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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24048/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 336 e 341-bis c.p., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione limitatamente al giudizio di responsabilità per l'oltraggio a pubblico ufficiale. In particolare, la difesa ha contestato che il giudice di appello avesse ritenuto integrato il requisito della presenza, o quanto meno della potenziale percezione, dell'offesa da parte di più persone, fondando tale conclusione su argomenti solo congetturali: il tono della voce sarebbe stato desunto in via meramente assertiva, e la circostanza che i detenuti potessero trovarsi fuori cella non sarebbe stata adeguatamente accertata. La difesa ha quindi sostenuto che mancasse una base probatoria idonea, secondo il parametro dell'oltre ogni ragionevole dubbio, a dimostrare il presupposto costitutivo del reato ex art. 341-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al reato di oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341-bis c.p., ritenendo che la motivazione della Corte d'appello fosse insufficiente e in parte congetturale sul requisito della potenziale percepibilità dell'offesa da parte di più persone. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, con conseguente eliminazione dalla pena della quota riferibile a tale reato; resta ferma, per quanto emerge dal testo, la decisione sugli altri profili non investiti dall'annullamento.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.

    Richiamato come uno dei reati per i quali era stata confermata la condanna in appello; il testo non sviluppa questioni interpretative specifiche su questa norma.

  • art. 341-bis c.p.

    La configurabilità del reato richiede che l'espressione oltraggiosa sia percepibile, anche solo potenzialmente, da più persone; tale requisito deve però essere dimostrato con elementi idonei e non mediante semplici congetture o mere plausibilità logiche.

  • art. 81 c.p.

    La Corte dispone l'espunzione della quota di pena riferita al reato annullato dal trattamento sanzionatorio complessivo irrogato a titolo di continuazione.

Massime di principio

  • Nel reato di oltraggio a pubblico ufficiale, la mera potenziale percepibilità dell'offesa da parte di più persone non basta in astratto: il giudice deve accertare in concreto, sulla base di elementi seri e non meramente ipotetici, la sussistenza del requisito.
  • Una motivazione che fondi la prova della potenziale percezione dell'offesa su inferenze solo congetturali o su regole di mera plausibilità non soddisfa il parametro dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
  • Quando viene annullata una sola delle condotte contestate in continuazione, la pena deve essere ridotta espungendo la quota riferibile al titolo di reato eliminato.
  • L'assenza di riscontri effettivi sul contesto spaziale e sulla presenza di altre persone può impedire di ritenere integrato il presupposto plurioffensivo richiesto per l'oltraggio a pubblico ufficiale.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiReati contro la PA
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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