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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 859/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna per concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale (più fatti) in relazione a pagamenti ritenuti sovrafatturati dalla Arco Srl a danno de "Il Pellicano Srl." e "Mais Srl.". Il ricorso in Cassazione si fonda su quattro motivi principali: 1) nullità e inutilizzabilità delle intercettazioni utilizzate, disposte in altro procedimento, e della testimonianza dell'ufficiale di P.G.; 2) nullità della revoca dell'ammissione della testimonianza di Galimberti Monica e pregiudizio alla difesa; 3) nullità della revoca dell'ammissione dell'esame del consulente tecnico della difesa per sostituzione della persona; 4) vizi nella valutazione della chiamata in correità di Pennati, contestando l'affidabilità del manoscritto e delle intercettazioni e l'assenza dell'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione del concorso nell'illecito fallimentare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi tre motivi fossero inammissibili per difetto di specificità o tardività: in particolare mancava l'illustrazione dell'incidenza che l'espunzione delle intercettazioni avrebbe avuto sulla "prova di resistenza"; la nullità per revoca della testimonianza non era stata eccepita tempestivamente e quindi la parte era decaduta; la richiesta di assunzione del consulente tramite art. 507 cod. proc. pen. non poteva poi costituire motivo di cassazione posto che non era stata chiesta l'ammissione del mezzo di prova ai sensi dell'art. 495, comma 2. Quanto al merito, le doglianze erano generiche e si traducevano in una mera richiesta di rivalutazione critica delle prove già adeguatamente valutate dai giudici di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti e modalità di enunciazione dei motivi in cassazione; usato per valutare la congruità formale dei motivi presentati in ricorso.

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Riferito in rapporto alle contestazioni sull'utilizzabilità delle intercettazioni: la Corte richiede che chi impugna dimostri l'incidenza decisiva dell'elemento eliminato sulla "prova di resistenza".

  • art. 468 cod. proc. pen.

    Invocato rispetto al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che le censure fossero di fatto contestazioni di merito non idonee in cassazione senza specificità e autosufficienza.

  • art. 495, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla disciplina dell'ammissione dei mezzi di prova e delle liste testimoniali: la Corte afferma che la richiesta di altre parti di esaminare un testimone rinunciato dalla parte che lo propose è ammissibile solo se il testimone era inserito nella loro lista.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Norma sui poteri officiosi del giudice di acquisire prove. La Corte ha distinto tra prove chieste ex art. 495, comma 2 (che possono essere poi impugnate) e richieste alla stregua di art. 507, che non consentono, se rigettate, una contestazione in cassazione per mancata acquisizione salvo che fosse stata segnalata come prova necessaria ai sensi dell'art. 495.

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Principio della immediata deduzione delle nullità: la Corte ha ritenuto decaduta la parte che non ha eccepito tempestivamente la nullità derivante dalla revoca dell'ammissione della prova.

  • artt. 192 e 210 cod. proc. pen.

    Richiamati nel contesto delle censure sul procedimento probatorio e sulla valutazione delle dichiarazioni testimoniali; la Corte ha ritenuto che le censure fossero in realtà questioni di fatto già risolte dai giudici di merito.

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato: applicata nella valutazione della chiamata in correità e del contributo causale e soggettivo dell'imputato al reato di bancarotta.

  • art. 216 L.F.

    Norma fallimentare richiamata in relazione alla configurazione della bancarotta e agli elementi costitutivi dell'illecito; usata come parametro per valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo.

Massime di principio

  • In Cassazione le doglianze vanno formulate con specificità e autosufficienza: se si contesta l'utilizzabilità di una prova, bisogna spiegare in che modo la sua espunzione inciderebbe in modo decisivo sulla prova complessiva (prova di resistenza).
  • Le nullità processuali che siano rilevabili immediatamente devono essere eccepire tempestivamente in udienza; la mancata eccezione comporta decadimento e inammissibilità della censura in sede di legittimità.
  • La semplice reiterazione di censure di merito o la richiesta di una diversa valutazione delle prove non è sufficiente in Cassazione: occorre dimostrare un vizio di diritto o una illogicità manifesta nella motivazione dei giudici di merito.
  • Se un testimone è proposto e poi ritirato dalla parte che lo indicò, le altre parti possono chiedere l'esame solo se lo avevano inserito nella propria lista; altrimenti la richiesta è equiparata a una sollecitazione all'esercizio dei poteri del giudice e non crea un diritto alla prova provata.
  • Le richieste di acquisizione di prove tramite i poteri officiosi del giudice (art. 507) non sostituiscono la necessaria istanza formale ai sensi dell'art. 495 per far valere, in sede di impugnazione, la mancata assunzione di una prova decisiva.

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