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Sentenza

Sentenza n. 4299/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nola, sezione lavoro, n. 1927/2025.

Giustizia amministrativa202601562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di differenze retributive per euro 5.345,73

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore retributivo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nola, sezione lavoro, n. 1927/2025, notificata al Ministero il 21 ottobre 2025 e non impugnata, come attestato dalla certificazione della cancelleria del 9 dicembre 2025. La sentenza aveva riconosciuto al ricorrente differenze retributive maturate negli anni scolastici dal 2001/2002 al 2021/2022, condannando l'Amministrazione al pagamento di euro 5.345,73. Nonostante la formazione del giudicato e il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, il Ministero non aveva adempiuto. Il ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'assegnazione all'Amministrazione di un termine per il pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'azione di ottemperanza, rilevando la mancata impugnazione della sentenza del giudice ordinario e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, mediante il pagamento delle somme riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un funzionario tecnicamente idoneo. Il giudice ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza. Ha inoltre stabilito che il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la relativa parcella dovrà essere presentata entro il termine di decadenza previsto dall'art. 71 del medesimo decreto, decorrente dal compimento dell'ultimo atto esecutivo e non dal deposito della relazione sull'attività svolta. Il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice. Il Ministero è stato infine condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori, contributo unificato se versato e spese generali se spettanti, con attribuzione al procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissando il termine per adempiere e adottando le ulteriori misure necessarie.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997

    L'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione è stata ritenuta procedibile dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla norma per l'adempimento dei pagamenti derivanti da provvedimenti giudiziari.

  • d.P.R. n. 115/2002

    il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina delle spese di giustizia.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.

    La norma è richiamata per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    all’art. 8 della l. n. 417/1978

    La norma è richiamata quale ulteriore parametro per la liquidazione delle spese di viaggio con mezzo proprio.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.

    La norma disciplina il riferimento per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell'adempimento dell'incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002

    La richiesta di liquidazione del compenso deve essere presentata entro il termine decadenziale previsto dalla norma, decorrente dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico.

Massime di principio

  • Quando una sentenza del giudice ordinario è divenuta definitiva e l'amministrazione non vi ottempera dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per i pagamenti pubblici, il creditore può proporre ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a.
  • In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il puntuale e integrale adempimento del titolo giudiziale entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • L'incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso del commissario ad acta e le spese connesse all'incarico sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il termine decadenziale per presentare la parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico, non dal deposito della relazione finale.
  • Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti relativi all'incarico esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando la modulistica telematica prevista per gli ausiliari del giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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