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Sentenza

Sentenza del 11/11/2015 n. 23056 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale. È stata quindi eliminata la decisione d'appello che aveva escluso la rivalutazione monetaria e compensato le spese. La cassazione senza rinvio è stata disposta perché il giudizio non poteva proseguire sulla base dell'impugnazione proposta. Le spese del giudizio d'appello e di quello di cassazione sono state compensate tra le parti.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il rimborso dell'IRPEF ritenuta in eccesso sul trattamento di fine rapporto di un ex dipendente del Comune di Messina. In appello, l'avvocato del contribuente aveva impugnato in proprio la sentenza di primo grado limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese legali ai sensi dell'art. 93 c.p.c. L'Agenzia delle Entrate aveva proposto appello incidentale contro il contribuente, contestando la tempestività dell'istanza di rimborso e la spettanza della rivalutazione monetaria. La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio che il difensore non era legittimato a proporre un ordinario appello in proprio per l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese; inoltre, ha ritenuto fondato il motivo relativo all'inammissibilità dell'appello incidentale proposto contro una parte diversa da quella che aveva presentato l'appello principale.

Norme richiamate

  • Art. 93 c.p.c.

    La norma disciplina la distrazione delle spese in favore del difensore che dichiari di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.

    L'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese non dà luogo a una domanda autonoma impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione. Il rimedio è il procedimento di correzione degli errori materiali previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c.

  • Artt. 287 e 288 c.p.c.

    Disciplinano il procedimento di correzione degli errori materiali delle sentenze.

    Sono il rimedio processuale appropriato quando il giudice omette di pronunciarsi sulla richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore.

  • Art. 334 c.p.c., comma 1

    Disciplina l'impugnazione incidentale.

    L'impugnazione incidentale non può estendere soggettivamente il giudizio nei confronti di una parte diversa da quella che ha proposto l'impugnazione principale. Pertanto, l'appello incidentale dell'Agenzia contro il contribuente era fondato su una parte diversa dall'avvocato che aveva appellato in proprio.

  • Art. 1224 c.c.

    Riguarda il risarcimento del maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie.

    La Corte non ha esaminato nel merito il motivo relativo all'applicabilità della norma alle obbligazioni tributarie, poiché il motivo è rimasto assorbito dall'inammissibilità dell'impugnazione e dalla cassazione senza rinvio.

Massime di principio

  • Quando il giudice omette di pronunciarsi sulla richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore, il difensore non deve proporre appello o ricorso ordinario in proprio: deve utilizzare il procedimento di correzione degli errori materiali.
  • La richiesta di distrazione delle spese non è una domanda autonoma, ma una modalità di attribuzione delle spese processuali; per questo la sua omissione non richiede un ordinario giudizio di impugnazione.
  • L'impugnazione incidentale deve rispettare i limiti soggettivi dell'impugnazione principale: non può essere proposta contro una parte diversa da quella che ha impugnato la decisione principale.
  • La rilevabilità d'ufficio di una questione, come la decadenza dal diritto al rimborso, non rende automaticamente ammissibile un appello incidentale proposto fuori dai corretti limiti processuali.
  • In presenza di un'impugnazione proposta da un soggetto privo di legittimazione processuale, il giudice può dichiararla inammissibile d'ufficio e, se non residua un giudizio validamente proseguibile, può cassare la sentenza senza rinvio.

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