Sentenza n. 5676/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Caserta
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria di interdittiva)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l’interdittiva antimafia. Ha dedotto l’erroneità della prognosi prefettizia di condizionamento mafioso, sostenendo che l’ex amministratore e socio di maggioranza, coinvolto in un procedimento penale per riciclaggio e autoriciclaggio aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa, era stato completamente estromesso dalla società. La ricorrente ha valorizzato la trasformazione da s.r.l. a s.p.a., il rinnovamento degli organi societari, l’affidamento della gestione a manager esterni, la sostituzione del direttore tecnico, l’adozione di un nuovo modello organizzativo e di un nuovo organismo di vigilanza, nonché l’assenza di contatti dell’ex amministratore con la gestione aziendale. Ha contestato inoltre che la Prefettura avesse fondato la prognosi sul mero dato parentale e sulla partecipazione di familiari a una società immobiliare, senza adeguati approfondimenti istruttori. In via subordinata, ha sostenuto la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, assumendo che l’eventuale agevolazione mafiosa fosse occasionale e circoscritta a un periodo limitato della storia dell’impresa. Ha infine dedotto l’inattualità degli indizi e l’assenza di una compromissione strutturale dell’azienda.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, annullando l’interdittiva antimafia. Il Collegio ha ritenuto legittima, in linea generale, la prognosi prefettizia quanto alla perdurante esposizione dell’impresa al rischio di condizionamento mafioso: le vicende penali dell’ex amministratore erano gravi e non risalenti, mentre i rapporti parentali erano rafforzati da una comunanza dinamica di interessi economici con familiari soci della società immobiliare, tale da superare il rilievo del mero rapporto di parentela. Anche le misure di self cleaning non costituivano barriere oggettive e irreversibili, poiché gli organi societari continuavano a essere nominabili dall’assemblea composta da familiari dell’ex amministratore e la successione di più amministratori evidenziava instabilità gestionale. Tuttavia, il Collegio ha distinto il permanere di un rischio infiltrativo dalla sua natura strutturale e non occasionale. Ai fini dell’art. 94-bis, l’occasionalità deve essere valutata con riferimento al soggetto economico destinatario delle misure, considerando la durata e la collocazione temporale dei rapporti criminali, il loro peso rispetto alla complessiva attività dell’impresa, la solidità economica preesistente, l’assenza di causalità tra gli affari illeciti e il successivo posizionamento sul mercato e le iniziative di separazione dagli elementi controindicati. Nel caso concreto, l’attività illecita risultava circoscritta a un periodo della vita imprenditoriale, l’impresa aveva un rilevante volume di affari leciti e una solidità economico-finanziaria autonoma, l’ex amministratore era stato estromesso e la società aveva adottato misure organizzative volte a prevenire ulteriori interferenze. Ne derivava una prognosi favorevole sull’idoneità delle misure di prevenzione collaborativa a consolidare l’emancipazione dell’impresa dall’influenza mafiosa. Il diniego prefettizio di accesso a tali misure è stato quindi ritenuto illegittimo. Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che, finché è in corso il controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 159/2011, esso prevale sulle misure amministrative di prevenzione collaborativa ai sensi dell’art. 94-bis, comma 3, sicché la Prefettura non può adottare misure recessive rispetto al controllo giudiziario; l’eventuale rilievo di nuovi elementi deve essere valutato dal giudice della prevenzione. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, d.lgs. n. 159/2011
Costituiscono il quadro normativo della valutazione prefettizia dei tentativi di infiltrazione mafiosa e del pericolo di condizionamento dell’impresa.
art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011
“Le misure di cui al presente articolo cessano di essere applicate se il tribunale dispone il controllo giudiziario di cui all’articolo 34-bis, comma 2, lettera b). Del periodo di loro esecuzione può tenersi conto ai fini della determinazione della durata del controllo giudiziario”
Le misure amministrative di prevenzione collaborativa sono applicabili quando il pericolo infiltrativo non è strutturale e irreversibile, ma può essere neutralizzato mediante prescrizioni e interventi organizzativi; esse cedono rispetto al controllo giudiziario disposto dal tribunale.
art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011
Disciplina la possibilità di sottoporre l’impresa al controllo giudiziario in presenza di agevolazione mafiosa occasionale e di concrete prospettive di risanamento.
art. 92-bis d.lgs. n. 159/2011
La comunicazione prefettizia è stata considerata rilevante nel valutare il carattere potenzialmente elusivo del successivo licenziamento dell’ex amministratore.
art. 2383 c.c.
La nomina degli amministratori da parte dell’assemblea è stata valorizzata per escludere che il rinnovamento delle cariche costituisse una barriera stabile e irreversibile rispetto a future ingerenze.
art. 2400 c.c.
La disciplina della nomina del collegio sindacale è richiamata insieme all’art. 2383 c.c. per evidenziare la reversibilità delle scelte organizzative affidate all’assemblea dei soci.
Massime di principio
- Il potere interdittivo antimafia ha natura preventiva e può essere esercitato senza la prova di un’attuale e concreta occupazione dell’impresa da parte della criminalità organizzata, quando una valutazione complessiva, secondo il criterio del più probabile che non, evidenzi un ragionevole pericolo futuro di condizionamento.
- Il rapporto di parentela con un soggetto controindicato non è, da solo, sufficiente a fondare un’interdittiva antimafia; può tuttavia assumere rilievo indiziario, anche decisivo, quando sia accompagnato da elementi concreti quali una conduzione familiare dell’impresa o una comunanza dinamica di interessi economici suscettibile di agevolare l’ingerenza mafiosa.
- L’estromissione formale dell’ex amministratore o socio controindicato e l’adozione di misure di self cleaning non eliminano necessariamente il rischio infiltrativo se tali misure sono reversibili, dipendono da organi societari ancora esposti all’influenza della compagine familiare o non creano barriere oggettive e stabili rispetto a future ingerenze.
- Ai fini della qualificazione dei tentativi di agevolazione mafiosa come occasionali ex art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, occorre avere riguardo al soggetto economico destinatario delle misure e valutare complessivamente la durata e la collocazione temporale dei fatti, il loro peso rispetto alla storia e al volume d’affari dell’impresa, l’autonomia economico-finanziaria dell’azienda, il rapporto causale tra le condotte illecite e l’attività imprenditoriale e le concrete misure di separazione dagli elementi controindicati.
- La persistenza di un rischio infiltrativo non implica necessariamente che il condizionamento abbia carattere strutturale e irreversibile: quando il rischio risulti attenuato dall’estromissione dei soggetti controindicati, dalla solidità dell’impresa e da efficaci misure organizzative, il diniego delle misure di prevenzione collaborativa può essere illegittimo.
- Il controllo giudiziario disposto ai sensi dell’art. 34-bis, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 159/2011 prevale sulle misure amministrative di prevenzione collaborativa; finché il controllo giudiziario è vigente, la Prefettura non può adottare misure cui l’ordinamento attribuisce carattere recessivo, mentre l’eventuale rilievo di nuovi elementi deve essere sottoposto al giudice della prevenzione.
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