Sentenza del 04/03/2019 n. 494 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Tassa sulle concessioni governative - azienda faunistico venatoria - riduzione - territorio montano - sussiste. Territorio montano - individuazione - legge regionale - non spetta - legge nazionale del 1952 - spetta- successiva abrogazione - non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione della riduzione della tassa sulle concessioni governative prevista per le aziende faunistico-venatorie situate in territorio montano. Il ricorrente sosteneva che la natura montana del territorio dovesse essere accertata secondo i criteri della legge nazionale n. 991/1952, anche se successivamente abrogata. L'Amministrazione, invece, riteneva rilevante l'individuazione del territorio montano operata dalla legislazione regionale, in particolare nell'ambito della delimitazione delle comunità montane.
La decisione
La tesi del ricorrente è stata accolta. La natura montana del territorio deve essere individuata in base alla legge n. 991/1952, che costituiva l'ultima disciplina nazionale applicabile in materia. La successiva abrogazione della legge non incide sulla sua rilevanza ai fini dell'individuazione dei territori montani per il beneficio fiscale. Le Regioni hanno ricevuto il potere di individuare le comunità montane per finalità amministrative e istituzionali diverse da quelle fiscali, ma non il potere di determinare autonomamente il significato di territorio montano ai fini della tassa. Non è quindi applicabile un rinvio dinamico alla normativa regionale. Spetta la riduzione della tassa sulle concessioni governative.
Norme richiamate
Legge 25 luglio 1952, n. 991
La legge costituisce il parametro nazionale per individuare la natura montana del territorio ai fini dell'agevolazione fiscale, anche dopo la sua successiva abrogazione, in quanto rappresenta l'ultima disciplina nazionale applicabile.
Normativa regionale sulle comunità montane
La normativa regionale può individuare le comunità montane per finalità amministrative, organizzative o istituzionali, ma non può modificare o definire autonomamente il concetto di territorio montano rilevante ai fini fiscali.
Disciplina della tassa sulle concessioni governative
La riduzione d'imposta prevista per le aziende faunistico-venatorie situate in territorio montano deve essere applicata verificando la qualificazione del territorio secondo il criterio nazionale della legge n. 991/1952.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale utilizza una nozione territoriale, come quella di territorio montano, occorre fare riferimento ai criteri previsti dalla disciplina nazionale pertinente, salvo che la legge fiscale attribuisca espressamente alla Regione il potere di modificarli.
- L'individuazione amministrativa delle comunità montane non coincide necessariamente con la qualificazione fiscale di territorio montano: le due nozioni possono avere ambiti e finalità differenti.
- L'abrogazione della norma che definiva una determinata categoria territoriale non elimina automaticamente la sua rilevanza per l'interpretazione di una disciplina fiscale collegata a quella categoria, soprattutto quando non esiste una successiva definizione nazionale sostitutiva.
- Non si può presumere un rinvio dinamico alla normativa regionale: tale rinvio deve risultare chiaramente dalla legge fiscale o dalla disciplina nazionale applicabile.
- In casi analoghi, il contribuente deve dimostrare che il territorio possiede i requisiti montani secondo i criteri nazionali storicamente applicabili, senza limitarsi a richiamare la sua inclusione, o esclusione, in una comunità montana regionale.
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