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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16425/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato, limitatamente ad alcuni capi, la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. in relazione a: a) partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis) nell'ambito della cosca Mancuso di Limbadi, contestata sul rilievo che Francesco avrebbe rappresentato sul territorio il fratello Pantaleone e avrebbe intrattenuto rapporti con esponenti della famiglia/clan nonché curato interessi patrimoniali (villaggio turistico "Sayonara", riscossione di crediti, gestione di attività economiche tramite prestanome); b) trasferimenti fraudolenti di valori e intestazioni fittizie (art. 512-bis) con riferimento all'acquisizione/gestione di una piadineria a Milano (attribuita fittiziamente a Peluso) e della struttura balneare "Il Delfino" (intestazioni fittizie e trasferimenti aggravati). In cassazione si deducevano violazioni degli artt. 272, 273, 292 c.p.p. e vizio di motivazione quanto alla gravità indiziaria per il delitto associativo; e violazione degli artt. 512-bis e 416-bis 1 c.p. nonché mancanza di prova del dolo specifico e dell'illecita provenienza dei capitali per i reati di trasferimento fraudolento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e l'ha rigettato. Ha confermato la correttezza della valutazione del Tribunale del riesame sulla sussistenza della "gravità indiziaria" in ordine alla partecipazione all'associazione mafiosa, ritenendo congrua la valutazione complessiva degli indizi (conversazioni intercettate, dichiarazioni di collaboratori, andirivieni di soggetti legati alla cosca, conteziosi/crediti relativi al villaggio Sayonara, ruoli nella gestione di attività economiche e scarsa corrispondenza tra redditi dichiarati e investimenti). La Corte ha inoltre confermato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) può integrarsi anche senza atto negoziale formale, mediante trasferimenti di fatto e intestazioni fittizie; ha ritenuto non manifestamente infondate le conclusioni circa la finalità elusiva e l'agevolazione della cosca, e ha respinto le censure di travisamento e di carenza motivazionale, richiamando il principio dell'autosufficienza del ricorso in Cassazione e i limiti del sindacato di merito sulla valutazione probatoria.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La partecipazione all'associazione mafiosa può essere desunta da indicatori fattuali (delitti-scopo, facta concludentia, rapporti familiari) idonei a dimostrare una stabile e organica compenetrazione con il sodalizio; l'affectio familiare può rafforzare la pericolosità associativa.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Il trasferimento fraudolento di valori si configura anche nella forma 'libera': non è necessaria la formale stipula di un atto negoziale, basta il trasferimento di fatto a favore del fittizio intestatario; il dolo specifico di eludere misure di prevenzione può essere desunto da circostanze e non richiede che sia l'unica finalità.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    La nozione di "gravi indizi di colpevolezza" ai fini cautelari richiede una qualificata probabilità di responsabilità, diversa e meno rigorosa rispetto ai criteri probatori richiesti per il giudizio di merito (art. 192 c.p.p., comma 2 non richiamato per le misure cautelari).

  • art. 272 cod. proc. pen.

    Richiamato in rapporto al vizio di motivazione e alla valutazione delle prove e delle dichiarazioni testimoniali; la Corte sottolinea i limiti della censura per travisamento se non accompagnata da produzione integrale degli atti impugnati.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Sull'uso delle intercettazioni: non è obbligatoria la trascrizione integrale nelle ordinanze di riesame (l'art. 292 comma 2‑quater richiede la trascrizione dei soli brani essenziali nell'ordinanza genetica quando necessario); in Cassazione il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza indicando e producendo gli atti pertinenti.

  • art. 165‑bis disp. att. c.p.p.

    Pur esistendo l'obbligo di inserire copia di atti in separato fascicolo a cura della cancelleria su indicazione del ricorrente, resta l'onere del ricorrente in Cassazione di indicare specificamente gli atti da inserire, per rispettare il principio di autosufficienza.

Massime di principio

  • La "gravità indiziaria" per misure cautelari è un concetto autonomo rispetto al giudizio di merito: è sufficiente una qualificata probabilità derivante da elementi probatori che, collegati logicamente, rendano plausibile la responsabilità.
  • In reati di associazione mafiosa, indici quali delitti-scopo, frequentazioni ripetute con esponenti del clan, ruoli di gestione di attività economiche e rapporti familiari possono concorrere a formare il quadro indiziario rilevante.
  • Il reato di trasferimento fraudolento di valori (intestazione fittizia) può integrarsi anche senza atto formale: è sufficiente un trasferimento di fatto o la gestione dei beni in favore di un prestanome, e il dolo elusivo può essere desunto da circostanze concrete e da condotte pregresse.
  • Più finalità possono concorrere in operazioni di trasferimento (es. elusione di misure di prevenzione e/o esigenza fiscale): la presenza di finalità concorrenti non esclude la configurabilità del dolo specifico.
  • Il ricorrente in Cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: allegare o trascrivere integralmente gli atti e le dichiarazioni che si deducono travisate, altrimenti la censura può essere inammissibile o inefficace.
  • Le trascrizioni integrali delle intercettazioni non sono necessariamente richieste nelle ordinanze del riesame; se si contesta la trascrizione o il contenuto, il ricorrente deve produrre in modo specifico le conversazioni e i brani rilevanti.

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