Cassazione Civile, Ordinanza n. 32197/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia riguarda la successione testamentaria di un de cuius che aveva attribuito al nipote, figlio della figlia premorta, alcuni immobili e aveva dichiarato di avere già soddisfatto con donazioni la quota di riserva spettante agli altri figli, ai quali lasciava la disponibile. L'erede legittimario ha promosso azione di riduzione per ottenere la reintegrazione della propria quota, convenendo originariamente solo due coeredi, e poi con integrazione del contraddittorio anche altri chiamati. I giudici di merito hanno ritenuto che la domanda di riduzione non fosse stata estesa nei confronti di tutti i coeredi chiamati e che, pertanto, la riduzione dovesse operare solo nei limiti delle quote dei convenuti originari. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge e motivazione apparente per l'interpretazione della domanda, sostenendo che la riduzione fosse stata estesa anche agli altri coeredi chiamati; 2) erronea negazione dell'interesse a contestare la qualificazione della somma detenuta dai convenuti come disposizione testamentaria anziché donazione, perché tale diversa qualificazione avrebbe comportato una riduzione più ampia; 3) censura sulla liquidazione delle spese, ritenuta fondata su una soccombenza erroneamente supposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, osservando che l'azione di riduzione è azione costitutiva esercitabile anche contro uno solo degli obbligati alla reintegrazione e non comporta litisconsorzio necessario; tuttavia il legittimario non può pretendere di far ricadere la riduzione in modo difforme dalle regole codicistiche, e la domanda verso gli ulteriori coeredi era stata formulata in termini generici e solo eventuali. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché la deduzione sulla diversa natura del lascito come donazione era fondata su una petizione di principio e non aveva adeguatamente dimostrato la concreta riducibilità della pretesa alla luce dei criteri di imputazione e riduzione delle donazioni. Ha infine dichiarato inammissibile il motivo sulle spese per mancanza di specifica censura. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 555 c.c.
Le disposizioni lesive della legittima e le donazioni si riducono secondo le regole di computo e di imputazione previste dalla norma; la riduzione delle donazioni opera solo dopo l'esaurimento del valore dei beni relitti.
art. 558 c.c.
Richiamato come una delle norme che disciplinano l'ordine e le modalità della riduzione delle disposizioni lesive, impedendo al legittimario di ripartire il peso della riduzione in modo difforme dal sistema codicistico.
art. 559 c.c.
La riduzione delle donazioni segue un criterio cronologico; la pretesa del legittimario non può prescindere da tale sequenza.
art. 564, comma 1, c.c.
È richiamato come esempio di condizione che può impedire al legittimario di agire contro taluni beneficiari se non ricorrono i presupposti di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro cui si commisura l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'azione di riduzione è un'azione costitutiva: le disposizioni testamentarie o donative lesive della legittima non sono di per sé nulle o inefficaci, ma diventano inefficaci solo nei limiti in cui il legittimario ottenga la riduzione.
- L'azione di riduzione non comporta litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né dal lato passivo; il legittimario può agire anche contro uno solo dei soggetti tenuti alla reintegrazione, ma l'effetto della pronuncia resta circoscritto ai convenuti contro cui la domanda è effettivamente proposta.
- Il legittimario non può distribuire il peso della riduzione in modo arbitrario: deve rispettare l'ordine e i criteri legali di imputazione tra relictum e donatum e il criterio cronologico di riduzione delle donazioni.
- Una domanda di riduzione deve essere concretamente enunciata nei confronti dei soggetti contro cui si intende far valere la lesione; la mera prospettazione eventuale o generica non è sufficiente a fondare un'estensione della domanda.
- La diversa qualificazione di un'attribuzione patrimoniale come donazione anziché disposizione testamentaria non è di per sé sufficiente a fondare l'interesse all'impugnazione: occorre dimostrare in concreto che tale riqualificazione produce un effetto utile e non persino sfavorevole alla posizione del legittimario.
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