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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9280/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza che ha rifiutato di inserire, nel provvedimento di unificazione delle pene concorrenti n. 121/2019 in corso di esecuzione, le condanne già aggregate nel cumulo n. 57/1993 emesso dalla Procura di Messina. La difesa deduce che, anche se tali condanne risultano interamente espiate, la loro inclusione nel cumulo attualmente in esecuzione potrebbe incidere sul criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. (quintuplo) e sul cumulo materiale, poiché alcune condanne del cumulo in espiazione riguardano reati commessi nello stesso arco temporale di quelle di Messina

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato il principio secondo cui nel provvedimento ex art. 663 c.p.p. vanno inserite non solo le pene non ancora espiate, ma anche quelle già espiate se possono influire sull'applicazione dell'art. 78 c.p. o sul cumulo materiale. Ha inoltre precisato che, quando vi sono periodi distinti di esecuzione, il criterio moderatore dell'art. 78 c.p. va applicato mediante la formazione di cumuli parziali relativi alle pene riferibili a ciascun periodo di detenzione. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Trieste per nuovo giudizio, affinché verifichi se le condanne di Messina rientrino nel medesimo cumulo parziale e, se del caso, le includa con la conseguente applicazione del criterio moderatore

Norme richiamate

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Il provvedimento di unificazione/executive deve riportare non solo le pene non ancora espiate ma anche quelle già espiate quando esse possono incidere sul calcolo del cumulo materiale o sull'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p.

  • art. 78 cod. pen.

    Il criterio moderatore (quintuplo) non va sempre applicato in modo unitario alla fine: se i reati sono commessi in periodi distinti di detenzione occorre formare cumuli parziali e applicare il criterio rispetto a ciascun periodo temporale rilevante

Massime di principio

  • Nel procedimento di unificazione/attuazione del cumulo delle pene il giudice deve valutare e, se del caso, inserire anche le condanne già espiate quando esse possono incidere sul calcolo complessivo della pena, in particolare sull'applicazione dell'art. 78 c.p.
  • Quando il condannato ha scontato più periodi di detenzione o ha commesso reati in momenti diversi, l'art. 78 c.p. va applicato attraverso la formazione di cumuli parziali riferiti ai periodi cronologici: non sempre si applica un unico computo unitario finale
  • Il criterio di inclusione delle condanne nel cumulo in esecuzione dipende dalla verifica cronologica dei reati: il giudice dell'esecuzione deve accertare se le singole condanne appartengono allo stesso periodo storico e pertanto al medesimo cumulo parziale
  • Se il giudice dell'esecuzione omette di verificare l'appartenenza di condanne già espiate al medesimo cumulo parziale, l'ordinanza è annullabile e deve essere disposta la rimessione per nuovo esame

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