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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23947/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Nel procedimento esecutivo relativo a un condannato già destinatario di due sentenze definitive, il Tribunale di Lucca, in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Cassazione, aveva accolto la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Firenze del 25 luglio 2007 e la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 12 dicembre 2016, rideterminando la pena complessiva. Il Procuratore generale ricorreva per cassazione deducendo violazione degli artt. 665, 666 e 671 c.p.p. e sostenendo che il Tribunale di Lucca non fosse funzionalmente competente a decidere, poiché l'ultima sentenza irrevocabile era quella della Corte d'appello di Firenze e il giudice dell'esecuzione competente avrebbe dovuto essere la medesima Corte territoriale. Il Pubblico ministero in Cassazione chiedeva l'annullamento senza rinvio per incompetenza funzionale del Tribunale di Lucca.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, da un lato, che il Procuratore generale presso la Corte d'appello non fosse legittimato a impugnare il provvedimento del giudice dell'esecuzione, essendo legittimato solo il Pubblico ministero che abbia assunto il ruolo di parte nel procedimento esecutivo; dall'altro, che la competenza del Tribunale di Lucca non potesse più essere rimessa in discussione dopo il precedente annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione. La Corte ha richiamato il principio di irretrattabilità del foro commissorio ex art. 627, comma 1, c.p.p., osservando che il giudice di rinvio non può contestare la competenza attribuita dalla sentenza rescindente, salvo l'ipotesi eccezionale dell'art. 25 c.p.p., qui non ricorrente. Conseguentemente non è stata disposta alcuna condanna alle spese né somma alla Cassa delle ammende, trattandosi di parte pubblica.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    norma invocata per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva e per la rideterminazione della pena complessiva

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    utilizzato per dedurre la violazione di legge in materia di competenza del giudice dell'esecuzione

  • art. 665 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente come regola generale sulla competenza del giudice dell'esecuzione

  • art. 666 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente nel quadro delle regole procedimentali dell'esecuzione

  • art. 627, comma 1, c.p.p.

    afferma il principio di irretrattabilità della competenza attribuita dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento nel giudizio di rinvio

  • art. 25 c.p.p.

    individua l'eccezione al principio di irretrattabilità della competenza solo in presenza di nuove circostanze che mutino la qualificazione giuridica e quindi la competenza o giurisdizione

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    richiamato per la sintesi del motivo di ricorso nei limiti necessari

  • art. 627, comma 1, c.p.p.

    norma posta a fondamento della preclusione a discutere la competenza nel giudizio di rinvio

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione, il potere di impugnare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione spetta al Pubblico ministero che abbia assunto la qualità di parte in quel procedimento, non al Procuratore generale presso la Corte d'appello in quanto tale.
  • Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio un provvedimento del giudice dell'esecuzione, la competenza attribuita dal giudice di legittimità diviene vincolante e non può essere rimessa in discussione nel giudizio di rinvio.
  • Il principio di irretrattabilità del foro commissorio impedisce al giudice di rinvio di declinare la competenza stabilita nella sentenza rescindente, salvo l'eccezione espressamente prevista dall'art. 25 c.p.p. per sopravvenienze che comportino un mutamento della qualificazione giuridica e della conseguente competenza o giurisdizione.
  • La contestazione della competenza del giudice dell'esecuzione è inammissibile se si risolve nella censura di una competenza già fissata dalla Cassazione nel precedente annullamento con rinvio e non ricade nell'ambito della deroga normativa applicabile.
  • La regressione del procedimento determinata dalla declinatoria di competenza del giudice di rinvio in contrasto con la sentenza rescindente integra un esito processualmente illegittimo e abnorme.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da parte pubblica, non segue la condanna al pagamento delle spese processuali né alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, secondo il principio richiamato dalla giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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