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Ordinanza

Ordinanza n. 32/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma ​dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 6320/2025, resa tra le parti​

Giustizia amministrativa202509143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo di non ravvisare presupposti per discostarsi dalle valutazioni contenute nell'ordinanza appellata, già confermata dal decreto monocratico n. 4306/2025. Ha inoltre respinto l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, ritenendo il ricorso manifestamente infondato. Nulla sulle spese, poiché le amministrazioni appellate non si sono costituite in giudizio.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 6320/2025, di reiezione della domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino straniero ha proposto appello cautelare avverso l'ordinanza con cui il TAR Lazio aveva respinto la domanda cautelare. Dal testo non risultano specificati i motivi di censura dedotti contro l'ordinanza di primo grado né l'atto amministrativo sostanziale impugnato nel giudizio originario. Nel corso del giudizio d'appello è stata inoltre presentata un'istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d'appello, il Consiglio di Stato può confermare il rigetto della tutela cautelare quando non emergano ragioni per discostarsi dalle valutazioni del giudice di primo grado, anche se queste siano già state confermate da un decreto monocratico.
  • L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio può essere respinta quando il ricorso risulti manifestamente infondato.
  • Quando la parte appellata non si costituisce in giudizio, non sussistono i presupposti per una pronuncia di condanna alle spese a suo carico.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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