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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20308/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il dipendente, già in servizio presso il Ministero della Giustizia come cancelliere di area C, posizione economica C1, aveva chiesto l’illegittimità del diniego di nulla osta opposto dal Ministero alla sua domanda di mobilità volontaria verso l’Agenzia delle dogane per un posto di esperto informatico di area C, posizione economica C1. Aveva inoltre chiesto il risarcimento del danno parametrato alla retribuzione perduta per il mancato trasferimento. La Corte d’appello aveva accolto solo in parte il gravame: aveva ritenuto illegittimo il diniego perché motivato in modo generico sulla carenza di organico, ma aveva limitato il risarcimento alle differenze tra le indennità di amministrazione fino alla data di deposito del ricorso introduttivo. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha censurato proprio tale limitazione del danno, sostenendo che il pregiudizio dovesse essere riconosciuto anche per il periodo successivo, poiché il diniego illegittimo continuava a produrre effetti dannosi fino alla cessazione del rapporto con il Ministero.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’unico motivo di ricorso. Ha rilevato che la censura non individuava con precisione le norme asseritamente violate né confrontava il loro contenuto precettivo con le affermazioni della sentenza impugnata, risolvendosi in una critica generica del provvedimento. Ha inoltre osservato che il motivo cumula in modo non distinguibile il vizio di violazione di legge e quello motivazionale, rendendo impossibile la necessaria operazione di sussunzione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; nulla è stato disposto sulle spese, perché il Ministero non si è difeso. È stata altresì data atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 30 d.lgs. n. 165/2001

    La sentenza richiama la disciplina della mobilità volontaria tra amministrazioni, osservando che, pur dopo le modifiche del d.lgs. n. 150/2009, la Corte territoriale aveva ritenuto necessario il previo parere favorevole dell’amministrazione di appartenenza.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici: occorre indicare le norme di legge violate, esaminarne il contenuto precettivo e confrontarlo con la decisione impugnata; in difetto, la censura è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge richiede l’indicazione puntuale delle norme asseritamente violate e non può essere sostituita da una critica generica alla decisione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione non può essere dedotto nelle forme del previgente modello di insufficiente o contraddittoria motivazione; inoltre non può essere confuso con la violazione di legge in un motivo promiscuo e indistinto.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge è inammissibile se non individua con precisione le norme asseritamente violate e non le confronta con le specifiche affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata.
  • Non è sufficiente una critica generica o esplorativa della decisione di merito: il ricorso deve consentire alla Corte di comprendere con esattezza la questione giuridica sottoposta al suo esame.
  • Quando si lamenta un errore nella ricognizione della fattispecie concreta, la censura attiene in linea di principio al merito e può essere proposta, se del caso, solo nei limiti del vizio motivazionale, non come violazione di legge.
  • È inammissibile il motivo che cumuli senza distinzione violazione di legge e vizio di motivazione, perché tale promiscuità impedisce l’interpretazione e la sussunzione della censura nei corretti paradigmi del ricorso per cassazione.
  • Quando il ricorso appaia ictu oculi destinato alla reiezione, non sussiste un onere della Corte di ordinare la rinnovazione della notifica, poiché non può essere imposto alla parte alcun adempimento inutile.

Come è indicizzato

MaterieMobilità del personaleImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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