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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5176/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata che aveva rigettato l'appello avverso il diniego tacito della richiesta di rimborso IVA. La censura principale era che il giudice di merito avrebbe fondato la decisione sull'omesso invio della dichiarazione ex art. 74-bis DPR 633/1972 da parte del curatore fallimentare, mentre tale modello era invece presente agli atti (svista concernente un fatto probatorio). La ricorrente richiamava altresì la disciplina e la giurisprudenza secondo cui il rimborso per eccedenza d'imposta conseguente alla cessazione dell'attività è regolato dall'art. 30 DPR 633/1972 e soggetto alla prescrizione decennale, non al termine biennale ex art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo relativo all'"error in procedendo" (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) perché la censura attiene a una svista sul fatto probatorio (documento presente in atti) che avrebbe dovuto essere proposta con il rimedio revocatorio per errore di fatto ex art. 395 c.p.c. Inoltre il motivo fondato sull'omesso esame di fatto decisivo (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) è stato dichiarato inammissibile alla luce della regola della "doppia conforme": il ricorrente, soccombente in entrambi i gradi, non ha indicato le ragioni di fatto differenzianti tra le decisioni di primo e secondo grado, come richiesto per far valere il n. 5 dell'art. 360 c.p.c. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e non sono state disposte statuizioni in ordine alle spese, dato che la controricorrente non si era costituita; è stata inoltre rilevata l'applicabilità dell'obbligo di versamento del contributo unificato integrativo ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 (come modificato).

Norme richiamate

  • D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 30

    "in caso di cessazione dell'attività"

    L'art. 30, comma 2, viene interpretato come il fondamento del diritto al rimborso dell'eccedenza IVA in caso di cessazione dell'attività; ciò comporta l'applicazione, secondo la giurisprudenza citata, del termine prescrizionale ordinario decennale.

  • D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 74-bis

    Prevede il modello/dichiarazione del curatore fallimentare. Nel caso di specie la Corte d'appello aveva ritenuto l'omessa presentazione come fatto impeditivo del decorso del termine più ampio, ma in realtà il modello risultava agli atti; la mancata considerazione di tale documento è stata qualificata come svista probatoria.

  • D.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 21, comma 2

    Norma sul termine decadenziale biennale per alcune istanze; la decisione di merito aveva applicato tale termine, mentre la ricorrente sosteneva l'applicabilità invece del regime previsto dall'art. 30 DPR 633/1972 (prescrizione decennale).

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 4 e 5

    Rimedi impugnatori in Cassazione: il n. 4 riguarda error in procedendo (vizi di motivazione o applicazione della legge), il n. 5 riguarda omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha ritenuto che la censura per la svista probatoria non sia adeguatamente prospettata con il n. 4 e che l'uso del n. 5 sia precluso dalla "doppia conforme" se non vengono indicate le differenze di fatto tra i due gradi.

  • Codice di procedura civile, art. 395, n. 4

    Prevede il rimedio revocatorio per errore di fatto (travisamento del contenuto oggettivo della prova). La Corte ha indicato che la svista concernente la presenza di un documento probatorio in atti trova rimedio nella revocazione per errore di fatto e non nel ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 4.

  • Codice di procedura civile, art. 348-ter, commi 4 e 5 (richiamato)

    Normativa di raccordo sui limiti del ricorso in Cassazione dopo conferma di merito; richiamata per spiegare la regola della "doppia conforme" e come essa limiti il ricorso per il n. 5 dell'art. 360 c.p.c. quando le decisioni sono sostanzialmente corrispondenti.

  • D.Lgs. 10/10/2022, n. 149, art. 35, comma 6

    Richiamato per precisare che il giudizio in tema di impugnazioni è regolato dalle modifiche procedurali entrate in vigore dal 01/01/2023, con effetti sulla ammissibilità dei motivi di cassazione in caso di doppia soccombenza.

  • D.P.R. 30/05/2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (come inserito dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012)

    Stabilisce l'eventuale obbligo di versamento di un importo aggiuntivo a titolo di contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Se la censura riguarda una svista relativa alla presenza o al contenuto di un documento probatorio (fatto probatorio in sé), il rimedio corretto è la revocazione per errore di fatto (art. 395 c.p.c.), non il ricorso per cassazione per "error in procedendo" (art. 360 n. 4).
  • Quando il ricorrente è soccombente in entrambi i gradi (cd. "doppia conforme"), il ricorso per cassazione basato sull'omesso esame di fatto (art. 360, n. 5) è ammissibile solo se si indicano con chiarezza le ragioni di fatto che differenziano le motivazioni del primo e del secondo grado; in mancanza il motivo è inammissibile.
  • Nel contenzioso sul rimborso di eccedenza IVA relativa alla cessazione dell'attività, è fondamentale verificare la forma e il modello della richiesta (art. 30 DPR 633/1972 e, nel caso di fallimento, la dichiarazione ex art. 74-bis): la mancata corretta presentazione documentale può incidere sui termini decadenziali o prescrizionali invocabili.
  • La giurisprudenza stabilisce che il diritto al rimborso per eccedenza versata in caso di cessazione rientra nell'ambito dell'art. 30 DPR 633/1972 e, secondo orientamenti, può essere soggetto al termine prescrizionale decennale; tuttavia il rispetto dei modelli/formalità può essere decisivo per impedire il decorso di termini più brevi.
  • In fase di impugnazione in Cassazione è essenziale scegliere il corretto inquadramento del vizio (vizio di fatto vs. vizio di diritto/procedurale) e motivare adeguatamente la rilevanza e l'incidenza del fatto contestato sulla decisione, altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.

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