Sentenza n. 89/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento (codice pratica P-MC/L/Q/2022/100076), emesso dalla Prefettura UTG- Sportello Unico Immigrazione della Provincia di Macerata in data 8/5/2023 e conosciuto dallo stesso in occasione di un accesso agli atti presso la Questura di Torino in data 9.5.2024, di rigetto dell’istanza di nulla osta per il rilascio di visto di ingresso per lavoro subordinato ex dpcm flussi 3/2021 nr. P-MC/L/Q/2022/100076 (da intendersi quale atto di revoca del nulla osta stesso), e di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente o comunque connesso, ivi compreso l’atto del Questore di Torino Prot. n. 821/2024, emesso il 04/04/24 e notificato l’08/04/24, con il quale veniva dichiarata l’inammissibilità della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione del sig. RABBANI. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30 settembre 2024: del provvedimento emesso dalla Prefettura di Macerata il 31/07/2024 di conferma della revoca del nulla osta per il rilascio di visto di ingresso per lavoro subordinato, notificato al ricorrente in data 1 agosto 2024 e di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente o comunque connesso,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e successivo provvedimento di conferma della revoca adottato in sede di riesame; il provvedimento della Questura di Torino di inammissibilità della domanda di permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto un nulla osta per lavoro subordinato nell’ambito del decreto flussi 2021, era entrato in Italia e, dopo la mancata stipula del contratto da parte del datore originario, aveva presentato domanda di permesso di soggiorno per attesa occupazione e trovato un nuovo lavoro subordinato, dapprima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato. La Prefettura aveva inizialmente revocato il nulla osta sostenendo che l’impresa richiedente non possedesse i requisiti richiesti e non operasse nei settori previsti dal decreto flussi. A seguito di una precedente ordinanza cautelare, il TAR aveva imposto un riesame in contraddittorio, anche alla luce dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998. Nel successivo provvedimento di conferma la Prefettura aveva mutato le ragioni della revoca, richiamando la carenza di legittimazione del richiedente, l’assenza di un’effettiva organizzazione aziendale riconducibile all’attività edilizia, la sproporzione del numero di lavoratori richiesti e ulteriori accertamenti ispettivi non allegati. Con i motivi aggiunti il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, violazione dei principi di affidamento, collaborazione e buona fede, erronea valutazione dell’attività delle società e del numero di richieste di assunzione, nonché omessa considerazione della sua buona fede, del parere positivo della Questura e del nuovo rapporto di lavoro. Ha inoltre contestato l’inesatta esecuzione dell’ordinanza cautelare, che imponeva di valutare la sua situazione ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento originario di revoca era stato superato dal successivo atto adottato in sede di riesame. Ha invece accolto i motivi aggiunti e annullato il provvedimento prefettizio del 31 luglio 2024. Il Collegio ha rilevato che il provvedimento di riesame aveva mutato le ragioni originarie della revoca, fondandosi su circostanze nuove e su un parere dell’Ispettorato del lavoro non prodotto in giudizio, senza adeguata istruttoria e motivazione. Soprattutto, l’Amministrazione non aveva dato corretta esecuzione all’ordinanza cautelare, omettendo una concreta valutazione della posizione del lavoratore alla luce dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998. Il TAR ha valorizzato il lungo tempo trascorso dall’ingresso in Italia, il fatto che il lavoratore non fosse a conoscenza delle irregolarità imputate al datore originario, la continuità del nuovo rapporto di lavoro e il successivo passaggio a tempo indeterminato. La mera chiamata nominativa non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la conoscenza o partecipazione del lavoratore alle eventuali irregolarità del datore. È stata inoltre considerata significativa l’assenza di motivi ostativi di pubblica sicurezza, risultante dal parere positivo della Questura. L’Amministrazione dovrà quindi rideterminarsi tenendo conto dei principi affermati nella sentenza. Le spese sono state compensate per la novità della questione e la presenza di orientamenti giurisprudenziali differenti.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La posizione del cittadino straniero deve essere rivalutata considerando la sua eventuale buona fede, il tempo trascorso dall’ingresso in Italia e l’inserimento lavorativo sopravvenuto; la revoca del nulla osta non può essere applicata automaticamente senza una valutazione individuale e proporzionata.
art. 22, comma 5, d.lgs. 286/1998
Lo sportello unico per l’immigrazione, […] a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura competente, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi […]
La disciplina del nulla osta prevede verifiche relative alle prescrizioni lavoristiche e ai limiti del decreto flussi, nel quadro della procedura amministrativa gestita dallo Sportello unico per l’immigrazione.
art. 30-bis, comma 8, d.P.R. 394/1999
procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell’idoneità della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. […]
Lo Sportello unico deve verificare documentazione, rispetto della disciplina collettiva e congruità del numero di lavoratori richiesti rispetto alla capacità economica e alle esigenze dell’impresa.
art. 42, comma 2, d.l. 73/2022, convertito nella l. 122/2022
Per le istanze del decreto flussi 2021 il nulla osta poteva essere rilasciato anche prima dell’acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi; il successivo accertamento di tali elementi può condurre alla revoca del nulla osta e del visto, ma non esclude la necessità di valutare la posizione concreta e la buona fede del lavoratore.
art. 3, comma 1, d.P.C.M. 21 dicembre 2021
Individua i settori produttivi rilevanti per il decreto flussi 2021; la verifica della riconducibilità effettiva dell’attività dell’impresa a tali settori deve essere adeguatamente istruita e motivata.
art. 6 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi istruttori e di acquisizione degli elementi rilevanti nel procedimento.
art. 22 d.P.R. 394/1999
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina procedimentale del nulla osta e del visto per lavoro subordinato.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell’ambito di una procedura semplificata del decreto flussi può conseguire all’accertamento successivo di elementi ostativi, ma deve essere adottata sulla base di un’istruttoria effettiva, completa e coerente con le ragioni indicate nel provvedimento, senza mutamenti motivazionali non adeguatamente verificati e documentati.
- Quando il cittadino straniero dimostri di essere entrato in Italia in buona fede, di non conoscere le irregolarità eventualmente imputabili al datore originario e di avere instaurato un rapporto di lavoro con un diverso datore, la sua posizione deve essere valutata individualmente alla luce dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e del tempo trascorso dall’ingresso.
- La mera chiamata nominativa del lavoratore nell’ambito del decreto flussi non dimostra, di per sé, che il lavoratore conoscesse o avesse partecipato alle irregolarità della domanda presentata dal datore di lavoro.
- In sede di riesame imposto dal giudice, l’Amministrazione deve esaminare concretamente tutti i profili indicati nell’ordinanza cautelare, compresa la situazione sopravvenuta del lavoratore; l’omessa o inesatta rivalutazione costituisce violazione dell’obbligo di riesercizio del potere secondo le indicazioni giudiziali.
- L’accertamento della carenza dei requisiti del datore di lavoro non esonera l’Amministrazione dal considerare la situazione soggettiva del lavoratore, il suo inserimento lavorativo e sociale sopravvenuto e l’eventuale assenza di motivi ostativi di pubblica sicurezza.
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