Ordinanza n. 53/2026 - Bari, Sezione 1
per l’accertamento del diritto della ricorrente alla liquidazione della somma di € 11.921,71, con valuta al 31.05.2019, da parte del Comune di Foggia, o di quella maggiore o minor somma accertata in corso di giudizio, a titolo di risarcimento per le somme relative alle mancate contribuzioni previdenziali obbligatorie relative al periodo nov. 1983/dic. 1984; e per la condanna del Comune di Foggia al pagamento della predetta somma in favore della ricorrente o di quella maggiore o minor somma così come accertata e/o determinata ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria successivi al 31.05.2019 e fino al soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4645 del 2006, con richiesta di pagamento delle contribuzioni previdenziali non versate
Esito
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla liquidazione di euro 11.921,71, o della diversa somma accertata, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento per le contribuzioni previdenziali obbligatorie relative ai periodi novembre-dicembre 1983, gennaio-giugno 1984 e settembre-dicembre 1984. Ha dedotto la parziale esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4645 del 2006, che aveva condannato il Comune al risarcimento del danno da mancata assunzione, includendo nella quantificazione anche il valore delle contribuzioni previdenziali obbligatorie che il Comune avrebbe dovuto versare.
La decisione
Il TAR ha rilevato che la domanda, pur formulata come azione di accertamento e condanna risarcitoria, presenta gli elementi sostanziali dell’azione di ottemperanza del giudicato costituito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4645 del 2006. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., la domanda dovrebbe quindi essere qualificata secondo il suo contenuto sostanziale. In tal caso, ai sensi dell’art. 113, comma 1, c.p.a., la competenza funzionale inderogabile spetterebbe al Consiglio di Stato. Non è stata ancora adottata una decisione definitiva sulla domanda: il TAR ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., del possibile profilo d’incompetenza, assegnando alla ricorrente trenta giorni per depositare memorie sulla sola questione e fissando l’udienza pubblica dell’11 marzo 2026 per l’ulteriore trattazione.
Norme richiamate
art. 32, comma 2, c.p.a.
La domanda giudiziale deve essere qualificata dal giudice secondo il suo contenuto sostanziale; una domanda formalmente proposta come accertamento e condanna può essere qualificata come azione di ottemperanza quando mira all’esecuzione di un giudicato.
art. 113, comma 1, c.p.a.
L’azione di ottemperanza relativa a una sentenza del Consiglio di Stato appartiene alla competenza funzionale inderogabile del Consiglio di Stato.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Quando il giudice rileva d’ufficio una questione rilevante ai fini della decisione non previamente sottoposta al contraddittorio, deve darne avviso alle parti e consentire il deposito di memorie.
Massime di principio
- La qualificazione della domanda giudiziale dipende dal suo contenuto sostanziale e non dalla qualificazione formale attribuita dalla parte: la richiesta di pagamento di somme dovute in base a una sentenza può integrare un’azione di ottemperanza quando mira, in tutto o in parte, all’esecuzione del giudicato.
- L’azione di ottemperanza relativa a una sentenza del Consiglio di Stato rientra nella competenza funzionale inderogabile del Consiglio di Stato.
- Prima di dichiarare la propria incompetenza su una questione rilevata d’ufficio e non discussa dalle parti, il giudice deve instaurare il contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per memorie.
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