Cassazione Penale, Sentenza n. 10720/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha sostituito la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con la misura più gravosa degli arresti domiciliari. La difesa deduce violazione di norme processuali e vizio di motivazione (manifestamente illogica, carente o apparente), invocando in particolare gli artt. 274, comma 1, lett. c), 275, 292, comma 2, lett. c-bis), comma 2-ter, 327-bis c.p.p. e, nel secondo motivo, gli artt. 274, comma 1, lett. c) e 275 c.p.p.; in sostanza si censura la ragionevolezza e la legittimità della riforma in peius della misura cautelare.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse perché, nel frattempo, il G.i.p. ha revocato la misura cautelare originaria (obbligo di presentazione), rendendo priva di effetto l'ordinanza del Collegio che aveva disposto la misura degli arresti domiciliari. La Corte ha ricordato che la riforma in peius postula l'efficacia persistente della misura originaria e che l'impugnazione della decisione collegiale presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza del primo giudice; inoltre ha richiamato l'art. 310, comma 3, c.p.p. riguardo alla sospensione dell'esecuzione fino alla definitività. Non è stata disposta condanna alle spese né sanzione pecuniaria, poiché la mancanza di interesse è dovuta a causa non imputabile al ricorrente.
Norme richiamate
art. 274 c.p.p.
Norma relativa ai motivi di impugnazione e ai requisiti formali; usata dalla difesa per censurare la legittimità dell'impugnazione e del provvedimento di riesame
art. 275 c.p.p.
Norma sulle motivazioni dell'ordinanza cautelare; richiamata per contestare la sufficienza e la logicità della motivazione del giudice del riesame
art. 292, comma 2, lett. c-bis) c.p.p.
Norma che riguarda le ipotesi di misure cautelari (criteri/elementi per la loro applicazione); invocata dalla difesa nell'ambito della censura sulla sussistenza dei presupposti per l'aggravamento della misura
art. 292, comma 2-ter c.p.p.
Ulteriore riferimento normativo richiamato nella contestazione dei presupposti per la misura cautelare
art. 327-bis c.p.p.
Norma relativa a specifiche misure procedurali; citata tra le disposizioni ritenute violate dalla difesa
art. 310, comma 3, c.p.p.
l'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva
La Corte interpreta la norma nel senso che l'esecuzione della misura disposta in accoglimento dell'appello del PM resta sospesa fino a sentenza definitiva; la sospensione non incide però sulla necessità che la misura originaria sia ancora efficace per rendere rilevabile l'impugnazione
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamato in relazione ai limiti dell'enunciazione dei motivi di ricorso (ambito di deduzione dei motivi ammessi in cassazione)
Massime di principio
- Un ricorso contro una decisione che ha aggravato una misura cautelare diventa privo di interesse se, prima della decisione della Cassazione, la misura originaria disposta dal G.i.p. viene revocata: l'efficacia persistente della misura originaria è condizione per la rilevanza dell'impugnazione
- La riforma in peius a seguito di appello del Pubblico Ministero presuppone che la misura iniziale sia ancora in vigore; se la misura originaria è venuta meno, la statuizione del giudice d'appello che dispone l'aggravamento perde efficacia e la relativa impugnazione può essere dichiarata inammissibile
- L'esecuzione della misura disposta in accoglimento dell'appello del PM è sospesa fino alla definitività (art. 310, comma 3 c.p.p.); tuttavia la mera sospensione non è equivalente alla persistenza dell'efficacia della misura originaria necessaria per l'interesse a impugnare
- La mera possibilità di ottenere in futuro un risarcimento o il riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione non basta, di per sé, a fondare un interesse attuale all'impugnazione, salvo che tale interesse sia espressamente dedotto e rilevante
- Se la sopravvenuta mancanza di interesse non è imputabile al ricorrente, la dichiarazione di inammissibilità non comporta necessariamente condanna alle spese processuali o a sanzioni pecuniarie
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