Ordinanza n. 445/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - dell’ordinanza n. 73 del 26 maggio 2026 – notificata in pari data - avente ad oggetto “Ingiunzione di pagamento per mancata cessione di standard urbanistici ai sensi del DM 1444/68” a firma del Responsabile del Settore 3^ Assetto del Territorio del Comune di Racale Dott.ssa Serena Chetta; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso allo stato non conosciuto, con riserva di impugnativa all’esito e in dipendenza dell’eventuale emanazione e futura pubblicazione dei medesimi; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, anche se allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di ingiunzione al pagamento di € 250.000,00 per mancata cessione o monetizzazione di standard urbanistici
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario obbligato)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, l’ordinanza comunale che le ingiungeva il pagamento di € 250.000,00 a titolo di monetizzazione di standard urbanistici ai sensi del d.m. 1444/1968, nonché gli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti. Tra le censure dedotte assume particolare rilievo quella relativa alla tardività dell’esercizio della pretesa creditoria da parte dell’amministrazione. Risulta inoltre pendente un autonomo giudizio contro gli atti presupposti con i quali il Comune aveva contestato l’inadempimento della società rispetto all’obbligo di pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. e ha sospeso gli effetti dell’ordinanza comunale impugnata. Ha ravvisato il periculum in mora nell’ingente ammontare della somma richiesta, pari a € 250.000,00, e ha ritenuto che le censure, soprattutto quella concernente la possibile tardività dell’esercizio della pretesa creditoria comunale, richiedano un adeguato approfondimento nella fase di merito. La decisione non definisce il ricorso nel merito. È stata fissata per la trattazione di merito l’udienza pubblica del 10 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
“Visto l'art. 55 cod. proc. amm.”
La disposizione è stata applicata per la valutazione e l’accoglimento della domanda cautelare, con sospensione degli effetti dell’atto impugnato.
d.m. 1444/1968
“monetizzazione di standard urbanistici ai sensi del DM 1444/68”
È indicato quale fondamento normativo dell’obbligo di cessione o monetizzazione degli standard urbanistici oggetto dell’ingiunzione comunale.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’ingente ammontare della somma richiesta con un provvedimento amministrativo può integrare il periculum in mora necessario per la sospensione degli effetti dell’atto.
- Quando le censure relative alla legittimità della pretesa amministrativa, inclusa la possibile tardività del suo esercizio, richiedono un adeguato approfondimento incompatibile con la fase cautelare, il giudice può accogliere la sospensiva e rinviare l’esame definitivo alla fase di merito.
- La pendenza di un autonomo giudizio sugli atti presupposti della pretesa amministrativa costituisce elemento rilevante nella valutazione cautelare degli effetti dell’atto consequenziale che ingiunge il pagamento.
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