Ordinanza n. 1862/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli in data 14.04.2026, recante la revoca del nulla osta prot. P‑NA/L/Q/2023/190598 del 01.02.2024; nonché del preavviso di revoca/avvio del procedimento, prot. uscita N. 0124867 del 25/03/2026, nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro, preceduta da preavviso di revoca e avvio del procedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca, adottata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli, del nulla osta precedentemente rilasciato, nonché il preavviso di revoca e avvio del procedimento e gli atti connessi, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che, prima della revoca, il ricorrente aveva trovato lavoro presso un diverso datore di lavoro e aveva prodotto in giudizio documentazione comprovante tale circostanza. La censura cautelarmente valorizzata riguarda l’omessa considerazione di tale elemento da parte dell’amministrazione, in violazione del principio di proporzionalità e del favor per il lavoratore in buona fede.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti, all’esito del sommario esame cautelare, i presupposti per la tutela richiesta. In particolare, ha considerato rilevante il fatto che il ricorrente avesse trovato un nuovo lavoro prima della revoca del nulla osta e che tale circostanza, secondo la giurisprudenza della Sezione, dovesse essere valutata dall’amministrazione in applicazione del principio di proporzionalità e del favor per il lavoratore in buona fede. Ha quindi accolto l’istanza cautelare e sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, rinviando la trattazione del merito all’udienza pubblica del 26 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata accolta in presenza di ragioni ritenute sufficienti all’esito del sommario esame della controversia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo alla revoca di un nulla osta al lavoro di un cittadino straniero, l’amministrazione deve considerare, ai fini della decisione, la circostanza che l’interessato abbia già reperito un’occupazione presso un diverso datore di lavoro prima dell’adozione della revoca.
- La valutazione amministrativa sulla revoca del nulla osta deve rispettare il principio di proporzionalità e tenere conto del favor per il lavoratore in buona fede; l’omessa considerazione di un nuovo rapporto di lavoro può giustificare, in sede cautelare, la sospensione dell’efficacia della revoca.
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