Cassazione Penale, Sentenza n. 33521/2025 del 09/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna (reato ex art. 337 c.p.) emessa dopo la revoca del beneficio della messa alla prova: denunciava violazione del principio del contraddittorio e nullità per revoca disposta senza adeguata udienza, omessa produzione di un formale provvedimento di revoca e prosecuzione del processo prima della definitività della revoca (violazione art. 464-octies c.p.p.). Contestava inoltre la mancata valutazione della consistenza dell'accusa connessa all'arresto per detenzione ai fini di spaccio (800 g marijuana) e lamentava omissione di notifica dell'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 591 commi 2 e 3 c.p.p.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha stabilito che l'ordinanza di revoca della messa alla prova è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 464-octies, comma 3 c.p.p.; la revoca adottata in udienza camerale senza sospendere il processo costituisce una nullità generale a regime intermedio che doveva essere immediatamente eccepita in udienza (art. 182 c.p.p.). Poiché l'imputato non eccepì tempestivamente la nullità e propose invece appello sull'ordinanza di revoca fuori dal termine quindicinale previsto per il ricorso per cassazione, la Corte d'appello ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello. La Corte ha inoltre ritenuto non dovuta la conversione dell'appello in ricorso per cassazione data la tardività. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Norma che definisce il reato per cui è stato condannato l'imputato (motivo sostanziale del procedimento).
art. 464-octies c.p.p.
Prevede l'impugnabilità con ricorso per cassazione dell'ordinanza di revoca della messa alla prova entro 15 giorni e la sospensione del processo durante il termine e l'eventuale giudizio di legittimità; la Corte ha confermato la natura speciale della disciplina e l'autonomia impugnatoria dell'ordinanza.
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
La violazione delle prescrizioni dell'art. 464-octies, se avvenuta in udienza o con modalità che incidono sul contraddittorio, dà luogo a nullità generale a regime intermedio; va fatta valere tempestivamente o tramite il rimedio specifico indicato.
art. 182 c.p.p.
Stabilisce l'obbligo di eccepire immediatamente in udienza le nullità intervenute nel corso del procedimento; la Corte ha ritenuto che l'omessa eccezione comporta decadenza.
art. 181, comma 4 c.p.p.
Regola l'impugnazione delle nullità verificatesi nel corso del giudizio quando il vizio è incorporato nella sentenza; il ricorrente ha eccepito alternativa applicabilità di tale norma, ma la Corte ha ritenuto prevalente la disciplina speciale di art. 464-octies.
art. 568, comma 5 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo del giudice chiamato a decidere un'impugnazione erroneamente qualificata di verificare l'impugnabilità effettiva e la volontà del ricorrente; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, l'impugnazione investiva esclusivamente la revoca e quindi era tardiva rispetto al ricorso per cassazione.
art. 585, comma 2, lett. b) c.p.p.
Norma sul termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso sentenza depositata con motivazione differita; citata dal ricorrente in tema di decorrenza del termine, ma la Corte ha ritenuto irrilevante per la specifica impugnazione dell'ordinanza di revoca.
art. 586 c.p.p.
Norma generale sulle impugnazioni: la Corte ha osservato che non opera nel segmento processuale disciplinato specificamente dall'art. 464-octies.
artt. 591 commi 2 e 3 c.p.p.
Richiamati in relazione all'omessa notifica della dichiarazione di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che, essendo la dichiarazione adottata a udienza e la sentenza depositata nei termini, non spettava la notifica.
art. 168-quater c.p. e art. 27 Cost.
Richiamati dal ricorrente in ordine alla presunta mancata valutazione della consistenza dell'accusa al momento della revoca; la Corte ha ritenuto che il rimedio corretto per contestare la revoca fosse il ricorso per cassazione entro il termine speciale.
Massime di principio
- La revoca della messa alla prova è un provvedimento autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 464-octies c.p.p.; il termine per proporre tale ricorso è di quindici giorni dall'udienza di revoca.
- Se la revoca viene adottata o pronunciata in udienza, la nullità che ne deriva è generalmente a regime intermedio (art. 178) e deve essere eccepita immediatamente in udienza (art. 182) o impugnata nel termine speciale previsto; la mancata eccezione comporta decadenza.
- Durante il decorso del termine per il ricorso incidentale contro la revoca, il processo principale resta sospeso; la ripresa del processo è possibile solo dopo la definitività della revoca (art. 464-octies, comma 4). Proseguire il processo prima della definitività può ledere il diritto di difesa.
- Un atto di appello che, in realtà, impugni esclusivamente l'ordinanza di revoca è inammissibile se non è stato preceduto o accompagnato dal ricorso per cassazione nei termini; il giudice d'appello non è tenuto a convertire automaticamente l'appello in ricorso per cassazione quando sia tardivo.
- Se il difensore ritiene che la revoca sia incorporata nella sentenza o che manchi un autonomo provvedimento scritto, deve comunque valutare i termini e i rimedi alternativi (eccezione immediata in udienza o impugnazione entro i termini specifici), poiché la qualificazione processuale incide sui termini e sull'organo competente.
- Il giudice che riceve un'impugnazione deve verificare l'effettiva oggettiva impugnabilità del provvedimento e la volontà reale del ricorrente; tuttavia, l'errata qualificazione dell'impugnazione non sempre impone la trasmissione automatica degli atti quando l'impugnazione è palesemente tardiva.
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