Cassazione Civile, Sentenza n. 34586/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La contribuente contestava, tra l'altro, la violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art.12, comma 7, della l. n.212/2000, sostenendo che l'accesso era avvenuto presso il depositario/consulente detentore delle scritture che si era rifiutato di consegnarle e che gli atti impositivi non motivavano adeguatamente l'urgenza per derogare al termine. Contestava inoltre l'applicabilità dell'accertamento in presenza di un precedente condono IVA (rilevando affidamento), denunciava inversione dell'onere della prova, preclusione agli accessi e addebito illecito delle spese processuali. In via preliminare sono emerse contestazioni relative a tardività di una memoria e all'inammissibilità per difetto di autosufficienza del ricorso.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto applicabile il termine dilatorio di cui all'art.12, comma 7, anche quando l'accesso avviene fuori dalla sede aziendale presso il consulente/ depositario delle scritture, in quanto il consulente è mandatario del contribuente e grava sul contribuente l'onere di collaborare; ha inoltre precisato che il superamento del termine per "ragioni di urgenza" richiede la prova effettiva di tali ragioni da parte dell'ufficio e non semplicemente una motivazione formale negli atti impositivi. Quanto al condono IVA, la Corte ha confermato che, per effetto della giurisprudenza della Corte di Giustizia (causa C-132/06), la rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento può violare il diritto comunitario e non impedisce il recupero dell'IVA. Le censure che miravano a riconsiderare il merito fattuale sono state ritenute inammissibili per violazione dei limiti del giudizio di legittimità e per mancata impugnazione di tutte le ragioni di decisione. Sono state condannate le spese processuali a carico della ricorrente e applicate le ulteriori somme previste dal d.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1-quater.
Norme richiamate
Legge n.212 del 2000, art.12, comma 7
principio di diritto: "In tema di applicazione del termine dilatorio stabilito dall'art.12, comma 7, I. n. 212 del 2000, ... il termine trova applicazione anche nel caso in cui l'accesso avvenga al di fuori della sede aziendale presso persona diversa dal contribuente, detentrice delle scritture contabili e sua mandataria"
Il termine dilatorio di 60 giorni tra rilascio del verbale di chiusura e l'avviso di accertamento si applica anche se l'accesso è stato eseguito presso il consulente/depositario delle scritture; il contribuente ha l'onere di collaborare
Legge n.241 del 1990, artt. 21-septies e 21-octies
Richiamate in quanto attinenti al procedimento amministrativo e alle garanzie di motivazione degli atti; utilizzate nella censura relativa alla motivazione degli atti impositivi
D.P.R. n.633 del 1972, art.52, commi 1 e 5
"il comma 5 del medesimo articolo sanziona con la non utilizzabilità in favore del contribuente la mancata indicazione del detentore delle scritture contabili e la mancata esibizione delle stesse, con la espressa precisazione che il rifiuto di esibizione si intende anche la dichiarazione di non possedere le scritture"
Il legislatore non richiede formalità particolari per l'accesso presso il consulente; la mancata esibizione o l'omessa indicazione del detentore può comportare la non utilizzabilità a favore del contribuente e si considera rifiuto anche la dichiarazione di non possedere le scritture
Legge n.289 del 2002 (condono IVA)
Il condono IVA, nella forma di rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento, può essere incompatibile con il diritto comunitario e non impedisce il recupero dell'IVA qualora ciò violi obblighi derivanti dalla direttiva comunitaria
Corte di Giustizia UE, causa C-132/06 (sentenza 17/07/2008)
"la rinunzia generale e indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili relative all'IVA ... determinava la violazione degli obblighi derivanti dalla sesta direttiva IVA"
La sentenza vincola l'Italia: un condono che implichi rinuncia generalizzata all'accertamento può violare il diritto UE e legittima il recupero dell'IVA nonostante l'adesione al condono
D.lgs. n.546 del 1992, art.15
Norma richiamata con riferimento alle spese di giudizio; il regime delle spese va valutato secondo le disposizioni del processo tributario
Codice di procedura civile, art.360, comma 1, nn. 3 e 5
Ha regolato i motivi di ricorso in cassazione invocati (violazione di legge, contraddittorietà della motivazione), con la conseguente valutazione di ammissibilità e limiti del sindacato di legittimità
D.P.R. n.115 del 2002, art.13, comma 1-quater
Prevede l'obbligo di versamento di ulteriori importi a titolo di specifiche maggiorazioni/penalità in caso di soccombenza nei procedimenti tributari; la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per l'applicazione
Massime di principio
- Un accesso eseguito presso il consulente/depositario delle scritture è assimilato ad un accesso presso la sede aziendale: si applicano le stesse regole procedurali e grava sul contribuente l'obbligo di collaborazione
- Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art.12, comma 7, L. n.212/2000 opera salvo che l'ufficio provi concretamente l'esistenza di ragioni di urgenza: la mera motivazione formale nell'atto non è sufficiente
- Un condono che comporti una rinuncia generalizzata all'accertamento può essere incompatibile con il diritto UE e non tutela l'affidamento del contribuente rispetto al recupero dell'IVA
- In cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione dei fatti: le censure devono colpire gli specifici e completi "ratio decidendi" della sentenza di merito; l'omessa impugnazione di ragioni di decisione concorrenti rende inammissibili le censure sulle altre
- Questioni processuali (memorie tardive, difetto di autosufficienza del ricorso) e la mancata allegazione di fatti decisivi possono determinare l'inammissibilità o il rigetto del ricorso
- Le spese di lite vengono normalmente poste a carico della parte soccombente; in materia tributaria possono essere applicate anche maggiorazioni/ulteriori somme previste dalla normativa specifica
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