'esecuzione deve valutare se il nuovo esame implichi una cognizione sostanziale che rende necessaria la sostituzione del collegio o del giudice che ha già deciso
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