Cassazione Penale, Sentenza n. 5186/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna per due motivi principali: 1) violazione degli artt. 516, 517, 521 e 522 c.p.p. e difetto di contestazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe ritenuto la responsabilità della Cirillo per un fatto diverso da quello contestato (la contestazione riguardava l'art. 612 c.p., minacce e la frase "farla pagare" con promozione di vertenza sindacale, mentre la Corte di appello avrebbe qualificato il fatto come tentato furto senza procedere a contestazione suppletiva); 2) vizio di motivazione e travisamento della prova, rilevando contraddizioni tra le dichiarazioni della persona offesa (Fazio Antonella) e quelle del padre circa la proprietà del portafogli, sicché sarebbe mancata la certezza che il bene sottratto appartenesse alla querelante e, perciò, l'azione penale sarebbe improcedibile per difetto di querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: in ordine al primo, ha richiamato il principio (art. 521 c.p.p. e giurisprudenza di legittimità) secondo il quale il giudice può qualificare il fatto sotto diverso profilo giuridico purché gli elementi fattuali oggettivi e soggettivi rimangano gli stessi e l'imputato abbia avuto effettiva possibilità di difendersi; così la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che il gesto di occultare il portafogli fosse atto diretto in modo non equivoco ad impossessarsi delle somme (tentativo di furto) e tali fatti erano noti all'imputata nel corso del processo. In ordine al secondo motivo, la Cassazione ha richiamato il principio per cui la sola dichiarazione della persona offesa può legittimamente fondare la responsabilità penale previa adeguata valutazione della credibilità e attendibilità; la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto attendibile il racconto della Fazio Antonella, riscontrato dalla messaggistica ("da tanto tempo sospettavo di te e finalmente oggi ti ho sorpreso con il mio portafogli in mano") e dalle sommarie informazioni del padre. Conseguentemente, il rigetto del ricorso è stato accompagnato dalla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di giudizio a favore della parte civile, liquidate in euro tremila oltre accessori.
Norme richiamate
art. 521 c.p.p.
Il giudice non può pronunciare sentenza per un fatto sostanzialmente diverso dall'imputazione salvo che la trasformazione non comporti mutamento radicale degli elementi essenziali e purché l'imputato abbia potuto difendersi: se gli stessi elementi fattuali risultano nella contestazione, il giudice può darne diversa qualificazione giuridica.
art. 522 c.p.p.
Norma collegata alla disciplina della sentenza e della correlazione tra fatto contestato e decisione; richiamata nella valutazione della conformità tra accusa e decisione.
art. 516 e 517 c.p.p.
Richiamate in riferimento alle regole sulla formazione dell'imputazione e sulle eventuali modifiche dell'accusa; la Corte valuta la compatibilità tra contestazione formale e qualificazione giuridica risultante in sentenza.
art. 192, comma terzo c.p.p.
Le regole sul valore probatorio delle dichiarazioni (art.192) non escludono che la sola dichiarazione della persona offesa possa essere posta a fondamento della responsabilità penale, purché vi sia motivazione sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull'attendibilità intrinseca del racconto.
art. 624 c.p.
Norma concernente il reato di furto; nel processo è stata centrale la qualificazione dell'atto (occultamento del portafogli) come atto diretto ad impossessarsi delle somme contenute, idoneo a configurare il tentativo di furto.
art. 612 c.p.
Norma sul reato di minacce; originariamente richiamata nella contestazione (capo B) dalla ricorrente come fatto contestato, ma la Corte ha ritenuto che gli elementi fattuali descritti fossero riconducibili al tentato furto.
Giurisprudenza (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010 - Carrelli)
Principio delle Sezioni Unite richiamato: per parlare di mutamento del fatto occorre trasformazione radicale della fattispecie; la verifica non è meramente formale ma sostanziale, valutando se l'imputato abbia avuto concreta possibilità di difendersi sugli elementi rilevanti.
Massime di principio
- La sentenza può qualificare giuridicamente diversamente i fatti rispetto all'imputazione originaria se gli elementi fattuali rimangono gli stessi e l'imputato ha potuto difendersi; ciò non costituisce mutamento del fatto che annulli la sentenza.
- Se la contestazione, nella sua interezza, contiene gli elementi materiali e temporali del fatto ritenuto in sentenza, il giudice è libero di applicare la norma penale che ritiene più appropriata.
- La sola dichiarazione della persona offesa può essere sufficiente a fondare la condanna, purché il giudice motivi sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca del racconto e, se presente, la circostanza sia riscontrata da altri elementi probatori.
- Per valutare un possibile vizio di "mutamento del fatto" occorre verificare se vi sia reale pregiudizio per il diritto di difesa dell'imputato; l'assenza di tale pregiudizio rende insussistente il vizio formale.
- In presenza di dubbi sulla titolarità del bene sottratto, il problema può essere superato dalla valutazione complessiva della prova; l'assenza di prova documentale della proprietà non esclude automaticamente l'azione penale quando la persona offesa risulti credibile e i fatti siano riscontrati.
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