Cassazione Civile, Sentenza n. 34886/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione delle cartelle di pagamento relative all'ICI/IMU per gli anni 2004-2009; ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 4582/29/15 della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva rigettato l'appello e confermato le decisioni di merito. Il ricorso era fondato su quattro motivi; il Pubblico Ministero aveva chiesto l'accoglimento parziale del secondo motivo limitatamente a una specifica cartella (n. 2992012Ò007932806) con assorbimento del terzo motivo su quella cartella e il rigetto degli altri motivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in quanto la ricorrente è stata ammessa alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo ex art. 6 del d.l. n. 193/2016 e ha adempiuto al piano di rateizzazione saldando le somme dovute. In applicazione della giurisprudenza citata, l'adesione alla definizione agevolata equivale a rinuncia ai giudizi pendenti e determina l'estinzione. Le spese del giudizio sono state compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 193 (conv. con modificazioni)
La norma disciplina la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo; l'adesione comporta l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi definiti e, una volta adempiuta, determina l'estinzione del giudizio.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Prevede che la definizione dei crediti e l'adempimento delle condizioni possano determinare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e disciplina gli effetti sulla competenza e sulle spese.
Codice di procedura civile
La regola generale sulla rinuncia al ricorso e sulle conseguenze in ordine alle spese non è stata applicata nel caso concreto, perché la condanna alle spese del contribuente sarebbe incompatibile con la ratio della definizione agevolata.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
La disciplina sull'eventuale ulteriore versamento del contributo unificato, norma eccezionale e sanzionatoria, non si applica al caso di estinzione per definizione agevolata, non giustificando un'estensione interpretativa oltre i casi tipici (rigetto, inammissibilità, improcedibilità).
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193/2016, una volta adempiuta (anche mediante piano di rateizzazione saldato), determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio sui carichi definiti.
- La domanda di ammissione alla procedura di definizione agevolata presentata nel corso del giudizio equivale, di norma, a rinuncia al ricorso rispetto ai carichi interessati e quindi a causa estintiva del processo.
- In caso di estinzione per definizione agevolata le spese possono essere regolate dal giudice: la giurisprudenza e la ratio della norma portano spesso alla compensazione delle spese tra le parti o comunque a non gravare il contribuente con una condanna integrale a suo carico.
- Non è dovuto il versamento aggiuntivo del contributo unificato nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, poiché la norma che prevede tale aggravio è interpretata in via restrittiva e applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
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