Cassazione Civile, Sentenza n. 5157/2025 del 27/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Figenpa ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Cuneo che aveva accolto il reclamo di Vincenzo Dalia (debitore) contro il provvedimento monocratico che aveva negato l'omologazione del piano del consumatore. Figenpa lamentava violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa (artt. 101 e 102 c.p.c., art. 24 Cost.) in quanto, pur essendo creditore e avendo ricevuto la comunicazione del deposito del piano, non si era costituita in primo grado e non era stata notificata del reclamo né del decreto di fissazione dell'udienza, per cui il tribunale non avrebbe dovuto decidere senza integrare il contraddittorio nei suoi confronti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato il principio secondo cui il reclamo avverso il decreto che decide sull'omologazione del piano del consumatore può essere proposto esclusivamente da chi, nel giudizio di primo grado, ha assunto la qualità di parte in senso formale (debitore, creditore o interessato costituitosi). I creditori non costituiti non sono litisconsorti necessari del reclamo e non possono proporlo salvo che dimostrino di essere stati effettivamente impediti a partecipare al giudizio per violazioni processuali della comunicazione/ notifica (circostanza non ravvisata nel caso concreto). Sono enunciati principi analoghi a quelli applicati in materia di concordato e richiamati anche gli orientamenti del codice della crisi. Per queste ragioni il ricorso viene respinto e non sono attribuite spese alle controparti non costituite.
Norme richiamate
legge n. 3/2012, art. 12
terzo periodo: "si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile"; quarto periodo: "il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento"
Stabilisce il richiamo al rito camerale (art. 737 e ss. c.p.c.) per l'omologazione del piano del consumatore e prevede il reclamo al tribunale; implica che la disciplina dell'impugnazione segue le regole del reclamo camerale.
legge n. 3/2012, art. 12 bis, comma 5
Richiama l'applicazione dell'art. 12 comma 2 nei confronti del giudizio di omologazione, confermando la rimessione alle norme del reclamo camerale per l'impugnazione del decreto di diniego o di omologazione.
codice di procedura civile, art. 739
"... si può proporre ..."
Regola il reclamo avverso i provvedimenti del giudice istruttore (decreti camerali); non precisa chi ha legittimazione attiva, ma la giurisprudenza interpreta la legittimazione in relazione alla qualità di parte assunta nel primo grado.
codice di procedura civile, art. 327
Indica il termine ordinario di sei mesi per la proposizione del ricorso per cassazione quando non c'è notificazione integrale; utilizzato per valutare la tempestività del ricorso.
codice di procedura civile, artt. 101 e 102
Principi del contraddittorio e della partecipazione delle parti al procedimento; invocati dalla ricorrente ma interpretati dalla Corte alla luce della legittimazione processuale formale.
codice di procedura civile, art. 404
Rimedio dell'opposizione di terzo, distinto dalla facoltà di reclamo nel procedimento di omologazione; non è ritenuto sufficiente quando il piano omologato vincola tutti i creditori.
legge fallimentare (riferimenti: artt. 129, 160, 180, 183, 168, 171, 184 e 55)
Usata a titolo di analogia: la giurisprudenza fallimentare stabilisce che la legittimazione al reclamo/impugnazione discende dalla qualità di parte nel giudizio di omologa; la Corte applica lo stesso principio al piano del consumatore per le affinità sostanziali e procedurali.
codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (artt. 50, 51, 70, 74, 80)
Pur regolando diversamente l'impugnazione dell'omologa, conferma il criterio che le impugnazioni sono proposte esclusivamente dalle "parti" che si sono costituite nel giudizio di omologa, sostenendo la medesima soluzione interpretativa.
Massime di principio
- Il reclamo contro il decreto che decide sull'omologazione del piano del consumatore può essere proposto solo da chi, nel giudizio di omologa, ha formalmente assunto la qualità di parte (debitore, creditore o altro interessato costituitosi) e sia rimasto soccombente.
- I creditori che non si sono costituiti in primo grado non sono litisconsorti necessari nel reclamo e, quindi, non hanno legittimazione a proporre il reclamo, salvo il caso in cui dimostrino di essere stati impediti a partecipare per vizi processuali della notificazione/comunicazione.
- La mancata costituzione volontaria del creditore in primo grado non consente poi di impugnare successivamente il decreto se questi era stato regolarmente posto nelle condizioni di partecipare (ricevuto l'avviso/comunicazione); chi ha ricevuto la comunicazione e non ha agito perde la possibilità di reclamo.
- Nelle procedure concorsuali affini (es. concordato), si applicano principi analoghi: la legittimazione si determina per relationem rispetto alla qualità di parte nel primo grado.
- Se si contesta di non essere stati messi nelle condizioni di partecipare al giudizio (mancata o nulla notificazione/comunicazione), il rimedio processuale straordinario è ammissibile ma va esercitato tempestivamente e prima che il provvedimento diventi definitivo (cosa giudicata).
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