Cassazione Civile, Sentenza n. 6694/2020 del 10/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La società ha impugnato un’ingiunzione di pagamento notificata il 2 dicembre 2008 per il mancato pagamento della TARSU relativa al 2005. Contestava l’applicazione di una tariffa riferita ad altre classi e l’assimilazione dell’attività agrituristica a quella alberghiera. Il ricorso era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale; in appello, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 474/9/2013 depositata l’11 dicembre 2013, aveva accolto l’impugnazione della società di gestione, rilevando la prova della notificazione di un avviso di accertamento il 3 gennaio 2005 e di un successivo avviso di liquidazione il 5 gennaio 2007, non impugnati. La CTR aveva quindi ritenuto che, contro l’ingiunzione, potessero essere dedotti soltanto vizi propri, non la contestazione di merito sulla tariffa, che avrebbe dovuto essere proposta impugnando tempestivamente l’avviso di accertamento. La società ha proposto undici motivi: i primi due denunciavano vizi di rappresentanza e legittimazione della società di gestione nei giudizi di merito; il terzo sosteneva che, a seguito del dissesto del Comune dal 1° gennaio 2010, la rappresentanza processuale spettasse all’Organismo straordinario di liquidazione; il quarto contestava la legittimazione della società di gestione per la scadenza della convenzione; il quinto deduceva l’illegittima costituzione del suo consiglio di amministrazione e riproponeva la questione del dissesto comunale; ulteriori motivi, rubricati con numerazione non uniforme, censuravano la valutazione della prova della notifica dell’atto prodromico, la produzione documentale in appello e la riferibilità dei documenti all’annualità 2005, nonché l’omessa considerazione dello stato di ristrutturazione dei locali. Il nono motivo denunciava omessa pronuncia, richiamando la contumacia in primo grado della società di gestione e un’altra sentenza TARSU relativa agli stessi locali; il decimo riproponeva la contestazione della tariffa applicata all’attività agrituristica; l’undicesimo invocava l’indebito arricchimento del Comune.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità: le questioni non risultavano dedotte nei gradi di merito e la ricorrente non aveva precisato adeguatamente le norme statutarie violate, confondendo rappresentanza legale e rappresentanza processuale. Il terzo motivo, relativo al dissesto comunale, è stato ritenuto comunque infondato: il dissesto non priva l’ente locale della capacità processuale nelle ordinarie azioni di cognizione e non determina la sostituzione degli organi istituzionali con l’Organismo straordinario di liquidazione; la preclusione riguarda le azioni esecutive per i debiti di competenza dell’organismo. Il quarto motivo è stato respinto perché la controversia riguardava un tributo richiesto nell’ambito di operatività della convenzione; la censura, inoltre, non era adeguatamente illustrata. Il quinto motivo sulla nomina del consiglio di amministrazione è stato respinto, anche perché l’art. 2375 c.c. richiede la sottoscrizione del verbale assembleare da parte del presidente e del segretario, non dei soci; la censura relativa al dissesto comunale è stata respinta per le medesime ragioni già esposte. Le doglianze sulla valutazione dei fatti e sulla prova della notificazione sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità e perché dirette a ottenere una revisione del giudizio di fatto; è stata invece respinta la censura relativa alla produzione di nuovi documenti in appello, poiché nel processo tributario l’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 consente la produzione in appello di qualsiasi documento, anche alla parte rimasta contumace in primo grado. La dedotta mancata pronuncia è stata respinta: la contumacia non impedisce di appellare né di produrre documenti; inoltre, il giudicato esterno in materia di imposte periodiche non vincola quanto agli elementi variabili nel tempo, e la ricorrente non aveva specificato di avere sottoposto la questione al giudice d’appello. Il motivo sulla tariffa agrituristica è stato dichiarato inammissibile perché, non essendo stato impugnato l’avviso di accertamento, la contestazione di merito non poteva essere proposta contro l’ingiunzione. Il motivo ex art. 2041 c.c. è stato dichiarato inammissibile perché la questione non risultava trattata nella sentenza impugnata e la ricorrente non aveva indicato se e in quale atto l’avesse dedotta nei gradi di merito. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500, oltre rimborso forfetario e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 75 c.p.c.
Le questioni non risultano esaminate nella sentenza impugnata e la parte non deduce che queste censure sono state da lei proposte anche nel giudizio di merito.
La censura per difetto di capacità o rappresentanza processuale deve essere specificamente articolata e, se non è stata esaminata dal giudice di merito, il ricorrente deve indicare di averla tempestivamente dedotta nei gradi precedenti.
