Cassazione Civile, Ordinanza n. 04746/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
In sede di equa riparazione ex L. n. 89/2001, alcuni soggetti avevano chiesto l’indennizzo per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare iniziata nel 1993 e chiusa nel 2018, alla quale avevano partecipato come ex dipendenti della società fallita; tra i ricorrenti vi erano anche eredi di alcuni originari partecipanti al procedimento presupposto. La Corte d’appello aveva riconosciuto l’indennizzo, ritenendo irrilevante che parte dei crediti fosse stata soddisfatta solo parzialmente e liquidando somme anche agli eredi iure hereditatis. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 2-bis, comma 3, L. 89/2001, sostenendo che, in presenza di soddisfacimento parziale del credito tramite il Fondo di garanzia INPS e di riparti fallimentari, il valore della causa e quindi il massimo indennizzabile dovesse essere commisurato al credito effettivamente rimasto insoddisfatto, evitando che l’indennizzo superasse il danno; (2) violazione dell’art. 2 L. 89/2001, deducendo che per alcuni eredi il decesso del dante causa era intervenuto quando non era ancora maturata alcuna irragionevole durata, sicché non poteva riconoscersi un indennizzo iure hereditatis per l’intero procedimento, ma solo per l’eventuale periodo eccedente la durata ragionevole e fino al decesso, previa analitica distinzione delle diverse frazioni temporali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del Ministero, ritenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente calcolato l’indennizzo senza considerare che, in una procedura fallimentare, il parametro del valore della causa va riferito al credito ammesso al passivo ma, quando questo sia stato ridotto da pagamenti intervenuti entro la durata ragionevole, l’indennizzo deve essere commisurato alla sola parte rimasta insoddisfatta al termine del periodo ragionevole. Ha inoltre affermato che, per i soggetti che agiscono quali eredi di parti originarie decedute prima del maturare di una durata eccedente quella ragionevole, occorre verificare separatamente se, al momento del decesso, fosse già sorto il diritto all’equa riparazione; non è consentito cumulare il danno del de cuius con quello eventualmente patito dagli eredi. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 2 legge n. 89/2001
l’indennizzo per irragionevole durata spetta solo per il periodo eccedente la durata ragionevole e, nel caso di morte della parte, va verificato se il diritto sia già maturato in capo al de cuius prima del decesso, potendo trasmettersi agli eredi solo in tal caso.
art. 2-bis, comma 3, legge n. 89/2001
la misura dell’indennizzo non può superare il valore della causa o, se inferiore, quello del diritto accertato; nella procedura fallimentare il valore va rapportato al credito ammesso al passivo, ma se il credito si è ridotto per riparti o pagamenti nel periodo ragionevole, l’indennizzo deve essere commisurato al residuo insoddisfatto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
è stata la base per la trattazione in camera di consiglio.
art. 110 c.p.c.
la successione nel processo non consente automaticamente di cumulare il danno del de cuius con quello dell’erede, poiché l’indennizzo dipende dal concreto patema subito.
art. 17 c.p.c.
richiamato in via analogica, insieme agli artt. 10 e ss. c.p.c., per determinare il valore della causa ai fini dell’equa riparazione.
artt. 10 e ss. c.p.c.
utilizzati in via analogica per individuare il criterio di determinazione del valore della causa rilevante ai fini dell’art. 2-bis L. 89/2001.
art. 2, comma 2-bis, legge n. 89/2001
richiamato per indicare la durata ragionevole del primo grado di giudizio, pari a sei anni nel caso considerato dal provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione relativo a una procedura fallimentare, il limite massimo dell’indennizzo deve essere commisurato al valore effettivo del credito ancora insoddisfatto alla scadenza del periodo di ragionevole durata, tenendo conto dei pagamenti già eseguiti nel corso della procedura, per evitare sovracompensazioni.
- Il "valore della causa" ai fini dell’art. 2-bis L. 89/2001 va ricostruito con criteri analoghi a quelli del codice di procedura civile e, nella procedura fallimentare, coincide con il credito ammesso al passivo, non con gli importi concretamente distribuiti nei riparti, salvo che il credito residuo sia stato ridotto entro il periodo ragionevole.
- In tema di equa riparazione, il diritto all’indennizzo matura solo per la parte di durata eccedente la soglia ragionevole; perciò, se la parte originaria muore prima che tale soglia sia superata, gli eredi non possono cumulare il pregiudizio del de cuius con quello proprio, ma devono provare se e in quale misura il diritto sia maturato prima del decesso.
- La continuità della posizione processuale dell’erede nel giudizio presupposto non comporta automaticamente la trasmissione integrale del diritto all’equa riparazione: occorre sempre verificare il concreto patema sofferto dal soggetto che chiede l’indennizzo.
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