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Sentenza

Sentenza del 30/12/2015 n. 26074 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti avevano presentato due domande di condono ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289/2002, riguardanti l'imposta di successione e l'INVIM, sostenendo che la lite fosse ancora pendente e definibile anche in virtù della riapertura dei termini prevista dalla legge n. 350/2003, art. 2, comma 49. Con il primo motivo hanno denunciato che la Commissione tributaria regionale non avesse esaminato tale argomento. Con il secondo motivo hanno sostenuto che l'avviso di liquidazione fosse definibile almeno con riferimento alle sanzioni, in quanto atto avente natura impositiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi e confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale. È stato accertato che la sentenza della Commissione tributaria provinciale era passata in giudicato il 2 gennaio 2002; di conseguenza, la lite non era pendente al 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore della legge n. 350/2003. La riapertura dei termini del condono non poteva quindi applicarsi, neppure limitatamente alle sanzioni, perché l'atto non era più impugnabile a tale data. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate complessivamente in 2.000 euro.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16

    La definizione agevolata delle liti fiscali pendenti presuppone che la controversia sia effettivamente ancora pendente e suscettibile di definizione secondo i requisiti previsti dalla legge.

  • Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 49

    La riapertura dei termini del condono opera per le controversie ancora suscettibili di impugnazione al 1° gennaio 2004.

    La disposizione non si applica alle liti già definite con sentenza passata in giudicato prima della data di entrata in vigore della legge.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte dalle parti; nel caso concreto, tuttavia, la censura non ha inciso sull'esito perché la lite non possedeva comunque il requisito della pendenza.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15

    La definizione agevolata può riguardare determinati atti fiscali, inclusi avvisi di accertamento e atti relativi alle sanzioni, purché sussistano i presupposti temporali e processuali previsti dalla normativa.

Massime di principio

  • Per beneficiare di una riapertura dei termini di un condono, la lite deve essere ancora pendente o l'atto deve essere ancora impugnabile alla data espressamente indicata dalla legge.
  • Una sentenza passata in giudicato prima della data di riferimento esclude, di regola, la possibilità di definire la controversia tramite il condono successivamente riaperto.
  • La definibilità delle sanzioni non può essere valutata autonomamente quando manca il requisito fondamentale della pendenza della lite alla data prevista dalla disciplina agevolativa.
  • Nei giudizi tributari è essenziale verificare le date di notifica degli atti, di proposizione dei ricorsi e di formazione del giudicato, perché tali date determinano l'accesso al condono.
  • Le norme di condono sono generalmente interpretate in modo rigoroso: il contribuente deve dimostrare il puntuale rispetto di tutti i requisiti previsti dalla legge.

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