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Sentenza

Sentenza del 06/04/2017 n. 313 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

- Iva - Normativa premiale emanata a seguito dell' evento sismico aquilano - Inapplicabilità - Riscossione - Ritenuta subita da professionista- Richiesta di scomputo dal maggior reddito accertato

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al 2009, con cui erano state contestate maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA per l’omessa dichiarazione di un compenso professionale di circa 15.600 euro, poi indicato negli atti come 15.974 euro al lordo della ritenuta. Chiedeva il riconoscimento della ritenuta d’acconto di 3.120 euro operata dal sostituto d’imposta e l’applicazione della normativa agevolativa prevista per i contribuenti colpiti dal sisma dell’Aquila, con riduzione dell’imposta al 40%, anche ai fini IVA e IRPEF.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha riunito i due appelli e li ha accolti parzialmente. Ha riconosciuto che sul compenso non dichiarato era stata effettivamente operata una ritenuta d’acconto di 3.120 euro, disponendone lo scomputo ai fini IRPEF. Ha invece escluso l’applicazione della riduzione al 40% prevista dalla legge n. 183/2011, art. 33, comma 28, sia per l’IVA sia per l’IRPEF relativa al reddito occultato. L’agevolazione riguarda infatti tributi regolarmente dichiarati e aventi versamenti scaduti durante il periodo di sospensione sismica, non redditi mai dichiarati emersi solo a seguito di accertamento. La sentenza di primo grado è stata riformata nei suddetti punti, confermata nel resto e le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 183/2011, art. 33, comma 28

    Riduzione dell’imposta dovuta al 40%, con possibilità di pagamento rateale e senza sanzioni, interessi e oneri accessori.

    La norma agevolativa è stata interpretata restrittivamente: si applica ai tributi regolarmente dichiarati il cui pagamento era sospeso o scadeva nel periodo emergenziale, non alle imposte riferite a redditi omessi e accertati successivamente.

  • D.M. 9 aprile 2009

    Collega la sospensione agli adempimenti e ai versamenti tributari in scadenza durante il periodo emergenziale successivo al sisma, non a obbligazioni fiscali mai dichiarate dal contribuente.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 23, 29, 54 e 61

    La Commissione ha riunito gli appelli connessi contro la stessa sentenza e ha ritenuto ammissibile l’appello dell’Agenzia, pur formalmente proposto come principale, perché depositato entro il termine previsto per l’appello incidentale.

  • Art. 343 c.p.c.

    Richiamato per il principio secondo cui l’impugnazione proposta dalla parte che avrebbe dovuto agire incidentalmente può essere esaminata se tempestiva e riferita a capi autonomi della decisione.

  • Principi UE di neutralità, uniformità e armonizzazione dell’IVA

    L’IVA, essendo un’imposta armonizzata e fiscalmente neutra, non può essere oggetto di una riduzione interna incompatibile con la disciplina europea o idonea a creare disparità tra operatori economici.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali emergenziali devono essere collegate a tributi dichiarati e a scadenze effettivamente ricadenti nel periodo di sospensione; la mera residenza nella zona colpita dal sisma non è sufficiente.
  • Un reddito omesso e scoperto tramite accertamento non può normalmente beneficiare di una riduzione destinata a differire o alleggerire pagamenti regolarmente dichiarati e sospesi.
  • Il contribuente può ottenere lo scomputo della ritenuta d’acconto anche nell’ambito di un accertamento in aumento, purché dimostri con documentazione attendibile che il sostituto l’ha effettivamente trattenuta.
  • Per l’IVA occorre verificare sempre la compatibilità dell’agevolazione nazionale con i principi e le direttive dell’Unione Europea; le riduzioni generalizzate possono essere escluse per violazione della neutralità dell’imposta.
  • La prova della ritenuta può risultare da fattura o parcella, documentazione bancaria, certificazione del sostituto e altri atti dai quali emerga che l’importo percepito era netto della ritenuta.

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