Ordinanza n. 32/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 6320/2025, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo di non ravvisare presupposti per discostarsi dalle valutazioni contenute nell'ordinanza appellata, già confermata dal decreto monocratico n. 4306/2025. Ha inoltre respinto l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, ritenendo il ricorso manifestamente infondato. Nulla sulle spese, poiché le amministrazioni appellate non si sono costituite in giudizio.
Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 6320/2025, di reiezione della domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino straniero ha proposto appello cautelare avverso l'ordinanza con cui il TAR Lazio aveva respinto la domanda cautelare. Dal testo non risultano specificati i motivi di censura dedotti contro l'ordinanza di primo grado né l'atto amministrativo sostanziale impugnato nel giudizio originario. Nel corso del giudizio d'appello è stata inoltre presentata un'istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale dell'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d'appello, il Consiglio di Stato può confermare il rigetto della tutela cautelare quando non emergano ragioni per discostarsi dalle valutazioni del giudice di primo grado, anche se queste siano già state confermate da un decreto monocratico.
- L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio può essere respinta quando il ricorso risulti manifestamente infondato.
- Quando la parte appellata non si costituisce in giudizio, non sussistono i presupposti per una pronuncia di condanna alle spese a suo carico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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