Cassazione Civile, Ordinanza n. 26927/2022 del 13/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto della sua opposizione a intimazione di pagamento relativa a trentotto cartelle esattoriali notificategli. Con il primo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 1, commi 537, 538 e 539, L. n. 228/2012, in tema di discarico automatico, inesigibilità degli importi iscritti a ruolo e mancata interruzione della prescrizione. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 1, comma 540, L. n. 228/2012, prospettando vizi di ultrapetizione, motivazione e violazione della disciplina richiamata. La controparte ha eccepito la tardività del ricorso per cassazione, sostenendo che il giudizio riguardasse un'opposizione all'esecuzione, non soggetta alla sospensione feriale dei termini.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza d'appello non risultava notificata e che non era stata prodotta la copia notificata della decisione, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; ha poi condiviso l'eccezione della resistente sulla tardività del ricorso, ritenendo che, trattandosi di opposizione all'esecuzione avverso intimazione di pagamento, il termine breve di sei mesi ex art. 327, comma 1, c.p.c. non fosse sospeso nel periodo feriale ai sensi della L. n. 742/1969. Poiché la notifica del ricorso è intervenuta quando il termine era ormai spirato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Sono richiamati come parametri dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e vizio motivazionale, ma la Corte non entra nel merito perché dichiara il ricorso inammissibile.
art. 132 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per censurare il contenuto della sentenza, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Invocato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione della sentenza impugnata.
art. 1, commi 537, 538, 539, L. n. 228 del 24/12/2012
Richiamato dal ricorrente in tema di discarico automatico e inesigibilità dei crediti iscritti a ruolo.
art. 112 c.p.c.
Invocato dal ricorrente nel secondo motivo per denunciare una possibile violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 1, comma 540, L. n. 228 del 2012
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma non esaminato nel merito.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnata è indicata come profilo ostativo all'ammissibilità del ricorso.
art. 327, comma 1, c.p.c.
Il termine lungo di sei mesi è ritenuto decorso al momento della notificazione del ricorso, determinandone la tardività.
L. n. 742 del 7/10/1969
La Corte afferma che la sospensione feriale dei termini non si applica all'opposizione all'esecuzione, con conseguente irrilevanza del periodo feriale nel calcolo del termine per ricorrere.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- L'opposizione a intimazione di pagamento va qualificata, ai fini del regime dei termini, come opposizione all'esecuzione; per tale ragione non beneficia della sospensione feriale dei termini prevista dalla L. n. 742/1969.
- Quando il ricorso per cassazione è soggetto al termine lungo ex art. 327 c.p.c., il decorso del termine deve essere calcolato senza sospensione feriale se la controversia rientra tra le opposizioni all'esecuzione.
- La mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnata, se richiesta dall'art. 369 c.p.c., costituisce un autonomo profilo di inammissibilità del ricorso.
- In presenza di ricorso tardivo, la Corte dichiara l'inammissibilità senza esaminare i motivi di censura sostanziale dedotti contro la decisione di merito.
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