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Sentenza

Sentenza n. 213/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento -OMISSIS- dell’8/8/2025, con cui la ASL Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3 ha negato l’autorizzazione al trasferimento all’estero per cure riabilitative di alta specializzazione, ex art. 3 del DM 3/11/1989.

Giustizia amministrativa202501160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego dell’autorizzazione al trasferimento all’estero per cure riabilitative di alta specializzazione presso una clinica svizzera

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’autorizzazione richiesta ai sensi dell’art. 3 del d.m. 3 novembre 1989 per sottoporre il figlio a un ciclo intensivo di neuroriabilitazione all’estero. Ha dedotto: violazione degli artt. 3 e 6 l. 241/1990, del d.m. 3 novembre 1989 e dell’art. 3, comma 5, l. 595/1985, nonché eccesso di potere per carenza istruttoria e motivazionale, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, contraddittorietà, illogicità, sviamento e mancata valutazione della documentazione specialistica; violazione dell’art. 32 Cost., sostenendo che il diniego avrebbe dovuto verificare l’effettiva equivalenza, in termini di tempestività e risultati, delle cure disponibili in Italia; disparità di trattamento e violazione dell’art. 97 Cost., in ragione del successivo parere favorevole rilasciato dalla stessa ASL per un altro soggetto affetto dalla medesima patologia e indirizzato allo stesso centro estero. La ASL ha eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità per difetto e nullità della procura speciale e per carenza di interesse, poiché il periodo di cura richiesto era già trascorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale, senza esaminare nel merito le censure rivolte contro il diniego sanitario. La procura prodotta era generica, non indicava l’atto impugnato né l’autorità giudiziaria adita e non recava la data del conferimento; inoltre, la sottoscrizione non risultava autenticata dal difensore con firma digitale munita di marca temporale. Il Collegio ha ritenuto che l’art. 40 c.p.a. disciplini compiutamente la procura speciale nel processo amministrativo e che non ricorrano i presupposti per applicare, tramite il rinvio esterno dell’art. 39 c.p.a., l’art. 83, comma 3, c.p.c. Né le regole tecniche sul processo amministrativo telematico possono trasformare in procura speciale un mandato generico, mancando una connessione materiale o digitale idonea a sostituire il requisito della specificità. Il difetto della procura speciale, quale requisito di ammissibilità già necessario al momento della proposizione del ricorso, non è suscettibile di rinnovazione ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c. Il TAR ha inoltre negato l’errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non ravvisando obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 40 c.p.a.

    La procura “speciale” alle liti costituisce, ex art. 40 lett. d) c.p.a., requisito di ammissibilità del ricorso.

    La procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo e deve individuare specificamente la controversia; la sua mancanza o genericità impedisce l’esame della domanda.

  • art. 39 c.p.a.

    rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a.

    Il rinvio al codice di procedura civile opera solo in presenza di una lacuna del processo amministrativo; non consente di applicare discipline civilistiche quando la materia della procura speciale è compiutamente regolata dal c.p.a.

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso […].

    La disposizione non è applicabile al caso per colmare una lacuna, poiché il c.p.a. contiene una disciplina autonoma della procura speciale.

  • art. 37 c.p.a.

    istituto [...] di carattere eccezionale, e dunque di stretta interpretazione

    L’errore scusabile richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto; non è riconoscibile per la violazione di una regola risalente e chiara sulla necessità della procura speciale.

  • art. 8, comma 3, d.P.C.S. 22 maggio 2020

    La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce; b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce.

    La disposizione disciplina esclusivamente le modalità tecnico-operative del deposito telematico e non attribuisce, da sola, carattere speciale a un mandato generico privo di specifico riferimento alla controversia.

  • art. 32 Cost.

    Invocato dal ricorrente quale parametro per imporre una valutazione effettiva dell’adeguatezza e dell’equivalenza delle cure, ma non esaminato nel merito a causa dell’inammissibilità.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla dedotta disparità di trattamento, ma non esaminato nel merito a causa dell’inammissibilità.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato per il dedotto difetto di motivazione del diniego, ma non esaminato nel merito.

  • art. 6 l. 241/1990

    Invocato per il dedotto difetto istruttorio, ma non esaminato nel merito.

  • art. 3, comma 5, l. 595/1985

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell’assistenza sanitaria all’estero, ma non esaminato nel merito.

  • d.m. 3 novembre 1989, art. 3

    Costituisce la base normativa dell’autorizzazione al trasferimento all’estero per cure di alta specializzazione; il diniego non è stato scrutinato nel merito.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale alle liti è requisito di ammissibilità del ricorso e deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnazione.
  • Una procura separata e generica, priva dell’indicazione dell’atto impugnato, dell’autorità giudiziaria adita e della data del conferimento, non integra una procura speciale idonea ai sensi dell’art. 40 c.p.a.
  • Le regole tecniche sul deposito telematico, che consentono di considerare la procura separata apposta in calce all’atto, disciplinano esclusivamente le modalità di deposito e non suppliscono alla mancanza di specificità del mandato.
  • Il rinvio esterno al codice di procedura civile previsto dall’art. 39 c.p.a. non opera quando il codice del processo amministrativo disciplina compiutamente la procura speciale; pertanto, il difetto della procura non può essere sanato mediante l’art. 182, comma 2, c.p.c.
  • Il difetto originario della procura speciale, configurando una causa di inammissibilità e non una mera nullità sanabile, non è suscettibile di rinnovazione nel corso del giudizio.
  • L’errore scusabile ex art. 37 c.p.a. è istituto eccezionale e non può essere riconosciuto in presenza della violazione di una regola chiara e risalente sulla necessità e specificità della procura speciale.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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