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Sentenza

Sentenza n. 637/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600327

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato nel 2017, deducendo la violazione dell'art. 9, commi 4 e 7, del d.lgs. 286/1998, dell'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE e l'eccesso di potere. La revoca era stata motivata dalla pericolosità sociale desunta da una condanna irrevocabile per associazione a delinquere e per atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di cittadini extracomunitari. Il ricorrente ha contestato l'automatismo tra condanna penale e revoca, sostenendo che la Questura non avesse accertato una pericolosità sociale concreta e attuale e non avesse adeguatamente considerato la risalenza dei reati, l'esito favorevole della valutazione del Magistrato di sorveglianza, la permanenza in Italia da circa vent'anni, l'attività lavorativa regolare e i legami familiari costituiti dalla moglie e dai quattro figli minori conviventi.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso manifestamente fondato e ha annullato il decreto di revoca. L'art. 9, comma 7, lettera c), del d.lgs. 286/1998 consente la revoca quando vengano meno le condizioni per il rilascio previste dal comma 4; tuttavia, il riferimento alle condanne penali costituisce un elemento da valutare nell'ambito di un giudizio complessivo di pericolosità sociale e non legittima un automatismo espulsivo o revocatorio. La Questura avrebbe dovuto svolgere una valutazione concreta e attuale della pericolosità e motivare tenendo conto anche della durata del soggiorno e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. Nel caso concreto l'amministrazione si è basata unicamente sulla condanna, relativa a reati commessi nel 2017, omettendo di esaminare gli ulteriori elementi rilevanti, compresi quelli dedotti dal ricorrente. Il giudice ha fatto applicazione anche dell'interpretazione dell'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. È stata lasciata salva la possibilità per la Questura di riesercitare il potere nel rispetto della normativa e dei principi enunciati. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento di 2.500 euro oltre oneri e accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998

    nel valutare la pericolosità si tiene conto... di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale

    La condanna penale è un elemento da considerare nella valutazione della pericolosità sociale, ma non determina automaticamente il diniego o la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Occorre considerare anche la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

  • art. 9, comma 7, lettera c), d.lgs. 286/1998

    quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4

    La revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo è possibile quando vengano meno le condizioni previste per il rilascio, ma deve fondarsi su una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale, non sulla sola esistenza di una condanna.

  • art. 6, paragrafo 1, direttiva 2003/109/CE

    osta alla normativa ... ai sensi della quale un cittadino di un paese terzo può vedersi negato lo status di soggiornante di lungo periodo per il solo motivo che ha precedenti penali, senza un esame specifico della sua situazione

    Il diritto dell'Unione impedisce che lo status di soggiornante di lungo periodo sia negato o revocato per il solo fatto della presenza di precedenti penali, senza un esame individuale della natura del reato, della pericolosità attuale, della durata del soggiorno e dei legami con lo Stato.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, sentite le parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è stata richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è stata richiamata, unitamente alla disciplina nazionale, quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere disposta per il solo fatto che lo straniero abbia riportato una condanna penale; la condanna costituisce soltanto uno degli elementi da valutare nell'ambito di un giudizio individuale di pericolosità sociale.
  • Il diniego o la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo richiedono una valutazione concreta e attuale della pericolosità dello straniero, accompagnata da una motivazione che consideri la natura e la risalenza dei reati, la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo.
  • L'amministrazione non può fondare la revoca dello status di soggiornante di lungo periodo su un automatismo derivante dai precedenti penali, poiché il diritto dell'Unione impone un esame specifico e complessivo della situazione individuale dell'interessato.
  • L'annullamento della revoca per insufficienza della valutazione amministrativa non attribuisce automaticamente il diritto alla conservazione definitiva del titolo, restando salva la riedizione del potere da parte della Questura mediante una nuova valutazione conforme ai parametri normativi e al vincolo conformativo della decisione giudiziale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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