Sentenza n. 2981/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - del provvedimento, adottato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, datato e notificato il 16 ottobre 2024 – prot. n°M pi. AO0DGOSV.Registro, di diniego di riconoscimento del titolo “Curso Superior de especializacion en Atencion a las necesidades especificas de apoyo educativo”, codice meccanografico ADSS, conseguito e rilasciato dall’Università Cardenal Herrera – Ceu di Castellon il 2 luglio 2021 alla ricorrente; ove occorra e per quanto di ragione: - del Report IMI n°406557.1 presentato sul sistema IMI il 7 giugno 2022 dal Ministero dell’Istruzione e del Merito al Ministero de Universidades spagnolo, citato nel provvedimento impugnato ma non reso noto alla ricorrente; - del riferito riscontro del Ministero de Universidades del 14 giugno 2022, citato nel provvedimento impugnato ma non reso noto al ricorrente; - del parere del Ministero dell’Università e della Ricerca trasmesso al Ministero dell’Istruzione e del Merito con nota AOODGINTCO n°7286 del 13 maggio 2024, citato nel provvedimento ma non reso noto al ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, e per il conseguente accertamento del diritto al riconoscimento del titolo conseguito all’estero.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia del titolo spagnolo "Curso Superior de Especialización en Atención a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo", nonché degli atti istruttori richiamati e non ostesi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale dell'istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna ai sensi del d.lgs. 206/2007, deducendo violazioni della disciplina procedimentale, eccesso di potere e contrasto con la normativa nazionale ed europea. Il Ministero aveva ritenuto ostativo il fatto che il titolo fosse un "titolo proprio" universitario spagnolo, non ufficiale, non abilitante e non idoneo a produrre effetti negli altri Stati, e aveva inoltre ravvisato una radicale diversità tra il percorso formativo seguito in Spagna e quello italiano per la specializzazione sul sostegno. La ricorrente ha contestato tale impostazione, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare concretamente l'insieme delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, comparare i due percorsi e considerare l'adozione di misure compensative, senza escludere in via generale i titoli propri e senza fondare il diniego su una motivazione apodittica e insufficiente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, disponendo il riesame dell'istanza. Il Collegio ha ritenuto il provvedimento contrario ai principi della direttiva 2005/36/CE, come interpretati dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18-22 del 2022. Il Ministero non poteva considerare automaticamente ostativo il carattere non ufficiale del titolo spagnolo, ma doveva valutare in concreto l'intero compendio delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, raffrontandolo con la formazione richiesta in Italia e verificando, ove necessario, la possibilità di imporre misure compensative proporzionate, previo parere del Ministero dell'Università e della Ricerca. Anche il raffronto effettuato dall'Amministrazione è stato giudicato insufficiente: la conclusione circa l'incolmabile diversità dei percorsi risultava apodittica, scarsamente argomentata e non spiegava perché eventuali ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio non potessero colmare le differenze formative. Il TAR ha inoltre richiamato il principio, riferito ai casi non direttamente ricadenti nella direttiva 2005/36/CE ma nell'ambito degli artt. 45 o 49 TFUE, secondo cui le autorità nazionali devono procedere a una valutazione comparativa dell'insieme dei diplomi, certificati, titoli ed esperienze dell'interessato rispetto alle qualifiche richieste dall'ordinamento nazionale. Gli artt. 45 e 49 TFUE non impongono di riconoscere un titolo non rilasciato o non riconosciuto dallo Stato d'origine, ma non impediscono allo Stato ospitante di prenderlo in considerazione nella valutazione comparativa. Le spese sono state compensate per la presenza di contrasti giurisprudenziali.
Norme richiamate
d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali nell'attuazione della direttiva 2005/36/CE; costituisce la base normativa dell'istanza di riconoscimento del titolo estero.
direttiva 2005/36/CE
Impone una valutazione sostanziale della formazione acquisita, considerando l'insieme di competenze, conoscenze e capacità e consentendo, ove necessario, misure compensative proporzionate.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente l'adozione di misure compensative quando emergano differenze formative rilevanti, purché la valutazione sia concreta, appropriata e proporzionata.
art. 45 TFUE
Tutela la libera circolazione dei lavoratori e, nei casi non ricadenti direttamente nella direttiva 2005/36/CE, impone una valutazione comparativa dei titoli e dell'esperienza pertinenti rispetto alle qualifiche nazionali richieste.
art. 49 TFUE
Tutela la libertà di stabilimento e, secondo il richiamo operato dalla sentenza, fonda anch'esso l'obbligo di procedere a una valutazione comparativa delle qualifiche professionali.
art. 45 Cost. no
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una formazione professionale acquisita in un altro Stato membro, l'Amministrazione non può escludere automaticamente il riconoscimento per il solo fatto che il titolo sia qualificato come titolo universitario non ufficiale o non abilitante nello Stato d'origine; deve valutarne concretamente il contenuto e le competenze attestate.
- La valutazione del titolo estero deve considerare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, raffrontandolo con la formazione richiesta dall'ordinamento nazionale e verificando se le eventuali differenze possano essere colmate mediante misure compensative proporzionate.
- Il diniego di riconoscimento è illegittimo quando la radicale diversità tra i percorsi formativi nazionale ed estero sia affermata in modo apodittico, senza un'adeguata istruttoria e senza spiegare perché misure compensative, quali attività didattiche, tirocinio o laboratorio aggiuntivi, non possano colmare le lacune rilevate.
- Anche quando una fattispecie non rientri direttamente nell'ambito applicativo della direttiva 2005/36/CE, gli artt. 45 e 49 TFUE impongono alle autorità dello Stato ospitante una valutazione comparativa dei diplomi, certificati, altri titoli ed esperienze pertinenti rispetto alle conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale.
- Gli artt. 45 e 49 TFUE non impongono allo Stato ospitante di riconoscere un titolo non rilasciato o non riconosciuto dallo Stato membro d'origine, ma consentono e impongono di prenderlo in considerazione nell'ambito della valutazione comparativa complessiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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