L. n. 241 del 1990, art. 21 octies
La parte non precisa quali sarebbero le norme violate, se non con un generico riferimento della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, e all’art. 75 c.p.c. e nel fare riferimento alle norme dello Statuto violate cade in evidente contraddizione, laddove afferma (ma senza trascrivere il testo delle norme asseritamente violate) che “gli artt. 24 e 25 statuto della società appellante odierna resistente prevede che sia proprio il direttore generale a dover resistere in giudizio”.
La mera citazione della norma, senza specificare la violazione e senza illustrare le disposizioni statutarie asseritamente rilevanti, non rende ammissibile una censura di legittimità.
art. 2375 c.c.
Si tratta di un motivo dedotto senza specifico riferimento alle norme di legge che sarebbero state violate, mentre di contro l’art. 2375 c.c. dispone che il verbale della assemblea è firmato non già dai soci, ma dal presidente e dal segretario.
Il verbale dell’assemblea è sottoscritto dal presidente e dal segretario; la mancanza della firma del socio non determina, per la ragione dedotta, l’illegittimità della nomina.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58
Questa Corte ha già più volte affermato, con orientamento cui il Collegio intende dare continuità, che nel processo tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, consente la produzione in appello di qualsiasi documento (Cass. 29568/2018; Cass. 29087/2018).
Nel processo tributario è consentita in appello la produzione di qualsiasi documento; la facoltà vale anche per la parte rimasta contumace in primo grado.
art. 345 c.p.c.
Questa Corte ha già più volte affermato, con orientamento cui il Collegio intende dare continuità, che nel processo tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, consente la produzione in appello di qualsiasi documento (Cass. 29568/2018; Cass. 29087/2018).
La censura fondata sul divieto di nuove prove in appello non può prevalere sulla disciplina speciale del processo tributario, che consente la produzione documentale in appello ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992.
art. 346 c.p.c.
Premesso che la sentenza citata da controparte si riferisce all’appellato rimasto contumace ed all’onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c. delle domande ed eccezioni non accolte, la parte rimasta contumace in primo grado ha pieno diritto di appellare ed anche, come sopra precisato, di presentare nuovi documenti (Cass. 29568/2018).
La regola di riproposizione delle domande e delle eccezioni non accolte non elimina il diritto della parte rimasta contumace in primo grado di proporre appello e di produrre documenti nel giudizio di secondo grado.
art. 2041 c.c.
Si tratta di una questione di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata, e rispetto alla quale la parte ricorrente aveva l’onere di specificare l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito (Cass. 15430/2018), nonchè, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, anche di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto.
La domanda o censura di arricchimento senza causa non può essere introdotta per la prima volta in Cassazione: il ricorrente deve indicare specificamente quando e in quale atto l’ha dedotta nel giudizio di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Il comma 1-bis individua l’importo di riferimento cui è parametrato l’ulteriore contributo dovuto nei presupposti previsti dal comma 1-quater.
Massime di principio
- La parte che denuncia in Cassazione un vizio di rappresentanza processuale o di legittimazione deve indicare con precisione le norme violate e le disposizioni statutarie rilevanti; se la questione non è stata esaminata nella sentenza impugnata, deve anche specificare quando e in quale atto l’ha dedotta nei gradi di merito.
- La dichiarazione di dissesto di un ente locale non ne determina la perdita della capacità processuale né la sostituzione degli organi istituzionali con l’Organismo straordinario di liquidazione nelle ordinarie azioni di cognizione; il divieto riguarda le azioni esecutive per i debiti rientranti nella competenza dell’organismo.
- Nel processo tributario, l’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 consente la produzione in appello di qualsiasi documento, anche da parte di chi è rimasto contumace in primo grado.
- La mancata impugnazione dell’atto di accertamento rende preclusa la contestazione del merito della pretesa tributaria mediante impugnazione della successiva ingiunzione di pagamento, contro la quale possono essere fatti valere i vizi propri dell’atto.
- Il ricorrente per cassazione che denunci l’omessa pronuncia su una questione deve riprodurre compiutamente la censura e indicare l’atto processuale in cui l’ha proposta, così da consentire alla Corte di verificarne la non novità e la fondatezza senza esaminare direttamente i fascicoli di merito.
- Il giudicato esterno relativo a un’imposta periodica non si estende agli elementi della fattispecie destinati a variare nel tempo.
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